CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 1990
Cassazione n. 30462/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/09/1990 avverso la sentenza del 09/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.EI [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione movt.i-ces6-E_ della sentenza in epigrafe con cui il G.u.p. del Tribunale di Verona il 9 gganam 2021 ha applicato allo stesso la pena concordata con il P.M. ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 28 gennaio 2020, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sotto più profili: a) per non avere motivato circa l'insussistenza dei presupposti per adottare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; b) in ragione della eccessività della pena irrogata; c) quanto alla corretta qualificazione giuridica del fatto. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. La Corte di cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Sez. U, 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il Giudice dia atto, anche succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (sussistenza dell'accordo delle parti; corretta qualificazione giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze: giudizio di bilanciamento; congruità della pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena, ove la richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (i.e. che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini sufficienti - nella sentenza impugnata (penultima pagina), peraltro non aggredita dalla generica impugnazione. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in questo caso va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, art. 1, rispettivamente, comma 62 e comma 50). 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che il Collegio stima conforme a diritto ed equa, che si indica nel dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. C