CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente (a) per il reato di riciclaggio, ritenendo accertato che lo stesso aveva modificato con un pennarello il numero della targa di un ciclomotore provento di reato, (b) per il reato di cui all'articolo 707 cod. pen. in quanto lo stesso, pregiudicato, deteneva presso un garage di sua esclusiva pertinenza degli arnesi atti allo scasso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la modifica con il pennarello del numero della targa del ciclomotore non sarebbe idonea ad ostacolare in modo definitivo la provenienza delittuosa del mezzo in quanto rimovibile. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Posto che è pacifico che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Gallo, Rv. 273899 - 01) il collegio ritiene che la attività di "sostituzione" della targa sia omogenea a quella di modifica dei numeri identificativi della stessa, nulla rilevando la transitorietà dell'operazione di dissimulazione ipoteticamente riconducibile alla eliminazione del tratto di pennarello con il quale si sono alterati i numeri della targa. 2.2. Violazione di legge (art. 707 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen.: si tratterebbe di una condanna fondata su una responsabilità di tipo oggettivo che, nel caso in esame, era peraltro fondata sul rinvenimento di arnesi atti allo scasso non sulla persona del ricorrente, ma in locali di sua pertinenza; l'art. 707 cod. pen. si tratterebbe di norme in contrasto con gli articoli 25 e 27 della carta fondamentale. 2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte costituzionale ha già affermato che e non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché, delineando la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, configurerebbe un reato di pericolo legato alle sole condizioni personali dell'agente ed in assenza di un'offesa per il bene protetto. La sentenza n. 265/2005 ha già chiarito che la fattispecie non è in contrasto con il principio di offensività in astratto, poiché non configura una responsabilità per il modo di essere dell'autore, ma mira a salvaguardare il patrimonio rispetto a situazioni di pericolo normativamente tipizzate, richiedendo tre requisiti: una particolare qualità del soggetto attivo (persona già condannata in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio), il possesso di oggetti idonei a vincere congegni posti a difesa della proprietà, e l'incapacità del soggetto di giustificare la destinazione attuale di tali strumenti. Non sono, quindi riscontrabili, ne' la lamentata irragionevolezza, poiché , a fronte di una condotta che deve già presentare una potenziale proiezione verso l'offesa al patrimonio, non è irragionevole la scelta di tener conto di precedenti condanne per reati aggressivi dello stesso bene, ne' la violazione del principio di eguaglianza, posto che le situazioni messe a confronto dal rimettente - quella del condannato in via definitiva per i reati indicati dalla norma censurata e quella di colui che, pur avendo commesso lo stesso fatto, non è stato condannato, per l'estinzione del reato o l'improcedibilità dell'azione penale - non sono comparabili, visto che nel caso del prosciolto, anche se non nel merito, è mancato un accertamento della responsabilità per il fatto anteriore.(Corte costituzionale sent. N. 225 del 2008). Esclusa la fondatezza della questione di costituzionalità, si rileva che gli arnesi erano sicuramente nella disponibilità del ricorrente in quanto custoditi in un locale di sua esclusiva pertinenza. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio che nonostante la violazione dell'articolo 707 cod. pen. fosse di minima entità veniva determinato non partendo dal minimo edittale. 2.3.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto contesta genericamente il trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deci