CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 26970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del locale Giudice di Pace del 26 febbraio 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stata condannata alla pena di euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere, in qualità di proprietaria, lasciato incustodito e libero di circolare nell'area condominiale un cane pastore tedesco, che aveva aggredito [OSCURATO:PERSONA], provocandole lesioni personali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura, con il primo dei quali ha lamentato violazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, deducendo che dalle risultanze probatorie in atti non risulterebbe provata la sua responsabilità penale, atteso che: vi sarebbe stata un'incerta descrizione del cane autore dell'aggressione, in quanto erroneamente indicato come di genere femminile; non sarebbero state valorizzate le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], i cui contenuti l'avrebbero potuta completamente scagionare; sarebbe stata erroneamente ritenuta colpevole di non avere adottato le cautele necessarie a garantire che l'animale non recasse nocumento a terzi, senza che vi fossero stati riscontri certi in tal senso, non essendo sufficiente a tal fine quanto riferito dalla persona offesa, che avrebbe descritto l'evento non sulla scorta di quanto effettivamente visto, bensì in ragione di quanto a lei già noto per esservi stati precedenti accadimenti, stante il rapporto di acredine avuto con l'imputata. Con la seconda censura la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione di legge, per essere stata indicata nella sentenza impugnata l'avvenuta pubblicazione di essa mediante lettura del dispositivo, laddove, invece, sarebbe stata depositata solo in una data successiva. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero che lo stesso sia rigettato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso non è ammissibile. 2. Con riguardo, infatti, alla prima censura, deve essere ricordato come, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557-01), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali - come già rilevato - il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). 2.1. Da tali premesse deriva che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, pur invocandosi violazione di legge, in realtà si contesta la lettura del quadro indiziario e la ricostruzione del fatto. La censura espressa tende, infatti, a dimostrare che non ricorrerebbe nessuna prova certa della responsabilità penale della ricorrente, criticando aspetti di puro fatto, invece ritenuti provati in sede di merito, afferenti alla riferibilità certa alla sua persona del cane autore dell'aggressione, all'irrilevanza dei contenuti della testimonianza resa dalla [OSCURATO:PERSONA], alla piena credibilità della persona offesa. Risulta evidente, allora, che l'argomentazione critica espressa con la prima doglianza, al di là della qualificazione attribuita da parte della [OSCURATO:PERSONA], è in realtà volta a stigmatizzare unicamente profili di contraddittorietà ed illogicità del discorso giustificativo della sentenza impugnata, oltre che a proporre una personale rivalutazione delle prove dichiarative. Né è dato rinvenire, nella struttura dei motivi, la denuncia di un vizio di motivazione tanto radicale da ascendere a violazione di legge, in quanto incidente su circostanze decisive totalmente ignorate, ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01). 3Sotto tale profilo, risulta evidente come talune delle censure eccepite da parte della ricorrente denuncino omissioni valutative di aspetti che, ove considerati, avrebbero potuto determinare un diverso epilogo decisorio. Il ragionamento espresso da parte di entrambi i giudici di merito si è, infatti, fondato su una serie di indizi, aderenti al contesto spazio-temporale in cui si è verificato l'evento, la cui valutazione complessiva li ha condotti a ritenere dimostrato che le lesioni personali subite dalla persona offesa fossero la conseguenza di un'aggressione operata da parte del cane della [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi indicati in ricorso non appaiono dotati, pertanto, di valenza dimostrativa contraria alle conclusioni rese da parte dei giudici di merito, risolvendosi in una mera diversa interpretazione del materiale probatorio acquisito. 3. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto del tutto generico, non essendo stati enunciati in esso i motivi di doglianza specifica, in palese violazione della norma dell'art. 581 cod. proc. pen., che impone l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Non è dato evincere, in particolare, quale lesione ai diritti defensionali dell'imputata avrebbe arrecato l'irregolarità da lei genericamente indicata, presente nella sentenza impugnata. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Deve, altresì, essere disposta la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. P. P.Q.Mt di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. 5N Così deciso in Roma il 6 maggio 2026c-'.Il Consigliere estensore Il PrsdnteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] r Dovere z - ....., ti_ ,.....- o ' ic...:à ..,