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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17865/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi alle conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TRIESTE con sentenza del 17/2/2022 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE il 27/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 20, comma 14 D.Lvo.1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità in relazione alla ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo di allontanamento e alla proporzionalità dello stesso.2.

In data 16 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella resa dal giudice di primo grado, ha fornito corretta, coerente e adeguata risposta alle medesime censure ora formulate con l'atto di ricorso con le quali il ricorrente, a ben vedere, come evidenziato anche nelle conclusioni del procuratore generale, omette di confrontarsi.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla legittimità del provvedimento amministrativo e della valutazione in questo effettuata in ordine ai criteri di cui all'art. 20, comma 5 D.Lvo 30/2007, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una lettura diversa ed alternativa dello stesso risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) e ciò in quanto, come correttamente indicato nella motivazione, il sindacato da parte del giudice penale sull'atto amministrativo non si spinge sino alla valutazione dei vizi che ne determinano l'invalidità ma è limitato alla verifica che non vi siano vizi formali o sostanziali che ne determinino l'inesistenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18530 del 16/03/2018, Bianchi, Rv. 273214 - 01).Nello specifico, d'altro canto, il giudice dell'appello, così conformandosi alla giurisprudenza sovrannazionale sul punto, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che le censure della difesa sul punto fossero generiche e i motivi per i quali ha concluso nel senso che nel provvedimento amministrativo fossero adeguatamente indicati i motivi di pubblica sicurezza posti a fondamento del provvedimento amministrativo (cfr.

Corte di giustizia UE, 22/06/2021 causa, C-718/19, par. 46-47).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi alle conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di TRIESTE con sentenza del 17/2/2022 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE il 27/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 20, comma 14 D.Lvo.1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità in relazione alla ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo di allontanamento e alla proporzionalità dello stesso.2. In data 16 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta legittimità del provvedimento amministrativo. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella resa dal giudice di primo grado, ha fornito corretta, coerente e adeguata risposta alle medesime censure ora formulate con l'atto di ricorso con le quali il ricorrente, a ben vedere, come evidenziato anche nelle conclusioni del procuratore generale, omette di confrontarsi. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla legittimità del provvedimento amministrativo e della valutazione in questo effettuata in ordine ai criteri di cui all'art. 20, comma 5 D.Lvo 30/2007, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una lettura diversa ed alternativa dello stesso risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217) e ciò in quanto, come correttamente indicato nella motivazione, il sindacato da parte del giudice penale sull'atto amministrativo non si spinge sino alla valutazione dei vizi che ne determinano l'invalidità ma è limitato alla verifica che non vi siano vizi formali o sostanziali che ne determinino l'inesistenza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18530 del 16/03/2018, Bianchi, Rv. 273214 - 01).Nello specifico, d'altro canto, il giudice dell'appello, così conformandosi alla giurisprudenza sovrannazionale sul punto, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che le censure della difesa sul punto fossero generiche e i motivi per i quali ha concluso nel senso che nel provvedimento amministrativo fossero adeguatamente indicati i motivi di pubblica sicurezza posti a fondamento del provvedimento amministrativo (cfr. Corte di giustizia UE, 22/06/2021 causa, C-718/19, par. 46-47). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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