CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 31160/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG \,cs [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva formulata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai fatti giudicati con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta in data 31 ottobre 2008 e quella della stessa Corte territoriale in data 10 febbraio 2011, sul presupposto che la seconda sentenza aveva riconosciuto la sussistenza della continuazione con riferimento alla condanna inflitta con la prima sentenza, esclusivamente con il reato di associazione per delinquere contestato al capo a), implicitamente escludendola per i restanti reati, contestati ai capi d), f) e i) oggetto della stessa condanna, con la conseguenza che il giudicato formatosi in sede di cognizione precludeva la competenza sussidiaria e suppletiva del giudice dell'esecuzione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per illogigità e travisamento del fatto. Con la sentenza in data 10 febbraio 2011, la Corte di appello di Caltanissetta non aveva escluso la continuazione per i reati diversi da quello associativo, posto che detti reati non erano mai stati oggetto di richiesta di riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 81 cod. pen., tant'è che - all'epoca della formulazione del petitum - non erano state ancora pronunciate tutte le altre sentenze, invero successivamente intervenute, riguardanti reati-fine del sodalizio, commessi nel medesimo contesto spaziale e temporale, e, per questo, ritenuti unificati in separate pronunce dei Giudici di cognizione. La relativa questione non aveva costituito oggetto di esplicita deduzione, così da escludere la formazione di un giudicato negativo sul punto, idoneo a precludere al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 29 febbraio 2024, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa, in data 6 marzo 2024, ha depositato memoria di replica, con la quale ha avversato le conclusioni della Pubblica accusa, ulteriormente articolando le originarie censure contenute nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fato per le ragioni che si indicano di seguito. 2. L'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati se la stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione. L'esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone a sua volta che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l'imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte dei giudice di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell'istanza ex art. 81, capoverso cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata. 3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti - consentito al collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) - risulta in primo luogo che in occasione della celebrazione dell'udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, conclusosi con sentenza in data 3 febbraio 2010, il difensore aveva invocato genericamente l'applicazione, in favore dell'imputato, dell'istituto della continuazione con i fatti giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Caltaniktta in data 31 ottobre 2008 e, ciò nonostante, il Giudice di merito, nella parte della motivazione della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio, riconosce espressamento la continuazione tra i soli reati associativi. Risulta altresì che la sentenza della Corte di appello del 10 febbraio 2011, di conferma di quella del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta in data 3 febbraio 2019, non si occupa del tema della continuazione criminosa, limitandosi a rigettare l'appello in punto di riduzione della dosimetria della pena, sebbene nella memoria conclusiva ritualmente depositata nel corso di quel giudizio la difesa avesse dato per accertato l'avvenuto riconoscimento nel corso del giudizio di primo grado del vincolo della continuazione non solo tra le due associazioni, rispettivamente contestate al capo a), ma anche tra i fatti di cui ai capi d), f) e i). A fronte di tale situazione fattuale, richiamato il principio secondo cui il mancato esame nel merito, in sede di cognizione, della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude l'esame della questione ai sensi dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen. (Sez. 1, n.43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251; Sez. 6 n. 1711 del 14/01/1999, Gaglioti, Rv. 212706), nel caso che ci occupa è errata l'avvenuta valutazione della sussistenza di unqpreclusione derivante da precedente giudicato. 4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per