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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22008/2026

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ateriale contenuto nell’ordinanza della Corte suprema di cassazione n.33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre 2025, con la quale è stato definito ilgiudizio di legittimità iscritto al n. 4699/2025 r.g.ricorrentecontroBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Grillo;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTONumero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 33342/2025, pubblicata indata 20 dicembre 2025, ha – nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA].p.a. - respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 24/2025 emessa, in data 9 gennaio 2025, dalla Corte di appello diReggio Calabria, per errore, tuttavia, indicata, nella epigrafe dell’ordinanza, comeemessa dalla Corte di appello di Firenze.È stata, quindi, disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, percorrezione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCome già evidenziato, nella ordinanza n. 33342/2025, il riferimento allasentenza impugnata - indicato in «Corte di appello di Firenze» - è erroneo, attesache la decisione venne emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (comeperaltro correttamente indicato nella motivazione del provvedimento).

P.Q.MLa Cortedispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanzaemessa dalla Corte di cassazione n. 33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre2025, nel senso che nell’epigrafe, dove viene indicato, quale provvedimentoimpugnato,«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 9gennaio 2025»deve intendersi e ritenersi per scritto:«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il9 gennaio 2025».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 23 giugno 2026.Numero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ateriale contenuto nell’ordinanza della Corte suprema di cassazione n.33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre 2025, con la quale è stato definito ilgiudizio di legittimità iscritto al n. 4699/2025 r.g.ricorrentecontroBanca [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Grillo;controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTONumero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Questa Corte di cassazione, con ordinanza n. 33342/2025, pubblicata indata 20 dicembre 2025, ha – nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA].p.a. - respinto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza n. 24/2025 emessa, in data 9 gennaio 2025, dalla Corte di appello diReggio Calabria, per errore, tuttavia, indicata, nella epigrafe dell’ordinanza, comeemessa dalla Corte di appello di Firenze.È stata, quindi, disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, percorrezione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOCome già evidenziato, nella ordinanza n. 33342/2025, il riferimento allasentenza impugnata - indicato in «Corte di appello di Firenze» - è erroneo, attesache la decisione venne emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] (comeperaltro correttamente indicato nella motivazione del provvedimento). P.Q.MLa Cortedispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanzaemessa dalla Corte di cassazione n. 33342/2025, pubblicata in data 20 dicembre2025, nel senso che nell’epigrafe, dove viene indicato, quale provvedimentoimpugnato,«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 9gennaio 2025»deve intendersi e ritenersi per scritto:«la sentenza n. 24/2025 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il9 gennaio 2025».Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, secondo comma, ultimo periodo c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma,disp. att. c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 23 giugno 2026.Numero registro generale 1750/2026Numero sezionale 2785/2026Numero di raccolta generale 22008/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 22008/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris