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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33861/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce, rispettivamente, la violazione del requisito temporale richiesto dall'art. 2, lett. g), d.lgs. 36/2003 per la configurazione di una discarica abusiva con vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale per insussistenza dell'elemento psicologico del reato, sono inammissibili, trattandosi di doglianze concernenti l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove preclusi in sede di legittimità, senza che siano stati efficacemente dedotti specifici vizi di motivazione o di travisamento delle prove acquisite (la ricorrente, senza neppure produrlo, evoca un verbale di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe "presente agli atti" - non si precisa se del fascicolo del pubblico ministero, ove dovrebbe essere custodito, o del fascicolo del dibattimento - senza nulla dire sulle dichiarazioni rese dal predetto Emmí nella testimonianza resa in giudizio); Considerato, in particolare, che la sentenza argomenta circa la presenza di un accumulo non autorizzato, su una vasta area, di rifiuti di diversa natura al momento del sopralluogo dei Carabinieri e che esclude che quell'area potesse essere utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti, trattandosi di "isola ecologica" non attiva con divieto di utilizzo, mentre non illogicamente indica (fg. 4 e 5) i convergenti elementi indiziari che consentono di addebitare la responsabilità penale alla legale rappresentante della società che gestiva la raccolta dei rifiuti nel Comune ed i cui dipendenti disponevano delle chiavi del sito e furono ivi sorpresi dai Carabinieri; Rilevato che la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. denunciata con il terzo motivo di ricorso per non essere stata ritenuta la particolare tenuità del fatto è inammissibile in questa sede, trattandosi di questione di merito mirante a prefigurare una valutazione delle fonti probatorie diversa da quella effettuata dal tribunale, che - non essendo neppure stato dedotto il vizio di motivazione - non si allega essere stato sul punto sollecitato in sede di discussione del processo di merito, sicché vale il principio giusta il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo dì pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce, rispettivamente, la violazione del requisito temporale richiesto dall'art. 2, lett. g), d.lgs. 36/2003 per la configurazione di una discarica abusiva con vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale per insussistenza dell'elemento psicologico del reato, sono inammissibili, trattandosi di doglianze concernenti l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove preclusi in sede di legittimità, senza che siano stati efficacemente dedotti specifici vizi di motivazione o di travisamento delle prove acquisite (la ricorrente, senza neppure produrlo, evoca un verbale di denuncia di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe "presente agli atti" - non si precisa se del fascicolo del pubblico ministero, ove dovrebbe essere custodito, o del fascicolo del dibattimento - senza nulla dire sulle dichiarazioni rese dal predetto Emmí nella testimonianza resa in giudizio); Considerato, in particolare, che la sentenza argomenta circa la presenza di un accumulo non autorizzato, su una vasta area, di rifiuti di diversa natura al momento del sopralluogo dei Carabinieri e che esclude che quell'area potesse essere utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti, trattandosi di "isola ecologica" non attiva con divieto di utilizzo, mentre non illogicamente indica (fg. 4 e 5) i convergenti elementi indiziari che consentono di addebitare la responsabilità penale alla legale rappresentante della società che gestiva la raccolta dei rifiuti nel Comune ed i cui dipendenti disponevano delle chiavi del sito e furono ivi sorpresi dai Carabinieri; Rilevato che la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. denunciata con il terzo motivo di ricorso per non essere stata ritenuta la particolare tenuità del fatto è inammissibile in questa sede, trattandosi di questione di merito mirante a prefigurare una valutazione delle fonti probatorie diversa da quella effettuata dal tribunale, che - non essendo neppure stato dedotto il vizio di motivazione - non si allega essere stato sul punto sollecitato in sede di discussione del processo di merito, sicché vale il principio giusta il quale la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo dì pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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