CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 20037/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TAIOROGANTE L’ATTO PUBBLICODott. [OSCURATO:PERSONA] SOGGETTO A [OSCURATO:PERSONA] SPESEDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA] MOTIVAZIONEDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 30856/2021ha pronunziato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 30856/2021 R.G., propostoAndretta Carmine, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Staniscia, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura inmargine al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, con sede in Roma, ove per leggedomiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]);CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Lazio il 28 aprile 2021, n. 2253/17/2021;Numero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Notaio avente sede in Roma,ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositatadalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 28 aprile2021, n. 2253/17/2021, che, in controversia avente ad oggettol’impugnazione degli avvisi di liquidazione nn.111T017787000P003, 121T005674000P003 e 13014000254da parte dell’Agenzia delle Entrate per le imposte di registro,ipotecaria e catastale, la prima nella misura proporzionale del3%, la seconda e la terza nella misura fissa, con la contestualeirrogazione della sanzione amministrativa per tardivapresentazione della relativa dichiarazione, dopo l’avveramentodella condizione sospensiva a cui era subordinato l’attopubblico rogato a suo ministero l’8 marzo 2012, rep. n. 29570,racc. n. 18138, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Roma il 15 marzo 2017, n.6693/5/2017, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha pronunziato l’absolutio ab instantiaper carenza sopravvenuta di interesse (in ragione della cessatamateria del contendere), a seguito del pagamento eseguito il27 novembre 2013 da parte di uno dei contraenti in ordineall’avviso di liquidazione n. 13014000254, per la somma di €1.722,25. In motivazione, il giudice di appello ha rilevatol’inammissibilità del ricorso originario del contribuente inrelazione agli avvisi di liquidazione nn. 111T017787000P003 eNumero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026121T005674000P003, che non sarebbero stati mai emessidall’amministrazione finanziaria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a tre motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsaapplicazione degli artt. 91 e 92, 112 e 324 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stata erroneamente rilevata dal giudice di secondogrado la cessazione della materia del contendere, con lacompensazione delle spese giudiziali, sul presuppostodell’intervenuto pagamento della somma dovuta in baseall’avviso di liquidazione n. 13014000254, senza tener contodella necessità che le parti si dessero reciprocamente atto delsopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedottain giudizio e concludessero in senso conforme.3. Con il secondo motivo, si denuncia si denuncia violazione ofalsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 27,commi 1 e 2, 42 e 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., peressere stata erroneamente pronunciata dal giudice di secondogrado, in totale assenza di motivazione, la cessazione dellamateria del contendere, senza tener conto che la carenza dilegittimazione passiva del notaio rogante (rispetto al recuperodelle imposte complementari) precludeva la decisione nelmerito.4. I predetti motivi sono inammissibili.4.1 A fronte della sostanziale conferma della decisione di primecure, che conseguiva alla dichiarata inammissibilitàdell’appello, al di là della formula adoperata dal giudiceregionale per la definizione della lite, [OSCURATO:PERSONA] nonNumero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026aveva alcun interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.) allaproposizione del ricorso per cassazione.Invero, avendo dichiarato l’absolutio ab instantia sull'appellodell’amministrazione finanziaria, oltre ad essereadeguatamente motivata, la sentenza impugnata nonconteneva alcuna statuizione pregiudizievole per il notaiorogante, che potesse giustificare la proposizione di un ricorsoal fine di propiziarne una qualche reformatio in melius.4.2 Ora, in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cuiall'art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suoaspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la partesubisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazioneall'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravamedall'eventuale suo accoglimento (tra le tante: Cass., Sez. 1^,12 aprile 2013, n. 8934; Cass., Sez. 3^, 29 maggio 2018, n.13395; Cass., Sez. 1^, 29 dicembre 2022, n. 38054; Cass.,Sez. Lav., 28 agosto 2025, n. 24099; Cass., Sez. 3^, 30 aprile2026, n. 12109).Coerentemente, il ricorso per cassazione presuppone lasoccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parteche sia risultata completamente vittoriosa nel giudizio diappello. In particolare, poi, il ricorso per cassazione propostoal solo scopo di modificare la motivazione della sentenzaimpugnata - fermo restando il dispositivo - deve ritenersiinammissibile per difetto di un interesse attuale ad ottenere larimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risultiinvestita, come nel caso di specie, la motivazione in diritto, chepuò essere autonomamente corretta dalla Corte di Cassazione,ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Lav.,5 settembre 2003, n. 13010; Cass., Sez. Lav., 14 agosto 112020, n. 17159; Cass., Sez. 1^, 15 febbraio 2021, n. 3862;Numero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass., Sez. 5^, 20 maggio 2021, n. 13813; Cass., Sez. 6^-5,15 ottobre 2021, n. 28400; Cass., Sez. 1^, 27 maggio 2024,n. 14776).4.3 Nella specie, la Commissione tributaria regionale hacertamente errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appelloper carenza sopravvenuta di interesse a seguito del pagamentodelle imposte in epoca addirittura antecedente (si parladell’anno prima rispetto) alla notifica dell’avviso di liquidazioneal contribuente e al notaio rogante. A fronte della motivazioneillustrata dal giudice di prime cure, la Commissione tributariaregionale avrebbe dovuto limitarsi a rigettare l’appellodell’amministrazione finanziaria. In tal senso, dunque, si devecorreggere la motivazione della sentenza impugnata ex art.384, ultimo comma, cod. proc. civ.5. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per esserestata erroneamente disposta dal giudice di secondo grado lacompensazione delle spese giudiziali senza alcunamotivazione, limitandosi ad affermare che: «Le spese delgiudizio sono compensate».5.1 Il predetto motivo è fondato.5.2 Come è noto, l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. f),n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente lacompensazione, in tutto o in parte, delle spese del giudiziotributario «soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualorasussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essereespressamente motivate».Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, aisensi dell'art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigenteNumero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026ratione temporis, le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsiesplicitamente nella motivazione, che ne legittimano lacompensazione totale o parziale, devono riguardare specifichecircostanze o aspetti della controversia decisa e non possonoessere espresse con una formula generica inidonea aconsentire il necessario controllo) (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo2021, n. 6660; Cass., Sez. 5^, 27 gennaio 2023, n. 2572;Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-5, 3febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2023, n.12212; Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez.Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023,n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312), come lacondotta processuale della parte soccombente nell'agire eresistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e noncontrollabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria alprincipio di proporzionalità l'applicazione del criterio generaledella soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n.23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche,né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione dilegge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n.2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312).5.3 Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, aisensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionaleil 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato - per il processotributario - dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), delNumero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione dellespese di lite può essere disposta (oltre che nel caso dellasoccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assolutanovità della questione trattata o di mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesidi sopravvenienze relative a tali questioni e di assolutaincertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità edeccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previstedall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n.25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez.6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n.31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).5.4 Nella specie, la compensazione delle spese giudiziali non èstata in alcun modo motivata, essendosi limitato il giudice disecondo grado a disporla senza alcuna giustificazione delleragioni fondanti.6. Pertanto, alla stregua delle viste argomentazioni,valutandosi l’inammissibilità del primo motivo e del secondomotivo, nonché la fondatezza del terzo motivo, il ricorso puòtrovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnatadeve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo motivo ed ilsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione alNumero registro generale 30856/2021Numero sezionale 4907/2026Numero di raccolta generale 20037/2026Data pubblicazione 15/06/2026motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]