CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35755/25 Ritenuto che con sentenza 'del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione con cui è stato lamentato difetto di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di ricorso per cassazione non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello, a eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., 288905 - 02); che la doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena, deducibile con l'appello, non è stato proposta con il gravame sicché non può essere dedotta in sede di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inamm P.Q.M