CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 25272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, concessa la sospensione condizionale della pena. 2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'ad 99 cod.pen.; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art 62 bis cod.pen. per il diniego del riconoscimento della loro massima estensione con prevalenza sulla recidiva. 3. Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità poiché, di fatto, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado e non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale rispetto all'applicazione della recidiva, determinata dalla condotta non occasionale tenuta dall'imputato e anche dalla pericolosità dello stesso risultante dalla pervicacia nella reiterazione degli stessi delitti in tema di stupefacenti, nonostante le condanne definitive (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284425 - 01. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, la motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con prevalenza sulla recidiva in quanto la pena irrogata, considerata positivamente l'ammissione degli addebiti e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, risultava adeguata al concreto disvalore del fatto. Infatti, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Rv. 281217 - 01). 5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. t- 1 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]. estensore [OSCURATO:PERSONA] d nte [OSCURATO:PERSONA] rranti DEPOSITAT