CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02172/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - i primi due congiuntamente, il terzo con atto separato - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto gli imputati dal reato loro ascritto di cui all'art. 612-bis cod. pen. (capo H) perché il fatto non sussiste, confermandone nel resto la condanna per i reati di cui agli art. 110, 582, 583 e 585 (capo A), 110 e 337 (capo B), 110, e 614, commi 1 e 4 (capi C e F), 110, 582 e 585 anche in relazione all'art. 576, comma 5 bis (capo D e G) cod. pen., come a loro ascritti; considerato che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è privo di specificità e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando l'estrema gravità del suo agire (segnatamente, la particolare violenza della condotta) e l'intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti generici; considerato che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: - i primi tre motivi (con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all'affermazione della responsabilità degli imputati per il reato di cui ai capi A - cfr. pure par. 1.1. dell'atto di impugnazione B e C) sono manifestamente infondati e finiscono col perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio e un'alternativa ricostruzione del fatto, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite del riferimento agli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrate le fattispecie di reato, ossia per il tramite di un'argomentazione congrua e logica (cfr. spec. p. 28 ss. della sentenza impugnata) che non può dirsi ritualmente censurata dall'impugnazione che non ha neppure addotto il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); considerato, invero, che come noto, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso (con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, alla dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo D, non essendo compatibili le lesioni riportate dalla persona offesa con i colpi infertigli con una mannaia, per il reato di cui al capo F. e per il reato di cui al capo G, poiché la stessa persona offesa si sarebbe provocate le lesioni riportate nel certificato medico) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; - il settimo motivo di ricorso (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio) è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando la particolare gravità del loro agire e l'intensità del dolo; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell'indicazione assertiva di elementi di fatto, prospettati in maniera del tutto generica, né compiendo una comparazione tra le loro posizioni (cfr. Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016, Barranca, Rv. 266446 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264020 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C