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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 09376/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Messina udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].

Gen.

Dr.

PERELLI Simone che concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 confermava l’ordinanza del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di detenzione e ricettazione di un’arma da guerra, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione degli artt. 272 e 274 cod. proc. pen., nonchè dell’art. 27 Cost e vizio di motivazione.

3. Con dichiarazione in data 20 dicembre 2024 il ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunciare al ricorso proposto stante l’intervenuta condanna dell’imputato a pena condizionatamente sospesa. 4.Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente, a fronte delle ragioni sopra ricordate che lo hanno privato dell'interesse e a contestare il titolo cautelare, validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Messina udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dr. PERELLI Simone che concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Messina con ordinanza emessa il 10 settembre 2024 confermava l’ordinanza del giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Messina con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di detenzione e ricettazione di un’arma da guerra, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’indagato tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui lamentava violazione degli artt. 272 e 274 cod. proc. pen., nonchè dell’art. 27 Cost e vizio di motivazione. 3. Con dichiarazione in data 20 dicembre 2024 il ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di rinunciare al ricorso proposto stante l’intervenuta condanna dell’imputato a pena condizionatamente sospesa. 4.Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente, a fronte delle ragioni sopra ricordate che lo hanno privato dell'interesse e a contestare il titolo cautelare, validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30
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