CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 04083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commessi con riferimento all'annualità del 2010. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 5 cit., la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 10 cit., il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. li ricorrente ripropone, con riguardo ai motivi sull'affermazione di responsabilità, i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 4. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto, sulla scorta di un accertamento induttivo, la dimostrazione del superamento della soglia di punibilità, ferma e incontestata l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, e ciò in quanto aveva ritenuto dimostrato l'acquisito intracomunitario di beni che ha ritenuto che il ricorrente avesse rivenduto con evasione dell'iva pari a. C 84.183, 00 per l'anno 2010 e dunque superiore alla soglia, in allora prevista, di punibilità pari a C 77.468,53. Questa Corte di legittimità, per quanto attiene all'ambito di rilevanza penale, ha affermato il principio che, proprio ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il giudice può legittimamente avvalersi dell'accertamento induttivo dell'imponibile compiuto dagli uffici finanziari (Sez. 3, Sentenza n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619 - 01; Sez.3, n. 24811 del 28/4/2011, Rocco, Rv. 250647). La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, è pervenuta alla determinazione della imposta evasa attraverso un procedimento induttivo valorizzando plurimi elementi di prova, come l'esito dell'accertamento e l'ulteriore circostanza degli acquisiti intracomunitari da cui ha tratto la determinazione dell'ammontare dell'iva evasa. Quanto al reato di occultamento, la sentenza impugnata ha valorizzato non solo il mancato rinvenimento, ma altresì da altre circostanze tra cui la produzione di reddito, tra cui risultavano acquisiti per oltre C 420.915,00, e l'omessa presentazione delle dichiarazioni, da cui ha tratto la motivazione del dolo specifico del reato. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivo e in presenza di inadempimento delle obbligazioni tributarie, motivazione che non presta in fianco a rilievi di illogicità e non risulta neppure censurata in ogni suo aspetto dal momento che il ricorrente non si confronta con la rilevata e perdurante inadempienza all'obbligazione tributaria che è un elemento negativo su cui fondare il diniego di mitigazione del trattamento sanzionatorio. Quanto, infine, al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale che sul punto rilevava la presenza ostativa di precedenti penali, risultanti dal certificato penale, a nulla rilevando, peraltro che, nella parte motiva della sentenza si faccia riferimento all'assenza di pericolo di reiterazione del reato. Nel rammentare che il dispositivo prevale sulla motivazione, nel caso in esame, la motivazione neppure è completa in quanto omette di considerare la circostanza dei precedenti penali ostativa al riconoscimento del beneficio. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2021 Il consi tensore [OSCURATO:PERSONA] ai G