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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 37182/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 settembre 2020 la Colte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza fJnzionale a conoscere la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] A.fredo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

A ragione osservava che competente a decidere era la Corte cli appello di Napoli in quanto giudice del provvedimentc per ultimo divenuto irrevocabile tra quelli passati in giudicato a carico dell'istante.

2. Avverso detto provvedimento ricorre Der cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro lamentandone le illegittimità per violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente fondato per il princ po di carattere generale da questa Corte costantemente affermato secondo cui tutti i prpvvedinnenti dichiarativi, per qualsiasi causa, di incompetenza soro sottratti, per la norma di carattere generale dell'art. 568 comma 2, cod. proc. pen., alla regola dell'impugnabilità per cassazione in quanto possono dare luogo a conflitto da parte del giudice reputato competente destinatario degli atti (cfr., tra le molte Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279803; Sez. 5, n. 6347 del 25/11/1998, dep. 1999, Salamone, Rv. 212512)

3. Alla stregua delle esposte considerazioni il i icprso va quindi dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZARO Lato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 settembre 2020 la Colte di appello di Catanzaro, giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza fJnzionale a conoscere la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] A.fredo ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. A ragione osservava che competente a decidere era la Corte cli appello di Napoli in quanto giudice del provvedimentc per ultimo divenuto irrevocabile tra quelli passati in giudicato a carico dell'istante. 2. Avverso detto provvedimento ricorre Der cassazione il Procuratore generale della Corte di appello di Catanzaro lamentandone le illegittimità per violazione dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è manifestamente fondato per il princ po di carattere generale da questa Corte costantemente affermato secondo cui tutti i prpvvedinnenti dichiarativi, per qualsiasi causa, di incompetenza soro sottratti, per la norma di carattere generale dell'art. 568 comma 2, cod. proc. pen., alla regola dell'impugnabilità per cassazione in quanto possono dare luogo a conflitto da parte del giudice reputato competente destinatario degli atti (cfr., tra le molte Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279803; Sez. 5, n. 6347 del 25/11/1998, dep. 1999, Salamone, Rv. 212512) 3. Alla stregua delle esposte considerazioni il i icprso va quindi dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021
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