CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05485/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6460 /20 2 1 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro MILITIMATTEA -intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania , n. 4370/05/2020 depositata in data 28/07/2020; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 17/01/2025dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:processo tributario-tempestività notificaatto di appello Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento ex art. 39 c. 2 del d.P.R.n. 600 del 1973 notificatole per i periodi d’imposta 2008 e 2009 emessoa seguito di mancata risposta a questionario; -la CTP di Catania accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; -con la pronuncia qui gravata la CTR della Sicilia sez. staccata di Catania rigettava l’appello ritenendolo inammissibile in quanto tardivamente proposto; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo di doglianza; la contribuente è rimasta intimata in questa sededi Legittimità; -con ordinanza n. 32893/2022 resa all’esito dell’adunanza camerale del 15settembre 2022 questa Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di meritodovendo, alla luce del ricorso per cassazione, esaminarsi gli atti perverificare la tempestività nella proposizione dell’appello; Consideratoche: -il solo motivo di ricorso dedotto denuncia , infatti, la violazione e falsa applicazionedell’art. 16 comma 5, 22 e 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992 inrelazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto tardivo l’appello dell’Ufficio, in quanto presentato in data 13 giugno2016 con spedizione dello stesso a mezzo raccomandata postale afronte del deposito della sentenza di primo grado avvenuto in data 10 dicembre 2015; secondo parte ricorrente nell’operare la propria valutazionesulla tempestività dell’impugnazione, la CTR avrebbe preso in esame le risultanze del sito web di poste italiane e non la c.d. “distinta” presentata dall’Ufficio al servizio postale all’atto della spedizionedell’atto di appello, in data congrua rispetto alla scadenza del termine; -il motivo è fondato; - invero, dall’esame degli atti dei gradi di merito si evince che effettivamentein data 10 giugno 2016, quindi tempestivamente rispetto allascadenza del termine per l’appello, essendo tale data l’ultimo giorno Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 utile, l’Ufficio ha consegnato all’ente poste per la spedizione l’atto di impugnazionein argomento; - in diritto, questa Corte ritiene da tempo con giurisprudenza consolidata, inequivoca e robustamente motivata (tra molte si vedano Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019 ma anche Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 14163 del 04/06/2018 ) che quanto allaprova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto diappello nel processo tributario, essa è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della datamediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico,riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agentenell'esercizio delle sue funzioni di ricezione ; - ancora più specificamente, si è precisato che la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c. è validamente fornita dall’elencodi trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su dettadistinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegnaall’ufficio postale. In applicazione di tale principio, (in termini Cass.,Sez. 5, Sentenza n. 22878 del 29/09/2017) si è ritenuta la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizionedelle raccomandate, di una c.d. “distinta” di spedizione degli appelli(l’elenco di cui si è appena sopra detto) recante gli estremi delle stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuireal timbro postale il significato di attestazione della consegna, purin assenza di dicitura di avvenuta ricezione (conf. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanzan. 4151 del 18/02/2020) ; - pertanto, nel ritenere in concreto priva di rilevanza la consegna all’ufficio postale dell’atto di appello, avvenuta tempestivamente il 10 giugno2016, e limitando quindi la propria indagine alla data di materiale invio della stessa con in oltro del plico al destinatario, avvenuta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 tardivamente rispetto al termine semestrale per l’appello il 13 giugno 2016, effettivamente la CTR ha commesso l’errore di diritto di cui al motivodi ricorso; - in accoglimento del l’impugnazione qui proposta la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice di appello che esaminerà il merito della controversiae provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio diLegittimità; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secon