CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano con sentenza in data 27 ottobre 2021 ha confermato la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato dal Trbunale di Milano in data 13 aprile 2021 ,che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo: -Nullità della sentenza per violazione degli artt. 125, comma 3 e 546 c.p.p., con riferimento alla mancata motivazione in ordine alla doglianza sollevata con i motivi di appello,avente ad oggetto l'identificazione dell'imputato quale uno dei tre aggressori della persona offesa. In particolare, si evidenzia il vizio della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame formulato nell'atto di appello, e riguardante l'identificazione dell'imputato, da parte della persona offesa, quale uno degli autori della condotta contestata, e quindi la sua responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi che riprDpongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello, richiamandosi anche alla pronuncia di prime cure, ha già esposto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nell'impugnazione, che l'imputato era stato individuato in termini di certezza dalla persona offesa, della cui attendibilità non emergono ragioni per dubitare, anche per il breve arco di tempo trascorso tra il delitto e l'intervento degli agenti di P.G., che hanno bloccato l'imputato nella quasi flagranza. Non va peraltro trascurato che le dichiarazioni della persona offesa sono state rese nell'immediatezza dei fatti a conferma della loro piena attendibilità. Non si rinvengono, pertanto, gli estremi per censurare la pronuncia impugnata, la quale, lungi dall'essere carente nella parte motiva, risulta invece ben argomentata sul tema sollevato con il ricorso Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricon-ente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]