CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 17446/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 30 ottobre 2023 dal Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. di cui al capo 1 dell'imputazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al giudizio di gravità indiziaria. Si rileva, in particolare, la contraddittorietà della motivazione laddove pur ritenendo la gravità degli indizi in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen., ha escluso che Scafuro partecipasse al sodalizio in esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto si limita ad esprimere un generico dissenso rispetto all'ordinanza impugnata, prospettando una contraddittorietà della motivazione frutto di una incompleta lettura dell'ordinanza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico, si è limitata a ridefinire la compagine associativa (si vedano le pagine da 22 a 25 dell'ordinanza impugnata), escludendo la partecipazione di Scafuro. Ciò in considerazione del fatto — completamente trascurato dal ricorrente — che costui operava anche autonomamente, interfacciandosi direttamente con i soggetti interessati e, comunque, non divideva quanto percepito con Petrillo, ma era quest'ultimo che chiedeva delle cifre superiori agli interessati ovvero riduceva le somme consegnate a Scafuro, in modo da realizzare, comunque, un margine di guadagno. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 27 febbraio 2024 Il Consigliere e efisorg..- - I