Risultati per «"protezione dei dati personali" OR gdpr»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2025

ECLI:EU:C:2025:523
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0534 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 3 luglio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Appalti pubblici dell’Unione europea – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Appalto di servizi di formazione linguistica – Obbligo di presentare le offerte mediante l’applicazione elettronica eSubmission – Utilizzo, da parte di un offerente, di un collegamento ipertestuale che rinvia a un sito Internet contenente documenti descrittivi dell’offerta – Rifiuto dell’amministrazione di tener conto di tali documenti – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Imparzialità oggettiva – Obbligo di motivazione – Metodo di valutazione comparativa delle offerte» Nelle cause riunite C‑534/23 P e C‑539/23 P, aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate rispettivamente il 18 e il 23 agosto 2023,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat, ricorrente nella causa C‑534/23 P, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Ilkova e P. [OSCURATO:PERSONA] de Lerín, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato inizialmente da

I. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], successivamente da M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente in primo grado, e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato inizialmente da

I. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], successivamente da M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente nella causa C‑539/23 P, procedimento in cui le altre parti sono:

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Ilkova e P. [OSCURATO:PERSONA] de Lerín, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e O. Spineanu-Matei, giudice, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con le loro impugnazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «IC») e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑376/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:331 ), con la quale esso ha respinto il ricorso di IC volto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 19 aprile 2021 con cui quest’ultima ha aggiudicato il lotto n. 3 (apprendimento dello spagnolo) dell’appalto relativo ai contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea (HR/2020/OP/0014), al primo posto, al raggruppamento CLL Centre de Langues-Allingua (in prosieguo: il «raggruppamento CLL») e, al secondo posto, a IC (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo Direttiva 2014/24/UE 2 Il considerando 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ), enuncia quanto segue: «L’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. (...) (...)». 3 Ai sensi dell’articolo 67 di tale direttiva: «1. (...) [L]e amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, (...) e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. (...) (...)».

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 4 Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ), è stato abrogato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509).

Tuttavia, alla procedura di appalto pubblico di cui trattasi nelle presenti cause era applicabile il regolamento 2018/1046. 5 Il considerando 106 di tale regolamento così enunciava: «I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE». 6 L’articolo 149 di detto regolamento, intitolato «Presentazione del fascicolo di partecipazione» e facente parte della sezione 3 («Sistemi informatici e amministrazione elettronica») del capo 2 («Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta») del titolo V («Norme comuni») del medesimo regolamento, al paragrafo 1 così disponeva: «Le modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione sono stabilite dall’ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva.

I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni: a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione; b) che sia garantita l’integrità dei dati; c) che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione; d) che sia garantita la protezione dei dati personali, (...)». 7 L’articolo 160 del regolamento 2018/1046, intitolato «Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione», faceva parte del capo 1 («Disposizioni comuni») del titolo VII («Appalti e concessioni») del medesimo e al paragrafo 1 prevedeva quanto segue: «Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione». 8 L’articolo 167 di tale regolamento, intitolato «Aggiudicazione dei contratti», anch’esso facente parte del capo 1, al paragrafo 4 così enunciava: «L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo. (...) Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto». 9 L’articolo 170 di detto regolamento, contenuto nel medesimo capo 1, intitolato «Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti», al paragrafo 3 disponeva quanto segue: «L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente (...) la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti: a) il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso; b) l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. (...)». 10 Ai sensi del punto 16, intitolato «Documenti di gara», dell’allegato I del medesimo regolamento: «(...)

16.2. L’invito a presentare offerte precisa quanto segue: a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all’apertura, la data e l’ora limite di ricevimento e l’indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l’indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica; (...)

16.3. Il capitolato d’oneri precisa quanto segue: a) i criteri di esclusione e di selezione; b) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa (...); (...)».

Regolamento di procedura del Tribunale 11 L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone quanto segue: «Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d’ufficio o su domanda di una parte principale». 12 L’articolo 145 di tale regolamento di procedura dispone quanto segue: «1.

L’interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dal presidente.

2. La memoria d’intervento contiene: (...)

c) eventualmente, le prove e le offerte di prova. (...)».

Fatti 13 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue. 14 Il 20 novembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto, secondo la procedura aperta, la gara d’appalto HR/2020/OP/0014, intitolata «Contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea».

L’appalto era suddiviso in otto lotti, tra cui il lotto n. 3, intitolato «Formazione in lingua spagnola (ES)». 15 Il capitolato d’oneri indicava che, per aggiudicare l’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice si sarebbe basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione del prezzo (ponderato al 30%) e della qualità (ponderata al 70%). 16 La qualità, per la quale il punteggio massimo era di 100 punti, doveva essere valutata sulla base di due criteri, vale a dire il criterio n. 1, intitolato «Qualità dei corsi proposti» (punteggio massimo di 70 punti), e il criterio n. 2, intitolato «Controllo della qualità e monitoraggio dei lavori» (punteggio massimo di 30 punti). 17 Questi due criteri si articolavano, ciascuno, in tre sottocriteri: – sottocriterio 1.1: «Contenuto» (30 punti); – sottocriterio 1.2: «Pedagogia» (30 punti); – sottocriterio 1.3: «Piattaforme online» (10 punti); – sottocriterio 2.1: «Metodo di selezione del personale» (6 punti); – sottocriterio 2.2: «Controllo della qualità» (15 punti), e – sottocriterio 2.3: «Gestione della procedura» (9 punti). 18 Il capitolato d’oneri precisava che, per essere conformi ai requisiti minimi, le offerte dovevano ottenere almeno un «punteggio minimo» per ciascun criterio e sottocriterio, che era precisato in tale capitolato.

Inoltre, le offerte dovevano ottenere almeno un numero totale di punti pari a 70 su

100. 19 Secondo detto capitolato, le offerte dovevano essere classificate in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

Inoltre, l’appalto doveva essere aggiudicato alle due offerte classificate nelle prime posizioni, che, in primo luogo, rispettavano i requisiti minimi precisati nei documenti di gara e che erano presentate da offerenti che avevano accesso alla procedura di appalto pubblico, in secondo luogo, non si trovavano in una situazione di esclusione e, in terzo luogo, soddisfacevano i criteri di selezione.

La graduatoria doveva determinare l’ordine in cui i contratti specifici sarebbero stati offerti ai contraenti durante l’esecuzione del contratto quadro. 20 Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle offerte, il capitolato d’oneri prevedeva, in particolare, che le offerte dovessero essere depositate mediante l’applicazione elettronica eSubmission. 21 Sei concorrenti, tra cui IC, hanno depositato un’offerta per il lotto n. 3. 22 Il 10 marzo 2021 la relazione di valutazione delle offerte è stata redatta dal comitato istituito a tal fine.

I contraenti proposti per il lotto n. 3 erano il raggruppamento CLL al primo posto e IC al secondo posto. 23 Il 19 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, secondo le raccomandazioni del comitato di valutazione.

Lo stesso giorno, essa ha inviato una lettera di notifica a IC, informandolo, tra l’altro, del fatto che la sua offerta per il lotto n. 3 era stata prescelta e che si era classificato al secondo posto con un punteggio qualitativo di 82 punti su 100, un prezzo dell’offerta di EUR 2670560 e un punteggio totale di 87,40 punti su

100. [OSCURATO:PERSONA] precisava, inoltre, che avrebbe applicato un periodo di attesa di dieci giorni prima di firmare il contratto quadro. 24 Un allegato a tale lettera precisava, sotto forma di una griglia di valutazione, i motivi della valutazione dell’offerta di IC, alla luce dei criteri di qualità enunciati nel capitolato d’oneri. 25 Dopo aver ricevuto detta lettera, IC ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargli l’identità, le caratteristiche e i vantaggi dell’entità meglio classificata. 26 Con messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2021, in risposta a tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato IC del fatto che il raggruppamento CLL si era classificato in prima posizione con un punteggio qualitativo di 94 punti su 100, un prezzo dell’offerta di EUR 3469020 e un punteggio totale di 88,89 punti su

100. 27 Tali comunicazioni del 19 e del 26 aprile 2021 rendevano noto che, per quanto riguarda i sottocriteri, l’attribuzione dei punti era stata la seguente: – sottocriterio 1.1: 28/30 per il raggruppamento CLL e 22/30 per IC; – sottocriterio 1.2: 27/30 per il raggruppamento CLL e 21/30 per IC; – sottocriterio 1.3: 10/10 sia per il raggruppamento CLL sia per IC; – sottocriterio 2.1: 6/6 sia per il raggruppamento CLL sia per IC; – sottocriterio 2.2: 14/15 per il raggruppamento CLL e 15/15 per IC, e – sottocriterio 2.3: 9/9 per il raggruppamento CLL e 8/9 per IC. 28 Con messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021, in risposta a una domanda di IC, con cui veniva contestata una comunicazione insufficiente alla luce dei requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato i motivi della valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL alla luce dei criteri di qualità.

Tale messaggio di posta elettronica conteneva in allegato la griglia di valutazione dell’offerta di tale raggruppamento.

Tale griglia riprendeva commenti del comitato di valutazione per ciascuno dei criteri e dei sottocriteri annunciati nel capitolato d’oneri.

In detto messaggio di posta elettronica, la [OSCURATO:PERSONA] si è inoltre impegnata a rispettare un nuovo periodo di attesa di dieci giorni prima della firma del contratto quadro. 29 Con lettera del 25 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito ulteriori spiegazioni rinviando, quanto al resto, alle informazioni già trasmesse e ha indicato che il periodo di attesa era ormai trascorso. 30 Nella griglia di valutazione comunicata il 19 aprile 2021, nonché nelle sue comunicazioni del 10 e del 25 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato IC del fatto di non aver valutato gli elementi che quest’ultimo, al fine di descrivere la sua offerta, aveva reso accessibili unicamente mediante collegamenti ipertestuali integrati in tale offerta. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di aver respinto tali elementi con la motivazione che l’utilizzo di collegamenti ipertestuali non era conforme al capitolato d’oneri e che esisteva, in caso di utilizzo di tali collegamenti, un rischio di modifica dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte.

Poiché gli elementi resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali corrispondevano a documenti la cui presentazione era richiesta dal capitolato d’oneri, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali documenti fossero mancanti (in prosieguo: la «carenza documentale»).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 31 Con ricorso proposto il 2 luglio 2021 IC ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. 32 Con decisione del 3 febbraio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni di IC. 33 Con atto separato, depositato il 29 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso. 34 Tale eccezione è stata respinta nella sentenza impugnata, dal momento che solo con la comunicazione del 10 maggio 2021 IC ha ottenuto informazioni relative alla valutazione delle qualità dell’offerta del raggruppamento CLL.

Sarebbe quindi a partire da tale data che IC ha potuto esercitare utilmente il suo diritto di ricorso e che il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE ha iniziato a decorrere. 35 Nel merito, IC, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto cinque motivi a sostegno del suo ricorso. 36 Con il suo primo motivo, esso ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] un difetto di motivazione della decisione controversa, in quanto non sarebbe possibile conoscere i vantaggi relativi dell’offerta del raggruppamento CLL. 37 Con il suo secondo motivo, IC ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] una violazione dell’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento 2018/1046, in quanto tale istituzione ha effettuato solo una valutazione isolata di ciascuna delle offerte, anziché confrontarle direttamente le une con le altre. 38 Con il suo terzo motivo, IC ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione per aver escluso gli elementi descrittivi dell’offerta resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali. 39 Il quarto motivo era subordinato al primo motivo ed era suddiviso in tre parti.

In primo luogo, la decisione controversa sarebbe stata viziata da un difetto di motivazione nell’ambito della valutazione individuale dell’offerta di IC, in quanto non sarebbe possibile comprendere la correlazione tra i commenti formulati e il punteggio attribuito, nonché un errore manifesto di valutazione, a causa dell’illogicità del nesso tra la valutazione e il punteggio attribuito nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e

1.2. In secondo luogo, la decisione controversa sarebbe stata viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un’importanza sproporzionata alla carenza documentale.

In terzo luogo, attribuendo tale importanza sproporzionata alla carenza documentale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creato una nuova regola di valutazione a posteriori . 40 Il quinto motivo si fondava su una violazione di diversi principi relativi agli appalti pubblici, vale a dire il principio dell’apertura degli appalti alla concorrenza più ampia, il principio di trasparenza e il principio della parità di trattamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiudicato tutti i lotti allo stesso offerente, ossia il raggruppamento CLL. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 42 Con la sua impugnazione nella causa C‑534/23 P, IC chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 43 Con la sua impugnazione nella causa C‑539/23 P, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, dopo l’annullamento della sentenza impugnata, affinché proceda all’assunzione della prova indebitamente rifiutata e statuisca nel merito. 44 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere le impugnazioni e – condannare IC e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 45 Con decisione del presidente della Corte del 20 novembre 2023, le cause C‑534/23 P et C‑539/23 P sono state riunite.

Sulle impugnazioni 46 IC deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella valutazione del terzo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale e, il secondo, su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti nella valutazione del secondo motivo di tale ricorso. 47 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sull’omessa constatazione, da parte del Tribunale, di un difetto di motivazione della decisione controversa, il secondo, su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il terzo, su una violazione dei principi di parità di trattamento e del divieto di arbitrarietà nella valutazione delle offerte, nonché su una violazione dell’articolo 145, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale e, il quarto, su una violazione del requisito di imparzialità oggettiva e del principio di trasparenza. 48 Occorre anzitutto esaminare congiuntamente il primo motivo di impugnazione di IC e il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Nell’ambito di tale esame si terrà conto del fatto che il primo motivo di IC, che si fonda, come indica il suo titolo, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, contiene in realtà argomenti vertenti su errori di diritto, che si sovrappongono in larga misura agli argomenti presentati nel secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Sul primo motivo di impugnazione di IC e sul secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 49 IC ricorda, in via preliminare, che, nell’ambito del terzo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, ha sostenuto di essere stato legittimato a credere che qualsiasi offerta depositata mediante l’applicazione eSubmission potesse contenere collegamenti ipertestuali che rinviavano a documenti descrittivi dell’offerta disponibili su un sito Internet.

Sarebbe sulla base di tale legittimo affidamento che esso ha effettuato, mediante collegamenti ipertestuali, rinvii a vari documenti pertinenti per la valutazione della sua offerta, quali documenti che descrivono come, nell’esecuzione di tale appalto di servizi di formazione linguistica, sarebbe garantita l’interazione a distanza tra l’allievo e l’insegnante. 50 IC rileva altresì che, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, esso ha depositato elementi di prova dai quali risulterebbe che anche altri offerenti avevano integrato collegamenti ipertestuali nelle loro offerte. 51 IC contesta la valutazione del Tribunale, esposta al punto 142 di tale sentenza e fondata sul divieto di modifica di detti documenti dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte, secondo la quale un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente non poteva ritenere che fosse consentito includere nella sua offerta collegamenti ipertestuali che rinviavano a documenti figuranti su un sito Internet che rimaneva sotto il suo controllo.

Secondo IC, né il regolamento 2018/1046 né il capitolato d’oneri consentivano di sapere che l’uso di collegamenti ipertestuali era irregolare. 52 IC sottolinea che i documenti che ha reso accessibili mediante collegamenti ipertestuali si trovavano in uno spazio elettronico chiuso, dedicato esclusivamente all’appalto in questione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi potuto assicurarsi, chiedendo a IC di presentare prove al riguardo, che tali documenti fossero stati allegati ai collegamenti ipertestuali prima della scadenza del termine di deposito delle offerte e che non fossero stati modificati in seguito.

Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 142 della sentenza impugnata, che, in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali, non è possibile garantire che i documenti di cui trattasi restino immutati dopo la scadenza di tale termine. 53 Pertanto, IC contesta anche la valutazione di cui al punto 143 di tale sentenza, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva rifiutarsi di tener conto dei documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali, anche nel caso in cui, dopo aver verificato, risulti che tali documenti non sono stati modificati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 54 IC critica anche il punto 144 della sentenza impugnata, che menziona la presentazione fatta dal responsabile informatico di IC durante l’udienza dinanzi al Tribunale, da cui sarebbe emerso che i documenti descrittivi dell’offerta potevano, da un punto di vista tecnico, essere ancora modificati da IC.

Secondo quest’ultimo, tale elemento sarebbe privo di pertinenza, poiché occorrerebbe soltanto determinare se tali documenti siano stati modificati e non se potessero esserlo.

Dal momento che qualsiasi modifica lascerebbe una traccia nel sistema informatico, IC avrebbe potuto dimostrare di non aver modificato tali documenti dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 55 In ogni caso, sarebbe inaccettabile che un’amministrazione aggiudicatrice escluda alcuni documenti per il solo fatto di non essere in grado di stabilire se tali documenti sono integri.

Documenti depositati a supporto di un’offerta potrebbero essere esclusi solo in caso di irregolarità accertata, e non sulla base di una semplice ipotesi di irregolarità. 56 IC precisa di aver precedentemente partecipato alla procedura di appalto HR/2020/OP/0004, per la quale il capitolato d’oneri richiedeva, in termini corrispondenti a quelli impiegati nel capitolato d’oneri di cui trattasi nel caso di specie, il deposito delle offerte mediante l’applicazione eSubmission.

In tale procedura, l’offerta depositata su tale applicazione da IC conteneva un collegamento ipertestuale che rinviava ad alcuni allegati.

Orbene, nella valutazione di tale offerta, notificata a IC dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2020, il contenuto di tali allegati era descritto e valutato. 57 IC fa valere che, a causa di tale notifica della [OSCURATO:PERSONA], che gli è pervenuta mentre preparava la sua offerta per l’appalto di cui alla fattispecie, da un lato, e dell’assenza, nei documenti di gara, di una precisazione esplicita secondo cui l’utilizzo di collegamenti ipertestuali era ormai vietato, dall’altro, esso è stato legittimato a credere che un simile uso fosse autorizzato.

Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 148 della sentenza impugnata, si dovrebbe ritenere che IC possa far valere, in simili circostanze, un legittimo affidamento. 58 In tale contesto, IC osserva anzitutto che l’obbligo di utilizzare l’applicazione eSubmission, all’epoca dei fatti del caso di specie, era recente.

In tali circostanze, il Tribunale avrebbe erroneamente preteso, al punto 148 della sentenza impugnata, che fosse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a IC assicurazioni «concordanti».

Al riguardo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti ignorando la circostanza che la procedura di appalto HR/2020/OP/0004 costituiva l’unico caso in cui la questione dell’utilizzo di collegamenti ipertestuali in un’offerta depositata sull’applicazione eSubmission aveva potuto precedentemente presentarsi. 59 Inoltre, il punto 148 della sentenza impugnata si fonderebbe erroneamente su una giurisprudenza che riguarda l’ipotesi in cui una garanzia fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia conforme a una norma.

Nel caso di specie, mancherebbe una simile «norma», in quanto il deposito delle offerte sull’applicazione eSubmission non sarebbe richiesto né dal regolamento 2018/1046 né da alcun altro strumento legislativo dell’Unione. 60 Infine, pur ammettendo che l’utilizzo, nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali nell’offerta può essere considerato errato, IC fa valere che un numero significativo di offerenti è stato indotto, in particolare dalla prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA], a commettere tale errore.

Tale elemento sarebbe essenziale al fine di caratterizzare l’esistenza di un «legittimo affidamento», ai sensi della giurisprudenza della Corte. 61 IC aggiunge di aver chiesto al Tribunale di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a produrre informazioni che consentissero di stabilire se anche altri offerenti avessero utilizzato collegamenti ipertestuali nell’ambito delle loro offerte e se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sistematicamente rifiutato di tener conto dei documenti ai quali tali collegamenti rinviavano.

Secondo IC, contrariamente a quanto esposto dal Tribunale al punto 150 della sentenza impugnata per motivare il rigetto di tale domanda di misure istruttorie, tali informazioni erano indispensabili per statuire sull’argomento vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. 62 Su questo punto, IC osserva che il principio della tutela del legittimo affidamento è il corollario del principio della certezza del diritto.

Sarebbe quindi imperativo che le regole formulate dall’amministrazione aggiudicatrice per l’appalto pubblico siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per gli offerenti.

Orbene, tale requisito non può essere considerato soddisfatto qualora più offerenti abbiano interpretato una regola, quale l’obbligo di depositare le offerte sull’applicazione eSubmission, in un senso diverso da quello auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 63 IC ritiene, del resto, che il Tribunale non abbia motivato in modo giuridicamente sufficiente il rigetto del terzo motivo di ricorso. 64 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del terzo motivo del ricorso di IC dinanzi al Tribunale è incompatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. 65 Tale Stato membro osserva che esisteva, da un lato, una situazione di incertezza dovuta al silenzio del capitolato d’oneri per quanto riguarda la possibilità di allegare documenti a un’offerta mediante collegamenti ipertestuali e, dall’altro, una prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], comunicata da quest’ultima a IC, che ha fatto sorgere in quest’ultimo un legittimo affidamento secondo cui era ammissibile procedere in tal modo. 66 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, anzitutto, di aver limitato la sua analisi alla possibilità che documenti allegati a un’offerta mediante collegamenti ipertestuali siano modificati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte.

Esso avrebbe così trasformato l’ipotesi di un rischio eventuale di comportamento illecito in un ostacolo insormontabile, che impedirebbe totalmente l’utilizzo di collegamenti ipertestuali per il deposito dei documenti descrittivi di un’offerta. 67 Anche supponendo che l’utilizzo di simili collegamenti sia irregolare, il Tribunale, al punto 147 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente dedotto dalla sentenza del 10 ottobre 2013, Manova ( C‑336/12 , EU:C:2013:647 ), che riguarda la possibilità di correggere o integrare un’offerta a fini di chiarimento o di rettifica di errori materiali manifesti, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a invitare IC a presentare nuovamente i documenti, caricandoli sull’applicazione eSubmission.

Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale giurisprudenza avrebbe potuto essere applicata per analogia per concludere che occorreva consentire a IC di presentare direttamente, sull’applicazione eSubmission, i documenti che aveva inizialmente reso accessibili mediante collegamenti ipertestuali o di provare che tali documenti non erano stati modificati dopo la scadenza del termine per il deposito delle offerte. 68 Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che erano irrilevanti, da un lato, il fatto che, nell’ambito della procedura di appalto HR/2020/OP/0004, la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato la presentazione di documenti mediante collegamenti ipertestuali e, dall’altro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 133 della sentenza impugnata, avesse valutato, in forza del sottocriterio 1.3, le piattaforme online degli offerenti, che sono ospitate su server esterni e accessibili mediante simili collegamenti.

A quest’ultimo riguardo, il Tribunale, parimenti a torto, si sarebbe limitato a indicare, al punto 145 della sentenza impugnata, che IC ha ricevuto il massimo di punti per tale sottocriterio

1.3. 69 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, dinanzi al Tribunale, esso ha rilevato che taluni documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali erano registrati con un numero ISBN (

[OSCURATO:PERSONA]

) e non potevano quindi essere modificati.

Al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato tale argomento e avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata valutazione di simili documenti. 70 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento di IC e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 71 Occorre ricordare, anzitutto, che la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è offerta a ogni persona nei cui confronti l’amministrazione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate aspettative.

Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P , EU:C:2024:766 , punto 95 e giurisprudenza citata). 72 Per contro, qualora una persona prudente ed avveduta sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, essa non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P , EU:C:2024:766 , punto 96 e giurisprudenza citata). 73 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 142 della sentenza impugnata, che nella procedura di appalto pubblico di cui trattasi, ogni offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente era in grado di sapere che non gli era consentito includere, a supporto della sua offerta, collegamenti ipertestuali che rinviano a documenti accessibili su un sito Internet che restano sotto il suo controllo e che possono quindi, tecnicamente, essere modificati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 74 Tale valutazione si basa sugli elementi esposti ai punti da 138 a 141 di tale sentenza, che non sono contestati da IC. 75 Tra tali elementi figura la citazione, al punto 138 di detta sentenza, di un passaggio della pagina 79 del capitolato d’oneri, ai sensi del quale «le offerte devono essere presentate mediante l’applicazione eSubmission, seguendo le istruzioni indicate nel bando di gara e nella Guida pratica del sistema eSubmission». 76 Come sostanzialmente rilevato dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, tale indicazione nel capitolato d’oneri consentiva di sapere che i documenti descrittivi dell’offerta dovevano essere caricati sull’applicazione eSubmission. 77 È irrilevante al riguardo la circostanza, sottolineata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che era necessario, in forza del sottocriterio 1.3 contenuto nei documenti di gara, relativo alle «Piattaforme online», valutare un elemento per eccellenza modificabile, ossia la piattaforma di formazione linguistica online proposta dall’offerente.

Infatti, la presente controversia non riguarda l’applicazione del sottocriterio 1.3, bensì la questione di stabilire se gli elementi inseriti nell’offerta per documentare il contenuto e la pedagogia della formazione linguistica proposta (sottocriteri 1.1 e 1.2) dovessero essere caricati sull’applicazione eSubmission o potessero essere resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali. 78 Alla luce degli elementi esposti ai punti da 138 a 141 della sentenza impugnata, e in particolare di quelli sottolineati ai punti 75 e 76 della presente sentenza, né la circostanza, invocata da IC e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una gara d’appalto precedente, ha preso in considerazione documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali, né il fatto, ammesso che sia dimostrato, che altri offerenti, al pari di IC, avrebbero ritenuto che i documenti forniti a supporto della propria offerta potessero essere resi accessibili in tal modo, possono essere qualificati come «fondate aspettative» derivanti da «informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 71 della presente sentenza.

Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 150 della sentenza impugnata, che non era necessario, ai fini della soluzione della controversia, esaminare in quale misura gli altri offerenti avessero inserito nelle loro offerte collegamenti ipertestuali che davano accesso a documenti descrittivi delle stesse. 79 Inoltre, si deve necessariamente constatare che, in una situazione come quella descritta da IC, in cui la [OSCURATO:PERSONA], nella prima e – al momento dei fatti all’origine della presente controversia – unica procedura di appalto dopo che è stato reso obbligatorio l’utilizzo dell’applicazione eSubmission, avrebbe valutato i documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali, il carattere necessariamente isolato di una simile prima prassi dell’amministrazione impedisce, in linea di principio, di constatare, sulla base di questo solo elemento, l’esistenza di assicurazioni concordanti. 80 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 148 della sentenza impugnata, che IC non ha dimostrato l’esistenza di assicurazioni concordanti della [OSCURATO:PERSONA] che consentissero l’utilizzo di collegamenti ipertestuali. 81 Inoltre, nei limiti in cui IC e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono una violazione del principio della certezza del diritto, di cui il principio della tutela del legittimo affidamento è il corollario, occorre ricordare che tale primo principio esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, affinché la loro applicazione sia prevedibile per i singoli.

Ogni normativa deve consentire agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e di regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑39/20 , EU:C:2021:435 , punto 48 e giurisprudenza citata). 82 Orbene, occorre considerare che le norme in materia di presentazione di documenti a supporto di un’offerta depositata nell’ambito di una gara d’appalto dell’Unione sono sufficientemente chiare e precise. 83 Al riguardo, si deve rilevare che, conformemente al punto 16.2 dell’allegato I del regolamento 2018/1046, le modalità di presentazione delle offerte devono essere enunciate nell’invito a presentare offerte.

Nel caso di specie, è pacifico che tale invito prevedeva che le offerte dovessero essere presentate mediante l’applicazione eSubmission e che, a tal fine, gli offerenti dovessero seguire le istruzioni contenute nella guida pratica di tale applicazione.

Tale indicazione era ribadita nel summenzionato passaggio della pagina 79 del capitolato d’oneri, che rinviava a tali istruzioni, le quali precisano che qualsiasi documento depositato a supporto dell’offerta deve essere caricato nello spazio dedicato dell’applicazione eSubmission. 84 L’assenza di ambiguità di detta indicazione è rafforzata dall’esistenza di un requisito di «integrità dei dati», che è sancito, per quanto riguarda la presentazione online di documenti a supporto di una domanda rivolta all’amministrazione dell’Unione, all’articolo 149, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046.

Conformemente a tale requisito, il sistema di deposito online utilizzato dagli offerenti deve essere strutturato in modo tale che i documenti relativi alla domanda restino immutati durante l’intero procedimento amministrativo.

Le procedure di appalti pubblici da parte dell’Unione non costituiscono un’eccezione a tale regola.

L’integrità dei dati deve quindi essere garantita già prima della scadenza del termine di deposito delle offerte, il che richiede che ogni documento presentato a supporto di un’offerta sia presentato in una forma e secondo modalità che escludano qualsiasi modifica successiva di un simile documento. 85 L’inserimento del requisito dell’integrità dei dati nel regolamento 2018/1046 inficia inoltre l’argomento di IC secondo cui la presentazione di documenti a supporto di un’offerta nell’ambito di una procedura di appalti pubblici da parte dell’Unione non rientra in alcuna «norma».

Pertanto, il Tribunale ha correttamente constatato, in sostanza, al punto 148 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito a IC assicurazioni nel senso che i documenti descrittivi del contenuto e della pedagogia potevano essere depositati mediante collegamenti ipertestuali, tali assicurazioni sarebbero state incompatibili con le norme in vigore.

Tra tali norme figurano, del resto, non solo il requisito dell’integrità dei dati, ma anche i principi che disciplinano gli appalti pubblici, tra i quali i principi di trasparenza e di parità di trattamento, di cui l’articolo 160 del regolamento 2018/1046 esige il rispetto. 86 Dette norme, nonché considerazioni di buona amministrazione, possono giustificare il fatto che l’indicazione di caricare i documenti presentati a supporto dell’offerta si applichi all’insieme di tali documenti, senza che siano previste eccezioni per talune categorie di documenti la cui successiva modifica sarebbe, per ragioni tecniche o giuridiche, estremamente difficile se non impossibile.

Pertanto, anche supponendo che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sul carattere non modificabile dei documenti registrati con un numero ISBN (

[OSCURATO:PERSONA]

) sia esatto e, come afferma tale Stato membro, sia stato erroneamente interpretato dal Tribunale, una simile circostanza non potrebbe viziare con un errore il ragionamento, di per sé determinante, seguito nella sentenza impugnata, secondo il quale IC non poteva aspettarsi che la [OSCURATO:PERSONA] valutasse documenti non caricati sull’applicazione eSubmission, ma resi accessibili unicamente mediante collegamenti ipertestuali. 87 Poiché il Tribunale ha concluso, senza violare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, che, tenuto conto dell’esigenza di garantire che l’insieme del fascicolo depositato da ciascun offerente rimanesse invariato, i documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali non potevano essere presi in considerazione nella valutazione delle offerte, esso ha parimenti correttamente considerato, ai punti 143, 144, 146 e 147 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a esaminare, chiedendo prove degli offerenti che si sono avvalsi di collegamenti ipertestuali, se i documenti resi accessibili mediante tali collegamenti fossero rimasti immutati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 88 Al riguardo, il Tribunale ha correttamente esposto, al punto 147 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 ottobre 2013, Manova ( C‑336/12 , EU:C:2013:647 ), non poteva essere intesa nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] doveva invitare IC a regolarizzare il deposito dei documenti in questione.

Infatti, tale sentenza riguarda la possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di invitare un offerente a regolarizzare il deposito della sua offerta introducendo documenti descrittivi della situazione di tale offerente.

Orbene, oltre al fatto che i documenti di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a detta sentenza non riguardavano, contrariamente alla presente fattispecie, l’offerta stessa, la stessa sentenza non introduce un obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di chiedere una regolarizzazione. 89 Infine, dalle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale ha motivato le sue valutazioni in modo chiaro e inequivocabile, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale.

Pertanto, l’affermazione di IC secondo cui la sentenza impugnata è insufficientemente motivata, affermazione fondata esclusivamente sugli argomenti di merito appena respinti e con i quali essa si confonde, deve essere respinta in quanto manifestamente infondata. 90 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo di impugnazione di IC e il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.

Sul secondo motivo d’impugnazione di IC [OSCURATO:PERSONA] delle parti 91 IC ricorda che, con il suo secondo motivo sollevato dinanzi al Tribunale, esso ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di effettuare un esame comparativo della qualità delle offerte concorrenti.

Tale istituzione si sarebbe infatti limitata a procedere a una valutazione isolata di ciascuna delle offerte e a classificare tali offerte secondo i risultati ottenuti al termine di tali valutazioni isolate. 92 Il Tribunale avrebbe respinto tale motivo affermando, in sostanza, che il raffronto delle offerte non impone di mettere in relazione le proposte degli offerenti per identificare le caratteristiche e i vantaggi delle une rispetto alle altre. 93 Tale ragionamento si rifletterebbe, in particolare, al punto 165 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che l’offerta del raggruppamento CLL era stata valutata alla luce dei criteri di aggiudicazione figuranti nel capitolato d’oneri, al pari dell’offerta di IC, cosicché nulla consentiva di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata al requisito di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 94 Secondo IC, un simile approccio di confronto delle offerte è errato in diritto.

Quando, come nel caso di specie, l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede l’individuazione dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerebbe mettere in relazione la qualità delle rispettive offerte.

Solo tale approccio di confronto diretto delle offerte garantirebbe il «raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa», ai sensi del considerando 90 della direttiva 2014/24.

Tale considerando 90 sarebbe pertinente per interpretare la portata dell’articolo 67 di tale direttiva, essendo tale articolo 67 esso stesso pertinente, come risulta dal considerando 106 del regolamento 2018/1046, per comprendere il significato del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa imposto dall’articolo 167, paragrafo 4, di tale regolamento. 95 L’offerta depositata dal raggruppamento CLL per tutti i lotti avrebbe dovuto essere oggetto di un confronto effettivo con le offerte degli altri offerenti, separatamente per ciascun lotto.

Un simile esame comparativo avrebbe potuto condurre a una valutazione diversa dell’offerta del raggruppamento CLL per ciascun lotto.

Orbene, il comitato di valutazione avrebbe attribuito un punteggio identico all’offerta di tale raggruppamento per ciascuno dei lotti, mentre il capitolato d’oneri precisava che, in caso di presentazione di un’offerta per più lotti, sarebbe stata effettuata una valutazione di ciascun lotto.

Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente accettato, al punto 166 della sentenza impugnata, la valutazione uniforme dell’offerta del raggruppamento CLL. 96 Il fatto che l’offerta del raggruppamento CLL fosse sostanzialmente identica per ciascuno dei lotti sarebbe al riguardo irrilevante, poiché le offerte degli altri offerenti erano diverse da un lotto all’altro, il che dovrebbe garantire un valore relativo distinto, da un lotto all’altro, dell’offerta del raggruppamento CLL rispetto a quella dei suoi concorrenti. 97 Il rigetto del secondo motivo di ricorso sarebbe, inoltre, viziato da una motivazione contraddittoria. 98 Al riguardo, IC osserva che, al punto 174 della sentenza impugnata, si constata che «la [OSCURATO:PERSONA] ha messo a confronto le proposte tecniche.

In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente constatato che l’offerta [di IC] presentava una carenza relativa all’autoapprendimento Nel caso di specie, si deve constatare che l’offerta è stata valutata di qualità inferiore a quella del raggruppamento CLL, dal momento che essa non ha specificato l’autoapprendimento».

Secondo IC, così facendo, il Tribunale ha lasciato intendere che l’amministrazione aggiudicatrice deve valutare le proposte concorrenti le une rispetto alle altre, il che sarebbe in contraddizione con gli altri motivi della sentenza impugnata che hanno portato al rigetto del secondo motivo di ricorso.

Automaticamente, si dovrebbe considerare che, in tale punto 174, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente confrontato le offerte concorrenti le une con le altre.

Tale constatazione sarebbe, in una simile ipotesi, incoerente con le altre constatazioni del Tribunale nella sentenza impugnata e costituirebbe, in ogni caso, uno snaturamento dei fatti poiché, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in relazione le proposte tecniche concorrenti al fine di determinare le loro caratteristiche e i loro vantaggi relativi. 99 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.

Giudizio della Corte 100 Come risulta dai fatti constatati dal Tribunale e sintetizzati al punto 15 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, doveva basarsi, conformemente all’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento 2018/1046, sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che, secondo tale disposizione, poteva essere applicato secondo il metodo del prezzo più basso, quello del costo più basso o quello del miglior rapporto qualità/prezzo. 101 Da tali fatti emerge anche che il metodo seguito nel caso di specie è stato quello del miglior rapporto qualità/prezzo. 102 È vero, come sottolinea IC, che tale metodo richiede un confronto oggettivo del «valore relativo» delle offerte.

Tale requisito risulta in particolare dal considerando 90 della direttiva 2014/24, che è rilevante per interpretare la portata dell’articolo 67 di tale direttiva, essendo detto articolo 67, come risulta dal considerando 106 del regolamento 2018/1046, rilevante esso stesso ai fini dell’interpretazione dell’articolo 167, paragrafo 4, di tale regolamento. 103 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da IC, la valutazione del Tribunale, secondo cui un simile confronto oggettivo in funzione del valore relativo delle offerte è stato realizzato nel caso di specie, non è viziata da un errore di diritto o da uno snaturamento dei fatti. 104 Al riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 165 e 166 della sentenza impugnata, che le offerte del raggruppamento CLL e di IC sono state valutate, ciascuna, alla luce dei criteri fissati dal capitolato d’oneri.

Come ricordato ai punti 23 e 26 della presente sentenza, tali valutazioni hanno portato a un punteggio totale di 88,89 punti su 100 per il raggruppamento CLL e di 87,40 punti su 100 per IC. 105 Tali fatti non sono contestati da IC. 106 Risulta quindi che il «valore relativo» delle offerte è stato effettivamente valutato, poiché il valore dell’offerta del raggruppamento CLL è stato stimato superiore di 1,49 punti rispetto al valore dell’offerta di IC. 107 Inoltre, IC non ha fornito alcun elemento che consenta di dimostrare che la normativa dell’Unione impone all’amministrazione aggiudicatrice di confrontare in altro modo le offerte degli offerenti o di suffragare la sua affermazione secondo cui il punto 174 della sentenza impugnata dovrebbe essere interpretato in tal senso.

A quest’ultimo proposito, occorre rilevare che, in tale punto 174, che si riferisce ai punti da 165 a 168 di tale sentenza, il Tribunale non formula alcuna valutazione che contraddica quelle contenute in questi ultimi punti.

Infatti, vi si constata unicamente che, valutando ciascuna delle offerte tecniche alla luce del capitolato d’oneri, la [OSCURATO:PERSONA] ha «messo a confronto le proposte tecniche», vale a dire ha potuto compararle.

Ciò corrisponde, in sostanza, a quanto figura in tali punti da 165 a

168. 108 IC non ha neppure suffragato la sua affermazione secondo cui la valutazione del valore dell’offerta del raggruppamento CLL è stata uniforme per tutti i lotti dell’appalto pubblico in questione.

Se è vero che è risultato che tutti i lotti di tale appalto sono stati attribuiti, al primo posto, al raggruppamento CLL, non risulta, per contro, né dai fatti constatati dal Tribunale né da quelli invocati da IC che i punteggi ottenuti dagli offerenti classificati al secondo posto per i diversi lotti di detto appalto fossero identici.

Nulla consente quindi di ritenere che il «valore relativo» dell’offerta del raggruppamento CLL sia stato uniforme per tutti i lotti. 109 Di conseguenza, nessuno degli argomenti presentati da IC a sostegno del secondo motivo della sua impugnazione consente di dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia snaturato i fatti constatando, al punto 165 della sentenza impugnata, che nulla consentiva di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata al requisito di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. 110 Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione di IC è infondato.

Sul primo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 111 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, omettendo di constatare che la decisione controversa è viziata da un difetto di motivazione, il Tribunale ha travisato la portata dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. 112 Tale Stato membro rileva, da un lato, che il punteggio totale attribuito all’offerta del raggruppamento CLL è stato superiore di soli 1,49 punti a quello dell’offerta di IC.

Dall’altro, la carenza documentale avrebbe riguardato solo taluni elementi dei sottocriteri 1.1 e

1.2. Tale carenza documentale sarebbe stata una delle ragioni per le quali IC ha ottenuto i punteggi di 22/30 e 21/30 nell’ambito della valutazione di tali sottocriteri. 113 Orbene, la decisione controversa non consentirebbe di sapere per quali ragioni precise tali punteggi siano stati attribuiti all’offerta di IC. 114 Il fatto di dare accesso a una griglia di valutazione che contiene una serie di commenti su diversi elementi di un sottocriterio, senza indicazione dei punti aggiunti o dedotti per ciascuno di tali elementi, sarebbe insufficiente. 115 È vero che il Tribunale avrebbe giustamente ricordato, al punto 65 della sentenza impugnata, che, affinché l’obbligo di motivazione sia soddisfatto, è sufficiente che l’offerente escluso possa comprendere perché l’offerta prescelta sia superiore all’offerta non prescelta.

Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di constatare che la decisione controversa non consentiva appunto a IC di comprendere perché l’offerta del raggruppamento CLL avesse ricevuto un punteggio più favorevole. 116 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non mettere in discussione l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice di ripartire i punti di ciascun sottocriterio tra i diversi elementi di quest’ultimo.

Esso afferma tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] deve precisare quanti punti attribuisce a ciascuno di tali elementi.

A sostegno di tale argomento, esso fa riferimento ai punti da 247 a 254 della sentenza del 27 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./EUIPO ( T‑556/11 , EU:T:2016:248 ). 117 Da tale sentenza risulterebbe che l’assenza di correlazione tra, da un lato, i commenti positivi e negativi attribuiti a ciascun elemento valutato e, dall’altro, un’attribuzione o una detrazione specifica di punti, costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione. 118 Pertanto, dichiarando in sostanza, ai punti 63, 102, 117 e 118 della sentenza impugnata, che tale mancanza di correlazione è irrilevante, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto. 119 Il Tribunale avrebbe constatato, al punto 90 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il capitolato d’oneri è meno dettagliato di quello oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./EUIPO ( T‑556/11 , EU:T:2016:248 ).

Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tale ragionamento del Tribunale è errato in diritto, poiché equivale ad affermare che è la precisione con cui il capitolato d’oneri è redatto a determinare la portata dell’obbligo di motivazione.

Orbene, la portata di tale obbligo non può dipendere dai documenti di gara.

Nel caso di specie, sarebbe il fatto, constatato ai punti da 76 a 78 e 90 della sentenza impugnata, che ciascun sottocriterio conteneva diversi elementi e che tali elementi sono stati oggetto di una valutazione specifica mediante commenti positivi o negativi, che avrebbe dovuto essere considerato determinante dal Tribunale. 120 In definitiva, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la decisione adottata dall’amministrazione dovrebbe indicare il peso effettivamente attribuito in sede di valutazione di ciascuno degli elementi che sono stati oggetto di una valutazione indipendente. 121 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.

Giudizio della Corte 122 Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, occorre ricordare che la motivazione deve fare apparire in forma chiara e inequivoca l’iter logico seguito dall’autore di tale atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni di detto atto e al giudice competente di esercitare il proprio controllo [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 25 e giurisprudenza citata]. 123 La portata esatta della necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione di un atto non deve dunque necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto che possano essere considerati pertinenti [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 26 e giurisprudenza citata]. 124 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di avere omesso di constatare una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di motivazione nei confronti di IC.

Pur non contestando che IC sia stato informato, da un lato, dei punteggi ottenuti da esso stesso e dal raggruppamento CLL per ciascun criterio e sottocriterio di aggiudicazione e, dall’altro, dei commenti positivi e negativi formulati dal comitato di valutazione, tale Stato membro ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a precisare la correlazione esistente tra ciascuno di tali commenti e il punteggio ottenuto, in modo che IC fosse in grado di conoscere il numero di punti che sono stati specificamente aggiunti o detratti in funzione di ciascuno di detti commenti. 125 Tuttavia, come già rilevato dalla Corte, risulta che non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso (sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑376/16 , EU:C:2018:299 , punto 57 e giurisprudenza citata). 126 Inoltre, l’obbligo di motivazione non richiede in linea di principio che un peso specifico venga attribuito a ciascun commento negativo o positivo nella valutazione.

Ciò premesso, nel caso in cui i documenti dell’appalto contengano pesi quantitativi specifici collegati ai criteri o ai sottocriteri, il principio di trasparenza richiede che una valutazione quantitativa venga accordata a tali criteri o sottocriteri (sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑376/16 , EU:C:2018:299 , punto 63 ). 127 Nel caso di specie, è pacifico che il capitolato d’oneri prevedeva una ponderazione di punti a livello dei criteri e dei sottocriteri, ma che esso distingueva altresì, all’interno di ciascun sottocriterio, diversi elementi che, dal canto loro, non erano individualmente accompagnati da una ponderazione specifica di punti. 128 In tali circostanze, come esposto dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a calcolare né, pertanto, a indicare, nella sua decisione o nelle griglie di valutazione trasmesse a IC, in quale misura precisa, espressa in punti, ciascun commento riguardante un elemento individuale di un sottocriterio, contribuisse al punteggio ottenuto a titolo di tale sottocriterio. 129 La situazione può certamente essere diversa quando è prevista l’attribuzione di frazioni di punto per uno o più elementi di un sottocriterio.

In tal caso, il principio di trasparenza e l’obbligo di motivazione esigono che le frazioni di punto attribuite in funzione dei commenti positivi e negativi su tali elementi di tale sottocriterio siano comunicate all’interessato (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑376/16 P , EU:C:2018:299 , punti da 65 a 67 ).

Tuttavia, nel caso di specie, risulta che i diversi elementi dei sottocriteri non erano individualmente accompagnati da una ponderazione specifica di punti.

Come ricordato al punto 126 della presente sentenza, l’amministrazione aggiudicatrice può limitare la valutazione in cifre al solo livello dei criteri e dei sottocriteri.

Pertanto, essa non è tenuta a individuare, all’interno del punteggio attribuito per un sottocriterio, frazioni di punteggio a titolo di ciascuna componente individuale di tale sottocriterio.

Il Tribunale non è quindi incorso in errori di diritto nel constatare che i commenti positivi e negativi espressi in relazione a tali componenti non dovevano condurre all’attribuzione di un peso quantitativo per ciascuno di tali commenti. 130 Pertanto, il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

Sul terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 131 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva che il secondo motivo del ricorso di IC dinanzi al Tribunale riguardava il mancato confronto tra le offerte del raggruppamento CLL e di IC e che, con il suo quinto motivo di ricorso, IC contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver aggiudicato tutti i lotti dell’appalto a un solo prestatore di servizi. 132 Tale Stato membro ricorda di aver dedotto dinanzi al Tribunale, a sostegno di tali motivi di IC, una violazione del principio della parità di trattamento, illustrando concretamente la differenza di trattamento subita da IC. 133 Tale argomento sarebbe stato esaminato erroneamente dal Tribunale nella sentenza impugnata. 134 Al riguardo, in primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver sottolineato, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva proceduto ad alcuna valutazione specifica del contenuto dell’offerta del raggruppamento CLL vertente sulla fase della formazione linguistica cosiddetta «valutazioni sommative finali».

Per quanto riguarda l’offerta di IC, essa avrebbe invece espresso un commento negativo su tale aspetto. 135 Al punto 176 della sentenza impugnata, pur riconoscendo tale differenza, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare che essa era giustificata dalla carenza documentale nell’offerta di IC.

Orbene, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la carenza documentale possa spiegare il commento negativo relativo a tale offerta, essa non può spiegare l’assenza di commenti, in merito alle valutazioni sommative finali, sull’offerta del raggruppamento CLL. 136 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere di aver invocato, dinanzi al Tribunale, il fatto che, nella valutazione del sottocriterio 1.1, la [OSCURATO:PERSONA] aveva commentato positivamente l’offerta del raggruppamento CLL per quanto riguarda taluni strumenti digitali proposti da tale raggruppamento, mentre, in merito agli strumenti digitali proposti nell’offerta di IC, tale istituzione si era limitata a indicare, senza valutazione, che tale offerta elencava simili strumenti. 137 Il Tribunale, ai punti 179 e 180 della sentenza impugnata, avrebbe respinto tale argomento considerando che, a proposito degli strumenti digitali, il commento relativo all’offerta di IC era equivalente a quello relativo all’offerta del raggruppamento CLL.

Una simile valutazione del Tribunale sarebbe erronea in quanto la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda tale elemento del sottocriterio 1.1, avrebbe omesso di formulare una valutazione dell’offerta di IC. 138 In realtà, vista l’assenza di misure istruttorie finalizzate a costringere la [OSCURATO:PERSONA] a fornire spiegazioni al riguardo, il Tribunale non sarebbe stato in grado di sapere se la [OSCURATO:PERSONA] abbia attribuito lo stesso punteggio al raggruppamento CLL e a IC per detto elemento del sottocriterio

1.1. 139 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver pertanto chiesto al Tribunale di domandare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la valutazione completa dei sottocriteri 1.1 e

1.2. Secondo tale Stato membro, detta misura istruttoria era necessaria per suffragare l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione del sottocriterio 1.1, ha specificamente menzionato e valutato gli strumenti digitali proposti dal raggruppamento CLL, ma non quelli proposti da IC, poiché questi ultimi non sono stati valutati per stabilire, in particolare, se essi agevolino il consolidamento dell’apprendimento o se consentano una valutazione continua. 140 Detto Stato membro aggiunge che, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale domanda di mezzi istruttori con la motivazione che dall’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale risulterebbe che una simile domanda non può essere presentata da una parte interveniente.

Tuttavia, una simile interpretazione di tale articolo 88 sarebbe errata, in quanto si fonda isolatamente su tale disposizione senza tener conto del contesto in cui essa si inserisce.

Tale contesto includerebbe l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento di procedura, che consentirebbe alle parti intervenienti di presentare prove e offerte di prova. 141 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] aveva valutato i metodi di apprendimento proposti nell’offerta di IC, ma non quelli proposti nell’offerta del raggruppamento CLL. 142 Respingendo tale argomento al punto 178 della sentenza impugnata con la motivazione che l’accettazione di quest’ultimo «evidenzia un trattamento ancora più favorevole riservato [a IC]», il Tribunale avrebbe snaturato detto argomento.

In assenza di tale snaturamento, il Tribunale avrebbe potuto constatare che la differenza di trattamento menzionata al punto precedente della presente sentenza è inaccettabile poiché, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse valutato i metodi di apprendimento proposti dal raggruppamento CLL, essa avrebbe potuto giungere a una valutazione negativa di questi ultimi. 143 In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata, nella sua valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL relativa all’elemento «organizzazione del contenuto» di cui al sottocriterio 1.1, a un’analisi formale risultante nel commento che tale organizzazione era dettagliata e presentava una struttura molto chiara, mentre, nella sua valutazione dell’offerta di IC, essa aveva commentato il contenuto dei corsi. 144 Al punto 182 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto tale argomento con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato un commento positivo sul contenuto dei corsi, mentre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestava il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse proceduto ad alcuna valutazione per quanto riguarda l’organizzazione di tale contenuto. 145 Alla luce di questi quattro rilievi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale ha omesso di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una metodologia diversa nella valutazione delle offerte di IC e del raggruppamento CLL.

Inoltre, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale. 146 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.

Giudizio della Corte 147 Come esposto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i punti della sentenza impugnata che esso contesta con il terzo motivo della sua impugnazione rispondono ad argomenti da esso dedotti a sostegno del secondo e del quinto motivo del ricorso di IC, con i quali quest’ultimo contestava, in particolare, il fatto che tutti i lotti dell’appalto pubblico in questione fossero stati aggiudicati al raggruppamento CLL.

Tale risultato favorevole al raggruppamento CLL sarebbe stato la conseguenza di lacune, se non addirittura di un trattamento arbitrario, nel confrontare le offerte.

Secondo tali argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presentati dinanzi al Tribunale, dalle griglie di valutazione delle offerte del raggruppamento CLL e di IC relative al lotto n. 3 risultava che la valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL non era stata, su taluni aspetti, tanto approfondita quanto la valutazione dell’offerta di IC e, su altri aspetti, era stata più approfondita di quest’ultima. 148 Al riguardo, occorre rilevare che il fatto che esistano divergenze, in termini di contenuto o di grado di dettaglio, tra i commenti formulati dal comitato di valutazione sulle diverse offerte non è, di per sé, un indizio dell’esistenza di una disparità di trattamento o di un trattamento arbitrario.

Dal momento che le offerte differiscono l’una dall’altra, esse portano alla formulazione di commenti che, su taluni aspetti, possono essere più dettagliati nei confronti di un offerente che nei confronti di un altro. 149 Se è vero che l’esistenza di una disparità di trattamento o di un trattamento arbitrario deve essere constatata qualora siano forniti indizi precisi e concordanti di un simile comportamento illegittimo, tuttavia si deve necessariamente constatare che dai punti della sentenza impugnata oggetto del terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non risulta che simili indizi siano stati rinvenuti nelle griglie di valutazione delle offerte del raggruppamento CLL e di IC riguardanti il lotto n. 3. 150 Tale valutazione effettuata dal Tribunale, che è di natura fattuale, esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 151 Infatti, come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Il Tribunale è, pertanto, competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova.

La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso dello snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (sentenza del 13 marzo 2025, PKK/Consiglio, C‑72/23 P , EU:C:2025:182 , punto 113 e giurisprudenza citata).

Nel caso di specie, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, senza indicazione di elementi di fatto che sarebbero stati snaturati. 152 Di conseguenza, nella misura in cui il terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] verte su una violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di arbitrarietà nella valutazione delle offerte, tale motivo è irricevibile. 153 Per contro, nei limiti in cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il rigetto, al punto 150 della sentenza impugnata, della sua domanda di mezzi istruttori è fondato su una lettura erronea dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e priva quindi di effetto utile l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento di procedura, tale Stato membro solleva una questione di diritto. 154 L’articolo 88, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura enuncia che le misure istruttorie possono essere adottate d’ufficio o su domanda di una parte principale. 155 Come risulta inequivocabilmente da tale disposizione, le parti intervenienti non sono autorizzate a presentare domande di misure istruttorie dinanzi al Tribunale. 156 Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tale esclusione degli intervenienti non priva di effetto utile l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento di procedura.

Infatti, tale disposizione, che esige che la memoria di intervento contenga le prove e le offerte di prova su cui si fondano i motivi e gli argomenti invocati dall’interveniente, riguarda le prove prodotte od offerte dalla parte interveniente stessa e non le prove che un’altra parte produrrebbe a seguito di una misura istruttoria adottata dal Tribunale. 157 Di conseguenza, nella parte in cui verte su una violazione dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 158 Da quanto precede, risulta che tale motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 159 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, comporta in particolare i requisiti di imparzialità oggettiva e di trasparenza.

Respingendo il quinto motivo di ricorso di IC, il Tribunale avrebbe violato tali requisiti. 160 Al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in una procedura di appalto pubblico che si basa sul criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione della qualità dell’offerta deve essere effettuata separatamente dalla valutazione del prezzo.

Tale separazione garantirebbe che la valutazione della qualità non sia influenzata dal prezzo.

Si eviterebbe così che un’offerta più costosa sia considerata, per questo stesso fatto, di migliore qualità. 161 Al punto 209 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustamente constatato che, con tale argomento, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non intendeva invocare una parzialità soggettiva dei membri del comitato di valutazione.

Tuttavia, al punto 208 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato detto argomento, fondato sul requisito di imparzialità oggettiva, nel senso che con esso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dapprima valutato il prezzo e poi la qualità delle offerte.

Tale lettura del suo argomento sarebbe errata poiché, in realtà, la preoccupazione di tale Stato membro verterebbe sul rischio che non sia garantita la separazione tra queste due valutazioni. 162 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto constatare che non si poteva escludere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse valutato simultaneamente il prezzo e la qualità delle offerte e che, in tal modo, essa fosse stata influenzata dal prezzo elevato dell’offerta del raggruppamento CLL per concludere, sulla base del prezzo, che tale offerta era di qualità elevata. 163 Al riguardo, tale Stato membro ricorda che, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità.

Sarebbe sufficiente che sussista un dubbio legittimo e che questo non possa essere dissipato. 164 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento.

Giudizio della Corte 165 Il diritto fondamentale a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, include, ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale.

Tale requisito di imparzialità presenta una componente soggettiva e una oggettiva.

Secondo quest’ultima componente, ciascuna istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] ed EMA, C‑291/22 P , EU:C:2024:228 , punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata). 166 Nel caso di specie, come risulta dai fatti constatati dal Tribunale in merito ai criteri di valutazione, riassunti ai punti da 15 a 19 della presente sentenza, il capitolato d’oneri prevedeva una valutazione distinta del prezzo, ponderato al 30%, e della qualità, ponderata al 70%.

Tale distinzione prevista dal capitolato d’oneri è rigorosa.

Infatti, dalla descrizione dei criteri e dei sottocriteri relativi alla qualità risulta che ciascuno di essi è totalmente estraneo al prezzo dell’offerta. 167 Ai punti 208 e 209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova né alcun indizio del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse rispettato tale distinzione o avesse organizzato la procedura in modo tale che la valutazione basata sulla qualità fosse influenzata da quella basata sul prezzo. 168 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcuno snaturamento dei fatti per contestare tale valutazione del Tribunale. 169 Orbene, detta valutazione del Tribunale ha debitamente consentito di respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente su una violazione del requisito di imparzialità.

Infatti, anche supponendo che la preoccupazione espressa da tale Stato membro su un eventuale pregiudizio a favore dell’offerta più cara abbia una qualsivoglia rilevanza, resterebbe il fatto che una distinzione, come quella operata dai documenti di gara, tra la valutazione fondata sul prezzo e quella fondata sulla qualità fornisce garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio circa un simile eventuale pregiudizio. 170 Di conseguenza, nella parte in cui il quarto motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] verte su una violazione del requisito di imparzialità oggettiva, esso deve essere respinto in quanto infondato. 171 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il requisito di trasparenza, senza tuttavia presentare alcun argomento specifico al riguardo.

Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte si evince che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P , EU:C:2024:821 , punti 57 e 58 ).

Ne consegue che la censura del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla violazione del requisito di trasparenza è irricevibile. 172 Ne consegue che tale motivo deve essere respinto. 173 Poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno delle impugnazioni è stato accolto, queste ultime devono essere integralmente respinte.

Sulle spese 174 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 175 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 176 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di condannare IC e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle impugnazioni.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le impugnazioni nelle cause C‑534/23 P e C‑539/23 P sono respinte. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, relative alle impugnazioni.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0534 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 3 luglio 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Appalti pubblici dell’Unione europea – Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Appalto di servizi di formazione linguistica – Obbligo di presentare le offerte mediante l’applicazione elettronica eSubmission – Utilizzo, da parte di un offerente, di un collegamento ipertestuale che rinvia a un sito Internet contenente documenti descrittivi dell’offerta – Rifiuto dell’amministrazione di tener conto di tali documenti – Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Imparzialità oggettiva – Obbligo di motivazione – Metodo di valutazione comparativa delle offerte» Nelle cause riunite C‑534/23 P e C‑539/23 P, aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentate rispettivamente il 18 e il 23 agosto 2023, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat, ricorrente nella causa C‑534/23 P, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Ilkova e P. [OSCURATO:PERSONA] de Lerín, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato inizialmente da I. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], successivamente da M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, interveniente in primo grado, e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato inizialmente da I. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], successivamente da M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Pérez-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, ricorrente nella causa C‑539/23 P, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato da E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat, convenuto in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da M. Ilkova e P. [OSCURATO:PERSONA] de Lerín, in qualità di agenti, convenuta in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e O. Spineanu-Matei, giudice, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con le loro impugnazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «IC») e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑376/21; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:331 ), con la quale esso ha respinto il ricorso di IC volto all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 19 aprile 2021 con cui quest’ultima ha aggiudicato il lotto n. 3 (apprendimento dello spagnolo) dell’appalto relativo ai contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea (HR/2020/OP/0014), al primo posto, al raggruppamento CLL Centre de Langues-Allingua (in prosieguo: il «raggruppamento CLL») e, al secondo posto, a IC (in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo Direttiva 2014/24/UE 2 Il considerando 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ( GU 2014, L 94, pag. 65 ), enuncia quanto segue: «L’aggiudicazione dell’appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa. (...) (...)». 3 Ai sensi dell’articolo 67 di tale direttiva: «1.   (...) [L]e amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 2.   L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, (...) e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. (...) (...)». Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 4 Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ), è stato abrogato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509). Tuttavia, alla procedura di appalto pubblico di cui trattasi nelle presenti cause era applicabile il regolamento 2018/1046. 5 Il considerando 106 di tale regolamento così enunciava: «I contratti dovrebbero essere aggiudicati sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in linea con l’articolo 67 della direttiva 2014/24/UE». 6 L’articolo 149 di detto regolamento, intitolato «Presentazione del fascicolo di partecipazione» e facente parte della sezione 3 («Sistemi informatici e amministrazione elettronica») del capo 2 («Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta») del titolo V («Norme comuni») del medesimo regolamento, al paragrafo 1 così disponeva: «Le modalità di presentazione del fascicolo di partecipazione sono stabilite dall’ordinatore responsabile, che può scegliere una modalità di presentazione esclusiva. I mezzi di comunicazione prescelti sono tali da garantire una reale concorrenza e il rispetto delle seguenti condizioni: a) che ogni offerta o domanda contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione; b) che sia garantita l’integrità dei dati; c) che sia garantita la riservatezza del fascicolo di partecipazione; d) che sia garantita la protezione dei dati personali, (...)». 7 L’articolo 160 del regolamento 2018/1046, intitolato «Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione», faceva parte del capo 1 («Disposizioni comuni») del titolo VII («Appalti e concessioni») del medesimo e al paragrafo 1 prevedeva quanto segue: «Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione». 8 L’articolo 167 di tale regolamento, intitolato «Aggiudicazione dei contratti», anch’esso facente parte del capo 1, al paragrafo 4 così enunciava: «L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo. (...) Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto». 9 L’articolo 170 di detto regolamento, contenuto nel medesimo capo 1, intitolato «Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti», al paragrafo 3 disponeva quanto segue: «L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente (...) la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti: a) il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso; b) l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. (...)». 10 Ai sensi del punto 16, intitolato «Documenti di gara», dell’allegato I del medesimo regolamento: «(...) 16.2. L’invito a presentare offerte precisa quanto segue: a) le modalità di presentazione delle offerte, comprese in particolare le condizioni che ne garantiscono la riservatezza fino all’apertura, la data e l’ora limite di ricevimento e l’indirizzo al quale devono essere inviate o consegnate ovvero l’indirizzo Internet in caso di presentazione per via elettronica; (...) 16.3. Il capitolato d’oneri precisa quanto segue: a) i criteri di esclusione e di selezione; b) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa (...); (...)». Regolamento di procedura del Tribunale 11 L’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone quanto segue: «Le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d’ufficio o su domanda di una parte principale». 12 L’articolo 145 di tale regolamento di procedura dispone quanto segue: «1.   L’interveniente può presentare una memoria di intervento entro il termine assegnato dal presidente. 2.   La memoria d’intervento contiene: (...) c) eventualmente, le prove e le offerte di prova. (...)». Fatti 13 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 20 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue. 14 Il 20 novembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha indetto, secondo la procedura aperta, la gara d’appalto HR/2020/OP/0014, intitolata «Contratti quadro relativi alla formazione linguistica per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea». L’appalto era suddiviso in otto lotti, tra cui il lotto n. 3, intitolato «Formazione in lingua spagnola (ES)». 15 Il capitolato d’oneri indicava che, per aggiudicare l’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice si sarebbe basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione del prezzo (ponderato al 30%) e della qualità (ponderata al 70%). 16 La qualità, per la quale il punteggio massimo era di 100 punti, doveva essere valutata sulla base di due criteri, vale a dire il criterio n. 1, intitolato «Qualità dei corsi proposti» (punteggio massimo di 70 punti), e il criterio n. 2, intitolato «Controllo della qualità e monitoraggio dei lavori» (punteggio massimo di 30 punti). 17 Questi due criteri si articolavano, ciascuno, in tre sottocriteri: – sottocriterio 1.1: «Contenuto» (30 punti); – sottocriterio 1.2: «Pedagogia» (30 punti); – sottocriterio 1.3: «Piattaforme online» (10 punti); – sottocriterio 2.1: «Metodo di selezione del personale» (6 punti); – sottocriterio 2.2: «Controllo della qualità» (15 punti), e – sottocriterio 2.3: «Gestione della procedura» (9 punti). 18 Il capitolato d’oneri precisava che, per essere conformi ai requisiti minimi, le offerte dovevano ottenere almeno un «punteggio minimo» per ciascun criterio e sottocriterio, che era precisato in tale capitolato. Inoltre, le offerte dovevano ottenere almeno un numero totale di punti pari a 70 su 100. 19 Secondo detto capitolato, le offerte dovevano essere classificate in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Inoltre, l’appalto doveva essere aggiudicato alle due offerte classificate nelle prime posizioni, che, in primo luogo, rispettavano i requisiti minimi precisati nei documenti di gara e che erano presentate da offerenti che avevano accesso alla procedura di appalto pubblico, in secondo luogo, non si trovavano in una situazione di esclusione e, in terzo luogo, soddisfacevano i criteri di selezione. La graduatoria doveva determinare l’ordine in cui i contratti specifici sarebbero stati offerti ai contraenti durante l’esecuzione del contratto quadro. 20 Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle offerte, il capitolato d’oneri prevedeva, in particolare, che le offerte dovessero essere depositate mediante l’applicazione elettronica eSubmission. 21 Sei concorrenti, tra cui IC, hanno depositato un’offerta per il lotto n. 3. 22 Il 10 marzo 2021 la relazione di valutazione delle offerte è stata redatta dal comitato istituito a tal fine. I contraenti proposti per il lotto n. 3 erano il raggruppamento CLL al primo posto e IC al secondo posto. 23 Il 19 aprile 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata, secondo le raccomandazioni del comitato di valutazione. Lo stesso giorno, essa ha inviato una lettera di notifica a IC, informandolo, tra l’altro, del fatto che la sua offerta per il lotto n. 3 era stata prescelta e che si era classificato al secondo posto con un punteggio qualitativo di 82 punti su 100, un prezzo dell’offerta di EUR 2670560 e un punteggio totale di 87,40 punti su 100. [OSCURATO:PERSONA] precisava, inoltre, che avrebbe applicato un periodo di attesa di dieci giorni prima di firmare il contratto quadro. 24 Un allegato a tale lettera precisava, sotto forma di una griglia di valutazione, i motivi della valutazione dell’offerta di IC, alla luce dei criteri di qualità enunciati nel capitolato d’oneri. 25 Dopo aver ricevuto detta lettera, IC ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargli l’identità, le caratteristiche e i vantaggi dell’entità meglio classificata. 26 Con messaggio di posta elettronica del 26 aprile 2021, in risposta a tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato IC del fatto che il raggruppamento CLL si era classificato in prima posizione con un punteggio qualitativo di 94 punti su 100, un prezzo dell’offerta di EUR 3469020 e un punteggio totale di 88,89 punti su 100. 27 Tali comunicazioni del 19 e del 26 aprile 2021 rendevano noto che, per quanto riguarda i sottocriteri, l’attribuzione dei punti era stata la seguente: – sottocriterio 1.1: 28/30 per il raggruppamento CLL e 22/30 per IC; – sottocriterio 1.2: 27/30 per il raggruppamento CLL e 21/30 per IC; – sottocriterio 1.3: 10/10 sia per il raggruppamento CLL sia per IC; – sottocriterio 2.1: 6/6 sia per il raggruppamento CLL sia per IC; – sottocriterio 2.2: 14/15 per il raggruppamento CLL e 15/15 per IC, e – sottocriterio 2.3: 9/9 per il raggruppamento CLL e 8/9 per IC. 28 Con messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2021, in risposta a una domanda di IC, con cui veniva contestata una comunicazione insufficiente alla luce dei requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento 2018/1046, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato i motivi della valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL alla luce dei criteri di qualità. Tale messaggio di posta elettronica conteneva in allegato la griglia di valutazione dell’offerta di tale raggruppamento. Tale griglia riprendeva commenti del comitato di valutazione per ciascuno dei criteri e dei sottocriteri annunciati nel capitolato d’oneri. In detto messaggio di posta elettronica, la [OSCURATO:PERSONA] si è inoltre impegnata a rispettare un nuovo periodo di attesa di dieci giorni prima della firma del contratto quadro. 29 Con lettera del 25 maggio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito ulteriori spiegazioni rinviando, quanto al resto, alle informazioni già trasmesse e ha indicato che il periodo di attesa era ormai trascorso. 30 Nella griglia di valutazione comunicata il 19 aprile 2021, nonché nelle sue comunicazioni del 10 e del 25 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato IC del fatto di non aver valutato gli elementi che quest’ultimo, al fine di descrivere la sua offerta, aveva reso accessibili unicamente mediante collegamenti ipertestuali integrati in tale offerta. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di aver respinto tali elementi con la motivazione che l’utilizzo di collegamenti ipertestuali non era conforme al capitolato d’oneri e che esisteva, in caso di utilizzo di tali collegamenti, un rischio di modifica dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. Poiché gli elementi resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali corrispondevano a documenti la cui presentazione era richiesta dal capitolato d’oneri, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tali documenti fossero mancanti (in prosieguo: la «carenza documentale»). Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 31 Con ricorso proposto il 2 luglio 2021 IC ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. 32 Con decisione del 3 febbraio 2022 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stato autorizzato a intervenire a sostegno delle conclusioni di IC. 33 Con atto separato, depositato il 29 settembre 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso. 34 Tale eccezione è stata respinta nella sentenza impugnata, dal momento che solo con la comunicazione del 10 maggio 2021 IC ha ottenuto informazioni relative alla valutazione delle qualità dell’offerta del raggruppamento CLL. Sarebbe quindi a partire da tale data che IC ha potuto esercitare utilmente il suo diritto di ricorso e che il termine di ricorso previsto all’articolo 263, sesto comma, TFUE ha iniziato a decorrere. 35 Nel merito, IC, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto cinque motivi a sostegno del suo ricorso. 36 Con il suo primo motivo, esso ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] un difetto di motivazione della decisione controversa, in quanto non sarebbe possibile conoscere i vantaggi relativi dell’offerta del raggruppamento CLL. 37 Con il suo secondo motivo, IC ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] una violazione dell’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento 2018/1046, in quanto tale istituzione ha effettuato solo una valutazione isolata di ciascuna delle offerte, anziché confrontarle direttamente le une con le altre. 38 Con il suo terzo motivo, IC ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] di essere incorsa in un errore manifesto di valutazione per aver escluso gli elementi descrittivi dell’offerta resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali. 39 Il quarto motivo era subordinato al primo motivo ed era suddiviso in tre parti. In primo luogo, la decisione controversa sarebbe stata viziata da un difetto di motivazione nell’ambito della valutazione individuale dell’offerta di IC, in quanto non sarebbe possibile comprendere la correlazione tra i commenti formulati e il punteggio attribuito, nonché un errore manifesto di valutazione, a causa dell’illogicità del nesso tra la valutazione e il punteggio attribuito nell’ambito dei sottocriteri 1.1 e 1.2. In secondo luogo, la decisione controversa sarebbe stata viziata da un errore manifesto di valutazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe attribuito un’importanza sproporzionata alla carenza documentale. In terzo luogo, attribuendo tale importanza sproporzionata alla carenza documentale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe creato una nuova regola di valutazione a posteriori . 40 Il quinto motivo si fondava su una violazione di diversi principi relativi agli appalti pubblici, vale a dire il principio dell’apertura degli appalti alla concorrenza più ampia, il principio di trasparenza e il principio della parità di trattamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiudicato tutti i lotti allo stesso offerente, ossia il raggruppamento CLL. 41 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno di tali motivi e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 42 Con la sua impugnazione nella causa C‑534/23 P, IC chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 43 Con la sua impugnazione nella causa C‑539/23 P, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – annullare la decisione controversa; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, dopo l’annullamento della sentenza impugnata, affinché proceda all’assunzione della prova indebitamente rifiutata e statuisca nel merito. 44 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere le impugnazioni e – condannare IC e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 45 Con decisione del presidente della Corte del 20 novembre 2023, le cause C‑534/23 P et C‑539/23 P sono state riunite. Sulle impugnazioni 46 IC deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella valutazione del terzo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale e, il secondo, su un errore di diritto e su uno snaturamento dei fatti nella valutazione del secondo motivo di tale ricorso. 47 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sull’omessa constatazione, da parte del Tribunale, di un difetto di motivazione della decisione controversa, il secondo, su una violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il terzo, su una violazione dei principi di parità di trattamento e del divieto di arbitrarietà nella valutazione delle offerte, nonché su una violazione dell’articolo 145, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale e, il quarto, su una violazione del requisito di imparzialità oggettiva e del principio di trasparenza. 48 Occorre anzitutto esaminare congiuntamente il primo motivo di impugnazione di IC e il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di tale esame si terrà conto del fatto che il primo motivo di IC, che si fonda, come indica il suo titolo, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, contiene in realtà argomenti vertenti su errori di diritto, che si sovrappongono in larga misura agli argomenti presentati nel secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Sul primo motivo di impugnazione di IC e sul secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 49 IC ricorda, in via preliminare, che, nell’ambito del terzo motivo del suo ricorso dinanzi al Tribunale, ha sostenuto di essere stato legittimato a credere che qualsiasi offerta depositata mediante l’applicazione eSubmission potesse contenere collegamenti ipertestuali che rinviavano a documenti descrittivi dell’offerta disponibili su un sito Internet. Sarebbe sulla base di tale legittimo affidamento che esso ha effettuato, mediante collegamenti ipertestuali, rinvii a vari documenti pertinenti per la valutazione della sua offerta, quali documenti che descrivono come, nell’esecuzione di tale appalto di servizi di formazione linguistica, sarebbe garantita l’interazione a distanza tra l’allievo e l’insegnante. 50 IC rileva altresì che, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, esso ha depositato elementi di prova dai quali risulterebbe che anche altri offerenti avevano integrato collegamenti ipertestuali nelle loro offerte. 51 IC contesta la valutazione del Tribunale, esposta al punto 142 di tale sentenza e fondata sul divieto di modifica di detti documenti dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte, secondo la quale un offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente non poteva ritenere che fosse consentito includere nella sua offerta collegamenti ipertestuali che rinviavano a documenti figuranti su un sito Internet che rimaneva sotto il suo controllo. Secondo IC, né il regolamento 2018/1046 né il capitolato d’oneri consentivano di sapere che l’uso di collegamenti ipertestuali era irregolare. 52 IC sottolinea che i documenti che ha reso accessibili mediante collegamenti ipertestuali si trovavano in uno spazio elettronico chiuso, dedicato esclusivamente all’appalto in questione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi potuto assicurarsi, chiedendo a IC di presentare prove al riguardo, che tali documenti fossero stati allegati ai collegamenti ipertestuali prima della scadenza del termine di deposito delle offerte e che non fossero stati modificati in seguito. Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 142 della sentenza impugnata, che, in caso di utilizzo di collegamenti ipertestuali, non è possibile garantire che i documenti di cui trattasi restino immutati dopo la scadenza di tale termine. 53 Pertanto, IC contesta anche la valutazione di cui al punto 143 di tale sentenza, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] poteva rifiutarsi di tener conto dei documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali, anche nel caso in cui, dopo aver verificato, risulti che tali documenti non sono stati modificati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 54 IC critica anche il punto 144 della sentenza impugnata, che menziona la presentazione fatta dal responsabile informatico di IC durante l’udienza dinanzi al Tribunale, da cui sarebbe emerso che i documenti descrittivi dell’offerta potevano, da un punto di vista tecnico, essere ancora modificati da IC. Secondo quest’ultimo, tale elemento sarebbe privo di pertinenza, poiché occorrerebbe soltanto determinare se tali documenti siano stati modificati e non se potessero esserlo. Dal momento che qualsiasi modifica lascerebbe una traccia nel sistema informatico, IC avrebbe potuto dimostrare di non aver modificato tali documenti dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 55 In ogni caso, sarebbe inaccettabile che un’amministrazione aggiudicatrice escluda alcuni documenti per il solo fatto di non essere in grado di stabilire se tali documenti sono integri. Documenti depositati a supporto di un’offerta potrebbero essere esclusi solo in caso di irregolarità accertata, e non sulla base di una semplice ipotesi di irregolarità. 56 IC precisa di aver precedentemente partecipato alla procedura di appalto HR/2020/OP/0004, per la quale il capitolato d’oneri richiedeva, in termini corrispondenti a quelli impiegati nel capitolato d’oneri di cui trattasi nel caso di specie, il deposito delle offerte mediante l’applicazione eSubmission. In tale procedura, l’offerta depositata su tale applicazione da IC conteneva un collegamento ipertestuale che rinviava ad alcuni allegati. Orbene, nella valutazione di tale offerta, notificata a IC dalla [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2020, il contenuto di tali allegati era descritto e valutato. 57 IC fa valere che, a causa di tale notifica della [OSCURATO:PERSONA], che gli è pervenuta mentre preparava la sua offerta per l’appalto di cui alla fattispecie, da un lato, e dell’assenza, nei documenti di gara, di una precisazione esplicita secondo cui l’utilizzo di collegamenti ipertestuali era ormai vietato, dall’altro, esso è stato legittimato a credere che un simile uso fosse autorizzato. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 148 della sentenza impugnata, si dovrebbe ritenere che IC possa far valere, in simili circostanze, un legittimo affidamento. 58 In tale contesto, IC osserva anzitutto che l’obbligo di utilizzare l’applicazione eSubmission, all’epoca dei fatti del caso di specie, era recente. In tali circostanze, il Tribunale avrebbe erroneamente preteso, al punto 148 della sentenza impugnata, che fosse dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a IC assicurazioni «concordanti». Al riguardo, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti ignorando la circostanza che la procedura di appalto HR/2020/OP/0004 costituiva l’unico caso in cui la questione dell’utilizzo di collegamenti ipertestuali in un’offerta depositata sull’applicazione eSubmission aveva potuto precedentemente presentarsi. 59 Inoltre, il punto 148 della sentenza impugnata si fonderebbe erroneamente su una giurisprudenza che riguarda l’ipotesi in cui una garanzia fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] non sia conforme a una norma. Nel caso di specie, mancherebbe una simile «norma», in quanto il deposito delle offerte sull’applicazione eSubmission non sarebbe richiesto né dal regolamento 2018/1046 né da alcun altro strumento legislativo dell’Unione. 60 Infine, pur ammettendo che l’utilizzo, nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali nell’offerta può essere considerato errato, IC fa valere che un numero significativo di offerenti è stato indotto, in particolare dalla prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA], a commettere tale errore. Tale elemento sarebbe essenziale al fine di caratterizzare l’esistenza di un «legittimo affidamento», ai sensi della giurisprudenza della Corte. 61 IC aggiunge di aver chiesto al Tribunale di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a produrre informazioni che consentissero di stabilire se anche altri offerenti avessero utilizzato collegamenti ipertestuali nell’ambito delle loro offerte e se la [OSCURATO:PERSONA] avesse sistematicamente rifiutato di tener conto dei documenti ai quali tali collegamenti rinviavano. Secondo IC, contrariamente a quanto esposto dal Tribunale al punto 150 della sentenza impugnata per motivare il rigetto di tale domanda di misure istruttorie, tali informazioni erano indispensabili per statuire sull’argomento vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. 62 Su questo punto, IC osserva che il principio della tutela del legittimo affidamento è il corollario del principio della certezza del diritto. Sarebbe quindi imperativo che le regole formulate dall’amministrazione aggiudicatrice per l’appalto pubblico siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per gli offerenti. Orbene, tale requisito non può essere considerato soddisfatto qualora più offerenti abbiano interpretato una regola, quale l’obbligo di depositare le offerte sull’applicazione eSubmission, in un senso diverso da quello auspicato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 63 IC ritiene, del resto, che il Tribunale non abbia motivato in modo giuridicamente sufficiente il rigetto del terzo motivo di ricorso. 64 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il rigetto del terzo motivo del ricorso di IC dinanzi al Tribunale è incompatibile con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. 65 Tale Stato membro osserva che esisteva, da un lato, una situazione di incertezza dovuta al silenzio del capitolato d’oneri per quanto riguarda la possibilità di allegare documenti a un’offerta mediante collegamenti ipertestuali e, dall’altro, una prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], comunicata da quest’ultima a IC, che ha fatto sorgere in quest’ultimo un legittimo affidamento secondo cui era ammissibile procedere in tal modo. 66 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, anzitutto, di aver limitato la sua analisi alla possibilità che documenti allegati a un’offerta mediante collegamenti ipertestuali siano modificati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. Esso avrebbe così trasformato l’ipotesi di un rischio eventuale di comportamento illecito in un ostacolo insormontabile, che impedirebbe totalmente l’utilizzo di collegamenti ipertestuali per il deposito dei documenti descrittivi di un’offerta. 67 Anche supponendo che l’utilizzo di simili collegamenti sia irregolare, il Tribunale, al punto 147 della sentenza impugnata, avrebbe erroneamente dedotto dalla sentenza del 10 ottobre 2013, Manova ( C‑336/12 , EU:C:2013:647 ), che riguarda la possibilità di correggere o integrare un’offerta a fini di chiarimento o di rettifica di errori materiali manifesti, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a invitare IC a presentare nuovamente i documenti, caricandoli sull’applicazione eSubmission. Contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale giurisprudenza avrebbe potuto essere applicata per analogia per concludere che occorreva consentire a IC di presentare direttamente, sull’applicazione eSubmission, i documenti che aveva inizialmente reso accessibili mediante collegamenti ipertestuali o di provare che tali documenti non erano stati modificati dopo la scadenza del termine per il deposito delle offerte. 68 Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che erano irrilevanti, da un lato, il fatto che, nell’ambito della procedura di appalto HR/2020/OP/0004, la [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato la presentazione di documenti mediante collegamenti ipertestuali e, dall’altro, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal punto 133 della sentenza impugnata, avesse valutato, in forza del sottocriterio 1.3, le piattaforme online degli offerenti, che sono ospitate su server esterni e accessibili mediante simili collegamenti. A quest’ultimo riguardo, il Tribunale, parimenti a torto, si sarebbe limitato a indicare, al punto 145 della sentenza impugnata, che IC ha ricevuto il massimo di punti per tale sottocriterio 1.3. 69 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, dinanzi al Tribunale, esso ha rilevato che taluni documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali erano registrati con un numero ISBN ( [OSCURATO:PERSONA] ) e non potevano quindi essere modificati. Al punto 131 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe snaturato tale argomento e avrebbe omesso di pronunciarsi sulla mancata valutazione di simili documenti. 70 [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento di IC e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 71 Occorre ricordare, anzitutto, che la possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è offerta a ogni persona nei cui confronti l’amministrazione dell’Unione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Costituiscono un esempio di assicurazioni idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P , EU:C:2024:766 , punto 95 e giurisprudenza citata). 72 Per contro, qualora una persona prudente ed avveduta sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento dell’Unione idoneo a ledere i suoi interessi, essa non può invocare il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso in cui detto provvedimento venga adottato (sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento, C‑725/20 P , EU:C:2024:766 , punto 96 e giurisprudenza citata). 73 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, al punto 142 della sentenza impugnata, che nella procedura di appalto pubblico di cui trattasi, ogni offerente ragionevolmente informato e normalmente diligente era in grado di sapere che non gli era consentito includere, a supporto della sua offerta, collegamenti ipertestuali che rinviano a documenti accessibili su un sito Internet che restano sotto il suo controllo e che possono quindi, tecnicamente, essere modificati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 74 Tale valutazione si basa sugli elementi esposti ai punti da 138 a 141 di tale sentenza, che non sono contestati da IC. 75 Tra tali elementi figura la citazione, al punto 138 di detta sentenza, di un passaggio della pagina 79 del capitolato d’oneri, ai sensi del quale «le offerte devono essere presentate mediante l’applicazione eSubmission, seguendo le istruzioni indicate nel bando di gara e nella Guida pratica del sistema eSubmission». 76 Come sostanzialmente rilevato dal Tribunale al punto 139 della sentenza impugnata, tale indicazione nel capitolato d’oneri consentiva di sapere che i documenti descrittivi dell’offerta dovevano essere caricati sull’applicazione eSubmission. 77 È irrilevante al riguardo la circostanza, sottolineata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che era necessario, in forza del sottocriterio 1.3 contenuto nei documenti di gara, relativo alle «Piattaforme online», valutare un elemento per eccellenza modificabile, ossia la piattaforma di formazione linguistica online proposta dall’offerente. Infatti, la presente controversia non riguarda l’applicazione del sottocriterio 1.3, bensì la questione di stabilire se gli elementi inseriti nell’offerta per documentare il contenuto e la pedagogia della formazione linguistica proposta (sottocriteri 1.1 e 1.2) dovessero essere caricati sull’applicazione eSubmission o potessero essere resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali. 78 Alla luce degli elementi esposti ai punti da 138 a 141 della sentenza impugnata, e in particolare di quelli sottolineati ai punti 75 e 76 della presente sentenza, né la circostanza, invocata da IC e dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una gara d’appalto precedente, ha preso in considerazione documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali, né il fatto, ammesso che sia dimostrato, che altri offerenti, al pari di IC, avrebbero ritenuto che i documenti forniti a supporto della propria offerta potessero essere resi accessibili in tal modo, possono essere qualificati come «fondate aspettative» derivanti da «informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili», ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 71 della presente sentenza. Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 150 della sentenza impugnata, che non era necessario, ai fini della soluzione della controversia, esaminare in quale misura gli altri offerenti avessero inserito nelle loro offerte collegamenti ipertestuali che davano accesso a documenti descrittivi delle stesse. 79 Inoltre, si deve necessariamente constatare che, in una situazione come quella descritta da IC, in cui la [OSCURATO:PERSONA], nella prima e – al momento dei fatti all’origine della presente controversia – unica procedura di appalto dopo che è stato reso obbligatorio l’utilizzo dell’applicazione eSubmission, avrebbe valutato i documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali, il carattere necessariamente isolato di una simile prima prassi dell’amministrazione impedisce, in linea di principio, di constatare, sulla base di questo solo elemento, l’esistenza di assicurazioni concordanti. 80 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 148 della sentenza impugnata, che IC non ha dimostrato l’esistenza di assicurazioni concordanti della [OSCURATO:PERSONA] che consentissero l’utilizzo di collegamenti ipertestuali. 81 Inoltre, nei limiti in cui IC e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eccepiscono una violazione del principio della certezza del diritto, di cui il principio della tutela del legittimo affidamento è il corollario, occorre ricordare che tale primo principio esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, affinché la loro applicazione sia prevedibile per i singoli. Ogni normativa deve consentire agli interessati di conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e di regolarsi di conseguenza (v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑39/20 , EU:C:2021:435 , punto 48 e giurisprudenza citata). 82 Orbene, occorre considerare che le norme in materia di presentazione di documenti a supporto di un’offerta depositata nell’ambito di una gara d’appalto dell’Unione sono sufficientemente chiare e precise. 83 Al riguardo, si deve rilevare che, conformemente al punto 16.2 dell’allegato I del regolamento 2018/1046, le modalità di presentazione delle offerte devono essere enunciate nell’invito a presentare offerte. Nel caso di specie, è pacifico che tale invito prevedeva che le offerte dovessero essere presentate mediante l’applicazione eSubmission e che, a tal fine, gli offerenti dovessero seguire le istruzioni contenute nella guida pratica di tale applicazione. Tale indicazione era ribadita nel summenzionato passaggio della pagina 79 del capitolato d’oneri, che rinviava a tali istruzioni, le quali precisano che qualsiasi documento depositato a supporto dell’offerta deve essere caricato nello spazio dedicato dell’applicazione eSubmission. 84 L’assenza di ambiguità di detta indicazione è rafforzata dall’esistenza di un requisito di «integrità dei dati», che è sancito, per quanto riguarda la presentazione online di documenti a supporto di una domanda rivolta all’amministrazione dell’Unione, all’articolo 149, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046. Conformemente a tale requisito, il sistema di deposito online utilizzato dagli offerenti deve essere strutturato in modo tale che i documenti relativi alla domanda restino immutati durante l’intero procedimento amministrativo. Le procedure di appalti pubblici da parte dell’Unione non costituiscono un’eccezione a tale regola. L’integrità dei dati deve quindi essere garantita già prima della scadenza del termine di deposito delle offerte, il che richiede che ogni documento presentato a supporto di un’offerta sia presentato in una forma e secondo modalità che escludano qualsiasi modifica successiva di un simile documento. 85 L’inserimento del requisito dell’integrità dei dati nel regolamento 2018/1046 inficia inoltre l’argomento di IC secondo cui la presentazione di documenti a supporto di un’offerta nell’ambito di una procedura di appalti pubblici da parte dell’Unione non rientra in alcuna «norma». Pertanto, il Tribunale ha correttamente constatato, in sostanza, al punto 148 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito a IC assicurazioni nel senso che i documenti descrittivi del contenuto e della pedagogia potevano essere depositati mediante collegamenti ipertestuali, tali assicurazioni sarebbero state incompatibili con le norme in vigore. Tra tali norme figurano, del resto, non solo il requisito dell’integrità dei dati, ma anche i principi che disciplinano gli appalti pubblici, tra i quali i principi di trasparenza e di parità di trattamento, di cui l’articolo 160 del regolamento 2018/1046 esige il rispetto. 86 Dette norme, nonché considerazioni di buona amministrazione, possono giustificare il fatto che l’indicazione di caricare i documenti presentati a supporto dell’offerta si applichi all’insieme di tali documenti, senza che siano previste eccezioni per talune categorie di documenti la cui successiva modifica sarebbe, per ragioni tecniche o giuridiche, estremamente difficile se non impossibile. Pertanto, anche supponendo che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sul carattere non modificabile dei documenti registrati con un numero ISBN ( [OSCURATO:PERSONA] ) sia esatto e, come afferma tale Stato membro, sia stato erroneamente interpretato dal Tribunale, una simile circostanza non potrebbe viziare con un errore il ragionamento, di per sé determinante, seguito nella sentenza impugnata, secondo il quale IC non poteva aspettarsi che la [OSCURATO:PERSONA] valutasse documenti non caricati sull’applicazione eSubmission, ma resi accessibili unicamente mediante collegamenti ipertestuali. 87 Poiché il Tribunale ha concluso, senza violare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, che, tenuto conto dell’esigenza di garantire che l’insieme del fascicolo depositato da ciascun offerente rimanesse invariato, i documenti resi accessibili mediante collegamenti ipertestuali non potevano essere presi in considerazione nella valutazione delle offerte, esso ha parimenti correttamente considerato, ai punti 143, 144, 146 e 147 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a esaminare, chiedendo prove degli offerenti che si sono avvalsi di collegamenti ipertestuali, se i documenti resi accessibili mediante tali collegamenti fossero rimasti immutati dopo la scadenza del termine di deposito delle offerte. 88 Al riguardo, il Tribunale ha correttamente esposto, al punto 147 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 10 ottobre 2013, Manova ( C‑336/12 , EU:C:2013:647 ), non poteva essere intesa nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] doveva invitare IC a regolarizzare il deposito dei documenti in questione. Infatti, tale sentenza riguarda la possibilità, per l’amministrazione aggiudicatrice, di invitare un offerente a regolarizzare il deposito della sua offerta introducendo documenti descrittivi della situazione di tale offerente. Orbene, oltre al fatto che i documenti di cui trattasi nella causa che ha dato luogo a detta sentenza non riguardavano, contrariamente alla presente fattispecie, l’offerta stessa, la stessa sentenza non introduce un obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice di chiedere una regolarizzazione. 89 Infine, dalle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale ha motivato le sue valutazioni in modo chiaro e inequivocabile, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Pertanto, l’affermazione di IC secondo cui la sentenza impugnata è insufficientemente motivata, affermazione fondata esclusivamente sugli argomenti di merito appena respinti e con i quali essa si confonde, deve essere respinta in quanto manifestamente infondata. 90 Da tutto quanto precede risulta che il primo motivo di impugnazione di IC e il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. Sul secondo motivo d’impugnazione di IC [OSCURATO:PERSONA] delle parti 91 IC ricorda che, con il suo secondo motivo sollevato dinanzi al Tribunale, esso ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver omesso di effettuare un esame comparativo della qualità delle offerte concorrenti. Tale istituzione si sarebbe infatti limitata a procedere a una valutazione isolata di ciascuna delle offerte e a classificare tali offerte secondo i risultati ottenuti al termine di tali valutazioni isolate. 92 Il Tribunale avrebbe respinto tale motivo affermando, in sostanza, che il raffronto delle offerte non impone di mettere in relazione le proposte degli offerenti per identificare le caratteristiche e i vantaggi delle une rispetto alle altre. 93 Tale ragionamento si rifletterebbe, in particolare, al punto 165 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha constatato che l’offerta del raggruppamento CLL era stata valutata alla luce dei criteri di aggiudicazione figuranti nel capitolato d’oneri, al pari dell’offerta di IC, cosicché nulla consentiva di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata al requisito di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 94 Secondo IC, un simile approccio di confronto delle offerte è errato in diritto. Quando, come nel caso di specie, l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede l’individuazione dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerebbe mettere in relazione la qualità delle rispettive offerte. Solo tale approccio di confronto diretto delle offerte garantirebbe il «raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa», ai sensi del considerando 90 della direttiva 2014/24. Tale considerando 90 sarebbe pertinente per interpretare la portata dell’articolo 67 di tale direttiva, essendo tale articolo 67 esso stesso pertinente, come risulta dal considerando 106 del regolamento 2018/1046, per comprendere il significato del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa imposto dall’articolo 167, paragrafo 4, di tale regolamento. 95 L’offerta depositata dal raggruppamento CLL per tutti i lotti avrebbe dovuto essere oggetto di un confronto effettivo con le offerte degli altri offerenti, separatamente per ciascun lotto. Un simile esame comparativo avrebbe potuto condurre a una valutazione diversa dell’offerta del raggruppamento CLL per ciascun lotto. Orbene, il comitato di valutazione avrebbe attribuito un punteggio identico all’offerta di tale raggruppamento per ciascuno dei lotti, mentre il capitolato d’oneri precisava che, in caso di presentazione di un’offerta per più lotti, sarebbe stata effettuata una valutazione di ciascun lotto. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente accettato, al punto 166 della sentenza impugnata, la valutazione uniforme dell’offerta del raggruppamento CLL. 96 Il fatto che l’offerta del raggruppamento CLL fosse sostanzialmente identica per ciascuno dei lotti sarebbe al riguardo irrilevante, poiché le offerte degli altri offerenti erano diverse da un lotto all’altro, il che dovrebbe garantire un valore relativo distinto, da un lotto all’altro, dell’offerta del raggruppamento CLL rispetto a quella dei suoi concorrenti. 97 Il rigetto del secondo motivo di ricorso sarebbe, inoltre, viziato da una motivazione contraddittoria. 98 Al riguardo, IC osserva che, al punto 174 della sentenza impugnata, si constata che «la [OSCURATO:PERSONA] ha messo a confronto le proposte tecniche. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente constatato che l’offerta [di IC] presentava una carenza relativa all’autoapprendimento Nel caso di specie, si deve constatare che l’offerta è stata valutata di qualità inferiore a quella del raggruppamento CLL, dal momento che essa non ha specificato l’autoapprendimento». Secondo IC, così facendo, il Tribunale ha lasciato intendere che l’amministrazione aggiudicatrice deve valutare le proposte concorrenti le une rispetto alle altre, il che sarebbe in contraddizione con gli altri motivi della sentenza impugnata che hanno portato al rigetto del secondo motivo di ricorso. Automaticamente, si dovrebbe considerare che, in tale punto 174, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente confrontato le offerte concorrenti le une con le altre. Tale constatazione sarebbe, in una simile ipotesi, incoerente con le altre constatazioni del Tribunale nella sentenza impugnata e costituirebbe, in ogni caso, uno snaturamento dei fatti poiché, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non ha messo in relazione le proposte tecniche concorrenti al fine di determinare le loro caratteristiche e i loro vantaggi relativi. 99 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. Giudizio della Corte 100 Come risulta dai fatti constatati dal Tribunale e sintetizzati al punto 15 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, doveva basarsi, conformemente all’articolo 167, paragrafo 4, del regolamento 2018/1046, sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, criterio che, secondo tale disposizione, poteva essere applicato secondo il metodo del prezzo più basso, quello del costo più basso o quello del miglior rapporto qualità/prezzo. 101 Da tali fatti emerge anche che il metodo seguito nel caso di specie è stato quello del miglior rapporto qualità/prezzo. 102 È vero, come sottolinea IC, che tale metodo richiede un confronto oggettivo del «valore relativo» delle offerte. Tale requisito risulta in particolare dal considerando 90 della direttiva 2014/24, che è rilevante per interpretare la portata dell’articolo 67 di tale direttiva, essendo detto articolo 67, come risulta dal considerando 106 del regolamento 2018/1046, rilevante esso stesso ai fini dell’interpretazione dell’articolo 167, paragrafo 4, di tale regolamento. 103 Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da IC, la valutazione del Tribunale, secondo cui un simile confronto oggettivo in funzione del valore relativo delle offerte è stato realizzato nel caso di specie, non è viziata da un errore di diritto o da uno snaturamento dei fatti. 104 Al riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 165 e 166 della sentenza impugnata, che le offerte del raggruppamento CLL e di IC sono state valutate, ciascuna, alla luce dei criteri fissati dal capitolato d’oneri. Come ricordato ai punti 23 e 26 della presente sentenza, tali valutazioni hanno portato a un punteggio totale di 88,89 punti su 100 per il raggruppamento CLL e di 87,40 punti su 100 per IC. 105 Tali fatti non sono contestati da IC. 106 Risulta quindi che il «valore relativo» delle offerte è stato effettivamente valutato, poiché il valore dell’offerta del raggruppamento CLL è stato stimato superiore di 1,49 punti rispetto al valore dell’offerta di IC. 107 Inoltre, IC non ha fornito alcun elemento che consenta di dimostrare che la normativa dell’Unione impone all’amministrazione aggiudicatrice di confrontare in altro modo le offerte degli offerenti o di suffragare la sua affermazione secondo cui il punto 174 della sentenza impugnata dovrebbe essere interpretato in tal senso. A quest’ultimo proposito, occorre rilevare che, in tale punto 174, che si riferisce ai punti da 165 a 168 di tale sentenza, il Tribunale non formula alcuna valutazione che contraddica quelle contenute in questi ultimi punti. Infatti, vi si constata unicamente che, valutando ciascuna delle offerte tecniche alla luce del capitolato d’oneri, la [OSCURATO:PERSONA] ha «messo a confronto le proposte tecniche», vale a dire ha potuto compararle. Ciò corrisponde, in sostanza, a quanto figura in tali punti da 165 a 168. 108 IC non ha neppure suffragato la sua affermazione secondo cui la valutazione del valore dell’offerta del raggruppamento CLL è stata uniforme per tutti i lotti dell’appalto pubblico in questione. Se è vero che è risultato che tutti i lotti di tale appalto sono stati attribuiti, al primo posto, al raggruppamento CLL, non risulta, per contro, né dai fatti constatati dal Tribunale né da quelli invocati da IC che i punteggi ottenuti dagli offerenti classificati al secondo posto per i diversi lotti di detto appalto fossero identici. Nulla consente quindi di ritenere che il «valore relativo» dell’offerta del raggruppamento CLL sia stato uniforme per tutti i lotti. 109 Di conseguenza, nessuno degli argomenti presentati da IC a sostegno del secondo motivo della sua impugnazione consente di dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto o abbia snaturato i fatti constatando, al punto 165 della sentenza impugnata, che nulla consentiva di ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] non si fosse conformata al requisito di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. 110 Ne consegue che il secondo motivo di impugnazione di IC è infondato. Sul primo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 111 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, omettendo di constatare che la decisione controversa è viziata da un difetto di motivazione, il Tribunale ha travisato la portata dell’obbligo di motivazione sancito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta. 112 Tale Stato membro rileva, da un lato, che il punteggio totale attribuito all’offerta del raggruppamento CLL è stato superiore di soli 1,49 punti a quello dell’offerta di IC. Dall’altro, la carenza documentale avrebbe riguardato solo taluni elementi dei sottocriteri 1.1 e 1.2. Tale carenza documentale sarebbe stata una delle ragioni per le quali IC ha ottenuto i punteggi di 22/30 e 21/30 nell’ambito della valutazione di tali sottocriteri. 113 Orbene, la decisione controversa non consentirebbe di sapere per quali ragioni precise tali punteggi siano stati attribuiti all’offerta di IC. 114 Il fatto di dare accesso a una griglia di valutazione che contiene una serie di commenti su diversi elementi di un sottocriterio, senza indicazione dei punti aggiunti o dedotti per ciascuno di tali elementi, sarebbe insufficiente. 115 È vero che il Tribunale avrebbe giustamente ricordato, al punto 65 della sentenza impugnata, che, affinché l’obbligo di motivazione sia soddisfatto, è sufficiente che l’offerente escluso possa comprendere perché l’offerta prescelta sia superiore all’offerta non prescelta. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di constatare che la decisione controversa non consentiva appunto a IC di comprendere perché l’offerta del raggruppamento CLL avesse ricevuto un punteggio più favorevole. 116 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea di non mettere in discussione l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice di ripartire i punti di ciascun sottocriterio tra i diversi elementi di quest’ultimo. Esso afferma tuttavia che la [OSCURATO:PERSONA] deve precisare quanti punti attribuisce a ciascuno di tali elementi. A sostegno di tale argomento, esso fa riferimento ai punti da 247 a 254 della sentenza del 27 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./EUIPO ( T‑556/11 , EU:T:2016:248 ). 117 Da tale sentenza risulterebbe che l’assenza di correlazione tra, da un lato, i commenti positivi e negativi attribuiti a ciascun elemento valutato e, dall’altro, un’attribuzione o una detrazione specifica di punti, costituisce una violazione dell’obbligo di motivazione. 118 Pertanto, dichiarando in sostanza, ai punti 63, 102, 117 e 118 della sentenza impugnata, che tale mancanza di correlazione è irrilevante, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto. 119 Il Tribunale avrebbe constatato, al punto 90 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, il capitolato d’oneri è meno dettagliato di quello oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 27 aprile 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./EUIPO ( T‑556/11 , EU:T:2016:248 ). Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tale ragionamento del Tribunale è errato in diritto, poiché equivale ad affermare che è la precisione con cui il capitolato d’oneri è redatto a determinare la portata dell’obbligo di motivazione. Orbene, la portata di tale obbligo non può dipendere dai documenti di gara. Nel caso di specie, sarebbe il fatto, constatato ai punti da 76 a 78 e 90 della sentenza impugnata, che ciascun sottocriterio conteneva diversi elementi e che tali elementi sono stati oggetto di una valutazione specifica mediante commenti positivi o negativi, che avrebbe dovuto essere considerato determinante dal Tribunale. 120 In definitiva, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la decisione adottata dall’amministrazione dovrebbe indicare il peso effettivamente attribuito in sede di valutazione di ciascuno degli elementi che sono stati oggetto di una valutazione indipendente. 121 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. Giudizio della Corte 122 Per quanto riguarda l’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, occorre ricordare che la motivazione deve fare apparire in forma chiara e inequivoca l’iter logico seguito dall’autore di tale atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni di detto atto e al giudice competente di esercitare il proprio controllo [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 25 e giurisprudenza citata]. 123 La portata esatta della necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione di un atto non deve dunque necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto che possano essere considerati pertinenti [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 26 e giurisprudenza citata]. 124 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di avere omesso di constatare una violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di motivazione nei confronti di IC. Pur non contestando che IC sia stato informato, da un lato, dei punteggi ottenuti da esso stesso e dal raggruppamento CLL per ciascun criterio e sottocriterio di aggiudicazione e, dall’altro, dei commenti positivi e negativi formulati dal comitato di valutazione, tale Stato membro ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a precisare la correlazione esistente tra ciascuno di tali commenti e il punteggio ottenuto, in modo che IC fosse in grado di conoscere il numero di punti che sono stati specificamente aggiunti o detratti in funzione di ciascuno di detti commenti. 125 Tuttavia, come già rilevato dalla Corte, risulta che non si può esigere che l’amministrazione aggiudicatrice trasmetta a un offerente la cui offerta non è stata scelta, da un lato, oltre alle ragioni del rifiuto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione della medesima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e di quella dell’offerente escluso (sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑376/16 , EU:C:2018:299 , punto 57 e giurisprudenza citata). 126 Inoltre, l’obbligo di motivazione non richiede in linea di principio che un peso specifico venga attribuito a ciascun commento negativo o positivo nella valutazione. Ciò premesso, nel caso in cui i documenti dell’appalto contengano pesi quantitativi specifici collegati ai criteri o ai sottocriteri, il principio di trasparenza richiede che una valutazione quantitativa venga accordata a tali criteri o sottocriteri (sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑376/16 , EU:C:2018:299 , punto 63 ). 127 Nel caso di specie, è pacifico che il capitolato d’oneri prevedeva una ponderazione di punti a livello dei criteri e dei sottocriteri, ma che esso distingueva altresì, all’interno di ciascun sottocriterio, diversi elementi che, dal canto loro, non erano individualmente accompagnati da una ponderazione specifica di punti. 128 In tali circostanze, come esposto dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a calcolare né, pertanto, a indicare, nella sua decisione o nelle griglie di valutazione trasmesse a IC, in quale misura precisa, espressa in punti, ciascun commento riguardante un elemento individuale di un sottocriterio, contribuisse al punteggio ottenuto a titolo di tale sottocriterio. 129 La situazione può certamente essere diversa quando è prevista l’attribuzione di frazioni di punto per uno o più elementi di un sottocriterio. In tal caso, il principio di trasparenza e l’obbligo di motivazione esigono che le frazioni di punto attribuite in funzione dei commenti positivi e negativi su tali elementi di tale sottocriterio siano comunicate all’interessato (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2018, EUIPO/[OSCURATO:PERSONA] e a., C‑376/16 P , EU:C:2018:299 , punti da 65 a 67 ). Tuttavia, nel caso di specie, risulta che i diversi elementi dei sottocriteri non erano individualmente accompagnati da una ponderazione specifica di punti. Come ricordato al punto 126 della presente sentenza, l’amministrazione aggiudicatrice può limitare la valutazione in cifre al solo livello dei criteri e dei sottocriteri. Pertanto, essa non è tenuta a individuare, all’interno del punteggio attribuito per un sottocriterio, frazioni di punteggio a titolo di ciascuna componente individuale di tale sottocriterio. Il Tribunale non è quindi incorso in errori di diritto nel constatare che i commenti positivi e negativi espressi in relazione a tali componenti non dovevano condurre all’attribuzione di un peso quantitativo per ciascuno di tali commenti. 130 Pertanto, il secondo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. Sul terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 131 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva che il secondo motivo del ricorso di IC dinanzi al Tribunale riguardava il mancato confronto tra le offerte del raggruppamento CLL e di IC e che, con il suo quinto motivo di ricorso, IC contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver aggiudicato tutti i lotti dell’appalto a un solo prestatore di servizi. 132 Tale Stato membro ricorda di aver dedotto dinanzi al Tribunale, a sostegno di tali motivi di IC, una violazione del principio della parità di trattamento, illustrando concretamente la differenza di trattamento subita da IC. 133 Tale argomento sarebbe stato esaminato erroneamente dal Tribunale nella sentenza impugnata. 134 Al riguardo, in primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver sottolineato, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva proceduto ad alcuna valutazione specifica del contenuto dell’offerta del raggruppamento CLL vertente sulla fase della formazione linguistica cosiddetta «valutazioni sommative finali». Per quanto riguarda l’offerta di IC, essa avrebbe invece espresso un commento negativo su tale aspetto. 135 Al punto 176 della sentenza impugnata, pur riconoscendo tale differenza, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare che essa era giustificata dalla carenza documentale nell’offerta di IC. Orbene, secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sebbene la carenza documentale possa spiegare il commento negativo relativo a tale offerta, essa non può spiegare l’assenza di commenti, in merito alle valutazioni sommative finali, sull’offerta del raggruppamento CLL. 136 In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere di aver invocato, dinanzi al Tribunale, il fatto che, nella valutazione del sottocriterio 1.1, la [OSCURATO:PERSONA] aveva commentato positivamente l’offerta del raggruppamento CLL per quanto riguarda taluni strumenti digitali proposti da tale raggruppamento, mentre, in merito agli strumenti digitali proposti nell’offerta di IC, tale istituzione si era limitata a indicare, senza valutazione, che tale offerta elencava simili strumenti. 137 Il Tribunale, ai punti 179 e 180 della sentenza impugnata, avrebbe respinto tale argomento considerando che, a proposito degli strumenti digitali, il commento relativo all’offerta di IC era equivalente a quello relativo all’offerta del raggruppamento CLL. Una simile valutazione del Tribunale sarebbe erronea in quanto la [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda tale elemento del sottocriterio 1.1, avrebbe omesso di formulare una valutazione dell’offerta di IC. 138 In realtà, vista l’assenza di misure istruttorie finalizzate a costringere la [OSCURATO:PERSONA] a fornire spiegazioni al riguardo, il Tribunale non sarebbe stato in grado di sapere se la [OSCURATO:PERSONA] abbia attribuito lo stesso punteggio al raggruppamento CLL e a IC per detto elemento del sottocriterio 1.1. 139 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver pertanto chiesto al Tribunale di domandare alla [OSCURATO:PERSONA] di produrre la valutazione completa dei sottocriteri 1.1 e 1.2. Secondo tale Stato membro, detta misura istruttoria era necessaria per suffragare l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in sede di valutazione del sottocriterio 1.1, ha specificamente menzionato e valutato gli strumenti digitali proposti dal raggruppamento CLL, ma non quelli proposti da IC, poiché questi ultimi non sono stati valutati per stabilire, in particolare, se essi agevolino il consolidamento dell’apprendimento o se consentano una valutazione continua. 140 Detto Stato membro aggiunge che, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tale domanda di mezzi istruttori con la motivazione che dall’articolo 88 del regolamento di procedura del Tribunale risulterebbe che una simile domanda non può essere presentata da una parte interveniente. Tuttavia, una simile interpretazione di tale articolo 88 sarebbe errata, in quanto si fonda isolatamente su tale disposizione senza tener conto del contesto in cui essa si inserisce. Tale contesto includerebbe l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento di procedura, che consentirebbe alle parti intervenienti di presentare prove e offerte di prova. 141 In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] osserva di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] aveva valutato i metodi di apprendimento proposti nell’offerta di IC, ma non quelli proposti nell’offerta del raggruppamento CLL. 142 Respingendo tale argomento al punto 178 della sentenza impugnata con la motivazione che l’accettazione di quest’ultimo «evidenzia un trattamento ancora più favorevole riservato [a IC]», il Tribunale avrebbe snaturato detto argomento. In assenza di tale snaturamento, il Tribunale avrebbe potuto constatare che la differenza di trattamento menzionata al punto precedente della presente sentenza è inaccettabile poiché, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse valutato i metodi di apprendimento proposti dal raggruppamento CLL, essa avrebbe potuto giungere a una valutazione negativa di questi ultimi. 143 In quarto luogo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver sostenuto dinanzi al Tribunale che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata, nella sua valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL relativa all’elemento «organizzazione del contenuto» di cui al sottocriterio 1.1, a un’analisi formale risultante nel commento che tale organizzazione era dettagliata e presentava una struttura molto chiara, mentre, nella sua valutazione dell’offerta di IC, essa aveva commentato il contenuto dei corsi. 144 Al punto 182 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto tale argomento con la motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato un commento positivo sul contenuto dei corsi, mentre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestava il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse proceduto ad alcuna valutazione per quanto riguarda l’organizzazione di tale contenuto. 145 Alla luce di questi quattro rilievi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale ha omesso di constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una metodologia diversa nella valutazione delle offerte di IC e del raggruppamento CLL. Inoltre, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale. 146 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. Giudizio della Corte 147 Come esposto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], i punti della sentenza impugnata che esso contesta con il terzo motivo della sua impugnazione rispondono ad argomenti da esso dedotti a sostegno del secondo e del quinto motivo del ricorso di IC, con i quali quest’ultimo contestava, in particolare, il fatto che tutti i lotti dell’appalto pubblico in questione fossero stati aggiudicati al raggruppamento CLL. Tale risultato favorevole al raggruppamento CLL sarebbe stato la conseguenza di lacune, se non addirittura di un trattamento arbitrario, nel confrontare le offerte. Secondo tali argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presentati dinanzi al Tribunale, dalle griglie di valutazione delle offerte del raggruppamento CLL e di IC relative al lotto n. 3 risultava che la valutazione dell’offerta del raggruppamento CLL non era stata, su taluni aspetti, tanto approfondita quanto la valutazione dell’offerta di IC e, su altri aspetti, era stata più approfondita di quest’ultima. 148 Al riguardo, occorre rilevare che il fatto che esistano divergenze, in termini di contenuto o di grado di dettaglio, tra i commenti formulati dal comitato di valutazione sulle diverse offerte non è, di per sé, un indizio dell’esistenza di una disparità di trattamento o di un trattamento arbitrario. Dal momento che le offerte differiscono l’una dall’altra, esse portano alla formulazione di commenti che, su taluni aspetti, possono essere più dettagliati nei confronti di un offerente che nei confronti di un altro. 149 Se è vero che l’esistenza di una disparità di trattamento o di un trattamento arbitrario deve essere constatata qualora siano forniti indizi precisi e concordanti di un simile comportamento illegittimo, tuttavia si deve necessariamente constatare che dai punti della sentenza impugnata oggetto del terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non risulta che simili indizi siano stati rinvenuti nelle griglie di valutazione delle offerte del raggruppamento CLL e di IC riguardanti il lotto n. 3. 150 Tale valutazione effettuata dal Tribunale, che è di natura fattuale, esula dal controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 151 Infatti, come risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, pertanto, competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso dello snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (sentenza del 13 marzo 2025, PKK/Consiglio, C‑72/23 P , EU:C:2025:182 , punto 113 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, senza indicazione di elementi di fatto che sarebbero stati snaturati. 152 Di conseguenza, nella misura in cui il terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] verte su una violazione del principio di parità di trattamento e del divieto di arbitrarietà nella valutazione delle offerte, tale motivo è irricevibile. 153 Per contro, nei limiti in cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il rigetto, al punto 150 della sentenza impugnata, della sua domanda di mezzi istruttori è fondato su una lettura erronea dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale e priva quindi di effetto utile l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento di procedura, tale Stato membro solleva una questione di diritto. 154 L’articolo 88, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura enuncia che le misure istruttorie possono essere adottate d’ufficio o su domanda di una parte principale. 155 Come risulta inequivocabilmente da tale disposizione, le parti intervenienti non sono autorizzate a presentare domande di misure istruttorie dinanzi al Tribunale. 156 Contrariamente a quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], tale esclusione degli intervenienti non priva di effetto utile l’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento di procedura. Infatti, tale disposizione, che esige che la memoria di intervento contenga le prove e le offerte di prova su cui si fondano i motivi e gli argomenti invocati dall’interveniente, riguarda le prove prodotte od offerte dalla parte interveniente stessa e non le prove che un’altra parte produrrebbe a seguito di una misura istruttoria adottata dal Tribunale. 157 Di conseguenza, nella parte in cui verte su una violazione dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, il terzo motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 158 Da quanto precede, risulta che tale motivo deve essere respinto. Sul quarto motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] delle parti 159 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, comporta in particolare i requisiti di imparzialità oggettiva e di trasparenza. Respingendo il quinto motivo di ricorso di IC, il Tribunale avrebbe violato tali requisiti. 160 Al riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, in una procedura di appalto pubblico che si basa sul criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione della qualità dell’offerta deve essere effettuata separatamente dalla valutazione del prezzo. Tale separazione garantirebbe che la valutazione della qualità non sia influenzata dal prezzo. Si eviterebbe così che un’offerta più costosa sia considerata, per questo stesso fatto, di migliore qualità. 161 Al punto 209 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustamente constatato che, con tale argomento, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non intendeva invocare una parzialità soggettiva dei membri del comitato di valutazione. Tuttavia, al punto 208 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato detto argomento, fondato sul requisito di imparzialità oggettiva, nel senso che con esso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver dapprima valutato il prezzo e poi la qualità delle offerte. Tale lettura del suo argomento sarebbe errata poiché, in realtà, la preoccupazione di tale Stato membro verterebbe sul rischio che non sia garantita la separazione tra queste due valutazioni. 162 Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto constatare che non si poteva escludere che la [OSCURATO:PERSONA] avesse valutato simultaneamente il prezzo e la qualità delle offerte e che, in tal modo, essa fosse stata influenzata dal prezzo elevato dell’offerta del raggruppamento CLL per concludere, sulla base del prezzo, che tale offerta era di qualità elevata. 163 Al riguardo, tale Stato membro ricorda che, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità. Sarebbe sufficiente che sussista un dubbio legittimo e che questo non possa essere dissipato. 164 [OSCURATO:PERSONA] contesta tale argomento. Giudizio della Corte 165 Il diritto fondamentale a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta, include, ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale. Tale requisito di imparzialità presenta una componente soggettiva e una oggettiva. Secondo quest’ultima componente, ciascuna istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/[OSCURATO:PERSONA] ed EMA, C‑291/22 P , EU:C:2024:228 , punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata). 166 Nel caso di specie, come risulta dai fatti constatati dal Tribunale in merito ai criteri di valutazione, riassunti ai punti da 15 a 19 della presente sentenza, il capitolato d’oneri prevedeva una valutazione distinta del prezzo, ponderato al 30%, e della qualità, ponderata al 70%. Tale distinzione prevista dal capitolato d’oneri è rigorosa. Infatti, dalla descrizione dei criteri e dei sottocriteri relativi alla qualità risulta che ciascuno di essi è totalmente estraneo al prezzo dell’offerta. 167 Ai punti 208 e 209 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna prova né alcun indizio del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse rispettato tale distinzione o avesse organizzato la procedura in modo tale che la valutazione basata sulla qualità fosse influenzata da quella basata sul prezzo. 168 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcuno snaturamento dei fatti per contestare tale valutazione del Tribunale. 169 Orbene, detta valutazione del Tribunale ha debitamente consentito di respingere l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente su una violazione del requisito di imparzialità. Infatti, anche supponendo che la preoccupazione espressa da tale Stato membro su un eventuale pregiudizio a favore dell’offerta più cara abbia una qualsivoglia rilevanza, resterebbe il fatto che una distinzione, come quella operata dai documenti di gara, tra la valutazione fondata sul prezzo e quella fondata sulla qualità fornisce garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio circa un simile eventuale pregiudizio. 170 Di conseguenza, nella parte in cui il quarto motivo di impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] verte su una violazione del requisito di imparzialità oggettiva, esso deve essere respinto in quanto infondato. 171 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha violato il requisito di trasparenza, senza tuttavia presentare alcun argomento specifico al riguardo. Orbene, conformemente a una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte si evince che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 4 ottobre 2024, thyssenkrupp/[OSCURATO:PERSONA], C‑581/22 P , EU:C:2024:821 , punti 57 e 58 ). Ne consegue che la censura del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vertente sulla violazione del requisito di trasparenza è irricevibile. 172 Ne consegue che tale motivo deve essere respinto. 173 Poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno delle impugnazioni è stato accolto, queste ultime devono essere integralmente respinte. Sulle spese 174 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 175 L’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento di procedura, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 176 Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di condannare IC e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese, questi ultimi, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle impugnazioni. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le impugnazioni nelle cause C‑534/23 P e C‑539/23 P sono respinte. 2) L’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese, nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, relative alle impugnazioni. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.