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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 25505/2023

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ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 38250-2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (02283840342), in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della medesima società ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (LDGMDL64P5217810) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Verona, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA (80062590379), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (RGNSFN7IT26D704A) e [OSCURATO:PERSONA] (PPODNL55M52L78IP), entrambi dell'Avvocatura della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna, con domicilio eletto in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1725/2019 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con ricorso ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, depositato dinanzi al Tribunale di Parma, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 5376/SA erogata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna e notificata in data 20.03.2017, con la quale, premettendo che i trasgressori avevano violato l'art. 5, comma 2 del d.l. n. 49/2003, convertito in legge n. 119/03 in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la [OSCURATO:PERSONA], erogava la sanzione prevista all'art. 5, comma 5 d.l. cit. nella misura di euro 98.008,25 ovvero nel massimo previsto e detratto il pagamento in forma ridotta che era nel frattempo intervenuto.

L'ordinanza ingiunzione impugnata si basava sul precedente verbale n. 6/2012 redatto dalla Provincia di Parma (DOC. 3 fasc. 1° grado) che aveva accertato a carico della [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 5, comma 2 d.l. n. 49/2003; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA],il giudice adito, con sentenza n. 659 del 2018, accoglieva il ricorso e per l’effetto revocava l'ordinanza ingiunzione, ritenendola estinta con il pagamento di euro 2.000, compensate integralmente le spese di lite; - sul gravame interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - Romagna, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza degli appellati, accoglieva l’impugnazione e in riforma della decisione del giudice di prime cure, confermava l’ordinanza ingiunzione, condannando il Giandini e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di entrambi i gradi.

A sostegno della decisione il giudice adito evidenziava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva accolto la tesi dei ricorrenti, ritenendo sufficiente, ai fini estintivi della violazione, il pagamento di euro 2.000, giacchè l’art. 5, comma 5 della legge n. 119 del 2003 individuava solo i valori al di sotto e al di sopra dei quali la sanzione non poteva spingersi.

Con la conseguenza che andava accolta la tesi della Regione che identificava l'importo della definizione agevolata in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione irrogabile anziché nel doppio.

Inoltre, veniva ritenuto pacifico che in caso di pagamento in misura inferiore a quella prevista non si producesse alcun effetto estintivo dell'obbligazione scaturente dall'illecito (Cass. n. 14181/2012).

Nella fattispecie, invero, ciò che rilevava non era la possibilità, per il trasgressore, di essere ammesso alla definizione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta, ma l'entità della somma da pagare.

In merito all’eccezione secondo cui il giudice di primo grado non aveva considerato la natura tributaria del prelievo, e quindi non aveva applicato alla sanzione i principi agevolativi previsti per le sanzioni amministrative, la Corte di appello riteneva tale argomentazione inammissibile, trattandosi di allegazione mai sollevata in primo grado; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bologna proponevano ricorso per cassazione il Giandini e la Corte Soc. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo, cui resisteva con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato deposito di memoria illustrativa unitamente a provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] di revoca della ordinanza ingiunzione de qua.

Considerato che: - va dato conto della complessiva vicenda illustrata da l Giandini e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. avente ad oggetto gli eventi successivi alla introduzione del giudizio de quo.

Dopo avere ribadito che la sentenza di appello impugnata aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione, per cui era stata confermata l’ordinanza ingiunzione opposta, parte ricorrente rappresenta che nelle more la [OSCURATO:PERSONA], Europa, Innovazioni e Istituzioni – Settore affari legislativi e aiuti di Stato della Regione [OSCURATO:PERSONA] - Romagna aveva emanato un provvedimento di revoca dell’ordinanza ingiunzione n. 5376/SA, prendendo atto che la nota del Responsabile dell’Avvocatura regionale, nel fornire informazioni al Servizio competente in materia di sanzioni amministrative sullo stato di fatto delle causa pendenti in materia di quote-latte davanti l’Autorità giudiziaria, aveva rappresentato il mutamento del quadro di riferimento giurisprudenziale, per cui veniva indicata quale opportuna strategia processuale di provvedere in autotutela con riferimento alle ordinanze ingiunzione non ancora annullate in sede giurisdizionale, per cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Romagna, con deliberazione di giunta n. 2042 del 28.11.2022, aveva approvato l’ “Accordo per l’abbandono di alcuni giudizi di opposizione a ordinanze ingiunzioni in materia di quote latte”, e riscontrando che fra i giudizi pendenti rientranti nell’Accordo vi era l’ordinanza ingiunzione de qua, aveva ordinato la revoca della stessa dandone comunicazione integrale ai soggetti interessati.

Con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti aggiungono che – pendente il giudizio in cassazione – la revoca della Regione, di cui al decreto n. 5376/SA bis del 30.11.2022, come comprovato dalla documentazione prodotta dal difensore di parte ricorrente in allegato alla memoria del 21.02.2023, aveva determinato nella sostanza la cessazione della materia del contendere del giudizio.

Al riguardo va preliminarmente rilevata l’ammissibilità della produzione documentale, avvenuta con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., di cui parte ricorrente ha curato il deposito nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c., in quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione.

Il documento indicato ed allegato è il decreto del Dirigente incaricato della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna adottato in via di autotutela emesso il 30.11.2022 dal quale si evince la revoca dell’ordinanza ingiunzione opposta.

La produzione di tale documento consente di ritenere cessata la materia del contendere, come richiesto dagli stessi ricorrenti in memoria, in quanto comporta il venir meno dell'interesse alla decisione per il venir meno del provvedimento posto alla base del giudizio medesimo, con la conseguenza che, anche nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., Sez.

Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 9201 del 2021).

Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; a differenza di quanto accade in caso di rinuncia agli atti del giudizioso, la relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimità, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato.

In conclusione, essendo nella fattispecie in esame cessata la materia del contendere per l'intervenuta revoca del provvedimento qui impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione dellespese del giudizio.

In quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta infine l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez.

Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 38250-2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (02283840342), in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della medesima società ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (LDGMDL64P5217810) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Verona, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA (80062590379), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (RGNSFN7IT26D704A) e [OSCURATO:PERSONA] (PPODNL55M52L78IP), entrambi dell'Avvocatura della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna, con domicilio eletto in Roma, in via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1725/2019 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con ricorso ai sensi dell'art. 22 L. 689/81, depositato dinanzi al Tribunale di Parma, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale liquidatore di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 5376/SA erogata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna e notificata in data 20.03.2017, con la quale, premettendo che i trasgressori avevano violato l'art. 5, comma 2 del d.l. n. 49/2003, convertito in legge n. 119/03 in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la [OSCURATO:PERSONA], erogava la sanzione prevista all'art. 5, comma 5 d.l. cit. nella misura di euro 98.008,25 ovvero nel massimo previsto e detratto il pagamento in forma ridotta che era nel frattempo intervenuto. L'ordinanza ingiunzione impugnata si basava sul precedente verbale n. 6/2012 redatto dalla Provincia di Parma (DOC. 3 fasc. 1° grado) che aveva accertato a carico della [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'art. 5, comma 2 d.l. n. 49/2003; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA],il giudice adito, con sentenza n. 659 del 2018, accoglieva il ricorso e per l’effetto revocava l'ordinanza ingiunzione, ritenendola estinta con il pagamento di euro 2.000, compensate integralmente le spese di lite; - sul gravame interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - Romagna, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza degli appellati, accoglieva l’impugnazione e in riforma della decisione del giudice di prime cure, confermava l’ordinanza ingiunzione, condannando il Giandini e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese di entrambi i gradi. A sostegno della decisione il giudice adito evidenziava che erroneamente il Giudice di prime cure aveva accolto la tesi dei ricorrenti, ritenendo sufficiente, ai fini estintivi della violazione, il pagamento di euro 2.000, giacchè l’art. 5, comma 5 della legge n. 119 del 2003 individuava solo i valori al di sotto e al di sopra dei quali la sanzione non poteva spingersi. Con la conseguenza che andava accolta la tesi della Regione che identificava l'importo della definizione agevolata in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione irrogabile anziché nel doppio. Inoltre, veniva ritenuto pacifico che in caso di pagamento in misura inferiore a quella prevista non si producesse alcun effetto estintivo dell'obbligazione scaturente dall'illecito (Cass. n. 14181/2012). Nella fattispecie, invero, ciò che rilevava non era la possibilità, per il trasgressore, di essere ammesso alla definizione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta, ma l'entità della somma da pagare. In merito all’eccezione secondo cui il giudice di primo grado non aveva considerato la natura tributaria del prelievo, e quindi non aveva applicato alla sanzione i principi agevolativi previsti per le sanzioni amministrative, la Corte di appello riteneva tale argomentazione inammissibile, trattandosi di allegazione mai sollevata in primo grado; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bologna proponevano ricorso per cassazione il Giandini e la Corte Soc. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo, cui resisteva con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna; - in prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato deposito di memoria illustrativa unitamente a provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] di revoca della ordinanza ingiunzione de qua. Considerato che: - va dato conto della complessiva vicenda illustrata da l Giandini e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. avente ad oggetto gli eventi successivi alla introduzione del giudizio de quo. Dopo avere ribadito che la sentenza di appello impugnata aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione, per cui era stata confermata l’ordinanza ingiunzione opposta, parte ricorrente rappresenta che nelle more la [OSCURATO:PERSONA], Europa, Innovazioni e Istituzioni – Settore affari legislativi e aiuti di Stato della Regione [OSCURATO:PERSONA] - Romagna aveva emanato un provvedimento di revoca dell’ordinanza ingiunzione n. 5376/SA, prendendo atto che la nota del Responsabile dell’Avvocatura regionale, nel fornire informazioni al Servizio competente in materia di sanzioni amministrative sullo stato di fatto delle causa pendenti in materia di quote-latte davanti l’Autorità giudiziaria, aveva rappresentato il mutamento del quadro di riferimento giurisprudenziale, per cui veniva indicata quale opportuna strategia processuale di provvedere in autotutela con riferimento alle ordinanze ingiunzione non ancora annullate in sede giurisdizionale, per cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] – Romagna, con deliberazione di giunta n. 2042 del 28.11.2022, aveva approvato l’ “Accordo per l’abbandono di alcuni giudizi di opposizione a ordinanze ingiunzioni in materia di quote latte”, e riscontrando che fra i giudizi pendenti rientranti nell’Accordo vi era l’ordinanza ingiunzione de qua, aveva ordinato la revoca della stessa dandone comunicazione integrale ai soggetti interessati. Con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. i ricorrenti aggiungono che – pendente il giudizio in cassazione – la revoca della Regione, di cui al decreto n. 5376/SA bis del 30.11.2022, come comprovato dalla documentazione prodotta dal difensore di parte ricorrente in allegato alla memoria del 21.02.2023, aveva determinato nella sostanza la cessazione della materia del contendere del giudizio. Al riguardo va preliminarmente rilevata l’ammissibilità della produzione documentale, avvenuta con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., di cui parte ricorrente ha curato il deposito nei termini previsti dall’art. 372 c.p.c., in quanto attiene all’ammissibilità dell’impugnazione. Il documento indicato ed allegato è il decreto del Dirigente incaricato della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna adottato in via di autotutela emesso il 30.11.2022 dal quale si evince la revoca dell’ordinanza ingiunzione opposta. La produzione di tale documento consente di ritenere cessata la materia del contendere, come richiesto dagli stessi ricorrenti in memoria, in quanto comporta il venir meno dell'interesse alla decisione per il venir meno del provvedimento posto alla base del giudizio medesimo, con la conseguenza che, anche nel caso in cui tale circostanza emerga nel corso del giudizio di cassazione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. n. 10553 del 2017; Cass. n. 9201 del 2021). Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso dinanzi al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire e a contraddire, cioè ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; a differenza di quanto accade in caso di rinuncia agli atti del giudizioso, la relativa dichiarazione, se intervenuta in sede di legittimità, comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato. In conclusione, essendo nella fattispecie in esame cessata la materia del contendere per l'intervenuta revoca del provvedimento qui impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione dellespese del giudizio. In quanto giustificata dalla cessazione dell'interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione, la dichiarazione d'inammissibilità non comporta infine l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell'impugnazione ovvero con la dichiarazione dell'inammissibilità originaria della stessa (cfr. Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2020 n. 28383; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
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