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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 00045/2025

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7190-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentati e difes i da ll’ A vvocat o Nicola STANISCIA ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso l’area legale territoriale centro della società, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BARONI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., BANCA D’ITALIA; -intimate - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.7190/2024 Cron.

Rep.

Ud.19/12/2024 Adunanza camerale Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma , depositata il 26 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI ; [OSCURATO:PERSONA] - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p. q. m.

La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7190-2024proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentati e difes i da ll’ A vvocat o Nicola STANISCIA ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,in persona del legale rappresentante “ pro tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso l’area legale territoriale centro della società, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BARONI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., BANCA D’ITALIA; -intimate - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.7190/2024 Cron. Rep. Ud.19/12/2024 Adunanza camerale Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma , depositata il 26 febbraio 2024; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI ; [OSCURATO:PERSONA] - la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stata eseguita in data 24 ottobre 2024 e, dunque, non risulta osservato nella sua interezza il termine fissato dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., volto a garantire la piena esplicazione delle facoltà difensive nel procedimento in camera di consiglio; - non tutte le parti hanno depositato memorie difensive e/o conclusioni scritte; - all’esito della camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; p. q. m. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della
Sentenza Cassazione n. 00045/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris