CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 34471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso31754-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] TP2 [OSCURATO:PERSONA] 02090040813; -intimato - avverso il decreto n. 4682/2021 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositato il 16/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31754 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- Rilevato che: - il Tribunale di Sciacca ha dich iarato inammissibile l’opposizione proposta dal Comune di Partanna alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo del fallimento in epigrafe perché tardivamente proposta, quando era ormai decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del curatore ex art. 97 l.fall.; - contro questo decreto propone ricorso il Comune di Partanna per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui non v’è replica; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1,cod. proc. civ.; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso, col quale il Comune di Partanna lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall., in combinazione con gli artt. 83 e seguenti del d.l. n. 18/20, n. 26/20 (recte, n. 23/20), come convertiti, in ordine alla sospensione del decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 a causa dell’evento pandemico da Covid 19, è fondato; - l’art. 83, comma 2, del d.l . n. 18/230 ha difatti stabilito che «…Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», e l’art. 36, comma 1, del d.l. n. 23/20, come convertito ha previsto che «…Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto - legge 17 marzo 20120, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020»; Ric. 2021 n. 31754 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- - né emerge che sia stata giudizialmente dichiarata l’urgenza per la trattazione del procedimento in questione; - per conseguenza, rispetto al termine del 12 maggio 2020, il ricorso in opposizione, depositato il 9 giugno 2020, è tempestivo; - il ricorso va quindi accolto e il decreto cassato, con rinvio al Tribunale di Sciacca in diversa composizione. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di S