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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50987/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 1 della sentenza d'appello in ordine alla necessità o meno della rinnovazione del giudizio di pericolosità, pag. 2 della sentenza in punto di concessione delle attenuanti generiche), mentre l'argomento proposto nel terzo motivo non tiene conto della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che sussista continuità normativa tra la fattispecie dell'art. 9

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e quella dell'art. 75 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, Sentenza n. 27022 del 27/03/2012, Cozzella, Rv. 253410); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. in particolare pag. 1 della sentenza d'appello in ordine alla necessità o meno della rinnovazione del giudizio di pericolosità, pag. 2 della sentenza in punto di concessione delle attenuanti generiche), mentre l'argomento proposto nel terzo motivo non tiene conto della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che sussista continuità normativa tra la fattispecie dell'art. 9 I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e quella dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 2, Sentenza n. 27022 del 27/03/2012, Cozzella, Rv. 253410); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 50987/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris