CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione peril riesame dei provvedimenti cautelariudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostitutaprocuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersideclaratoria di inammissibilità del ricorso;il difensore dell’imputato, pur avendo richiesto la trattazione orale, non ècomparso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 18 novembre 2025 il Tribunale di Catanzaro,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sull’appelloproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 18 luglio 2025 con la quale la Corte d’appello di Catanzaro avevadichiarato il non luogo a provvedere sulla istanza di ostensione delle bobineoriginali delle intercettazioni e dei verbali integrali delle dichiarazioni rese daicollaboratori di giustizia nell’ambito del procedimento, dichiarava inammissibilel’appello.Il Tribunale preliminarmente dichiarava l’inutilizzabilità della memoria, edegli allegati, depositata alla vigilia dell’udienza camerale dai difensoridell’appellante in quanto intempestiva, considerando che l’art. 127, comma 2,cod. proc. pen. prevedeva che potessero essere depositate memorie fino acinque giorni prima dell’udienza, “dovendosi intendere con il termine “memorie”tutti gli strumenti con cui le parti intendano veicolare al Giudice non solo leproprie argomentazioni, ma qualsiasi inedito elemento di conoscenza”.Nel merito osservava che la condanna intervenuta nei confronti dell’Accorinticostituiva preclusione processuale a una diversa delibazione degli stessi fatti nelprocedimento incidentale de libertate.Il Tribunale riteneva, poi, inammissibile la richiesta di revoca del decreto dirinvio a giudizio emesso dal Giudice per le indagini preliminari, osservando chesi trattava di un provvedimento inoppugnabile.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione degli artt. 127, 310e 311 cod. proc. pen., 24 e 222 Cost., contestando la declaratoria diinutilizzabilità, per pretesa tardività, della memoria difensiva depositata.Assumeva che la memoria non era finalizzata a introdurre nel processoelementi di conoscenza nuovi e ulteriori rispetto a quelli già devoluti con l’attodi appello cautelare, ma conteneva esclusivamente uno sviluppo delleargomentazioni a sostegno delle doglianze già formulate e una replica alleargomentazioni rese con l’ordinanza impugnata, così che la stessa non erasoggetta al termine di decadenza di cui all’art. 127, comma 2, cod. proc. pen.,termine che concerneva unicamente la produzione di elementi probatori oconoscitivi nuovi, e non anche mere argomentazioni difensive.Deduceva che la decisione del giudice della cautela aveva determinato unaingiustificata amputazione del contraddittorio e una concreta lesione del dirittodi difesa, integrando il vizio di violazione di legge denunciato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo caratterizzato dagenericità.Ed invero, il ricorrente afferma che la memoria della quale era stata chiestal’ammissione conteneva esclusivamente argomentazioni costituenti lo sviluppodi doglianze già formulate nonché rilievi critici rispetto alla motivazionedell’ordinanza impugnata, e nondimeno non dà conto in maniera specifica di taliargomentazioni e rilievi critici, omettendo in tal modo di allegare l’esistenza diun pregiudizio concreto al diritto di difesa, e dunque l’esistenza di un concretointeresse ad impugnare la decisione del Tribunale.Deve ulteriormente osservarsi che nel caso di specie la mancata ammissionedella memoria difensiva da parte del Tribunale non ha determinato, in concreto,alcun pregiudizio al diritto di difesa né una violazione del principio delcontraddittorio, considerato che il difensore del ricorrente, presente all’udienzadell’appello cautelare (ciò che risulta attestato a pag. 1 del provvedimentoimpugnato: “udito il difensore”), ha avuto ben agio di illustrate leargomentazioni costituenti lo sviluppo di doglianze già formula e i rilievi criticirispetto alla motivazione dell’ordinanza impugnata che costituivano, per suastessa ammissione, l’unico oggetto della memoria difensiva non ammessa dalgiudice della cautela in quanto ritenuta tardiva.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende; la cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]