CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 25 marzo 2025, il GIP del Tribunale di Venezia rigettava l’istanza presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 952/2021, con contestuale opposizione. Per quanto è dato comprendere dal testo manoscritto del provvedimento, difficilmente intellegibile, il GIP osservava che dal verbale di identificazione si evinceva che l’odierno ricorrente aveva nominato difensore d’ufficio l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che il provvedimento era stato notificato all’indirizzo indicato dall’imputato. Aggiungeva che la nomina dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata trasmessa non all’[OSCURATO:PERSONA], bensì alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato, senza accertare che fosse pervenuta all’[OSCURATO:PERSONA] procedente. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando due motivi ex art. 606, comma 1 lett. c) in relazione all’art. 96, comma 2 cod. proc. pen. e 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Espone che il 5.1.2025, veniva notificato a Ciurlan il decreto del Prefetto con il quale veniva revocata la patente di guida per la violazione dell’art. 186, comma 2 D.lgs. n. 285 del 1992, a seguito dell’emissione di decreto penale di condanna; che, dalla visione degli atti del fascicolo del GIP in data 31.1.2025, apprendeva che il decreto penale era stato spedito il 14.10.2022 a [OSCURATO:PERSONA], all’indirizzo di Venezia-Mestre, via Miranese 460/B/5 e che il plico, alla data del 5.11.2022, era ancora giacente; che l’imputato non aveva mai avuto conoscenza del decreto, non avendo mai ritirato il plico; che il decreto penale era stato erroneamente spedito a detto indirizzo, in quanto il 22.4.2021, il difensore di fiducia del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva trasmesso alla Polstrada di Venezia, con pec, la nuova elezione di domicilio presso il medesimo difensore; che il difensore domiciliatario non aveva mai ricevuto la notifica del decreto penale. Deduceva da ciò, che il decreto penale non era stato notificato all’imputato, il quale non ne aveva avuto conoscenza e, quindi, non aveva potuto proporre tempestiva opposizione. Tanto premesso in fatto, osserva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] comunicò a mezzo pec alla Polstrada di Venezia la nomina del difensore di fiducia il 22.4.2021, ovvero appena tre giorni dopo il verbale di identificazione, avendo individuato detta autorità di [OSCURATO:PERSONA] quale autorità procedente ex art. 96 cod. proc. pen., posto che, in quella fase, non era stata ancora trasmessa la notizia di reato alla Procura della Repubblica, cui sarebbe pervenuta il successivo 6.5.2021. Nessuna censura può muoversi, quindi, all’indagato, il quale ha comunicato la modifica del domicilio e la nomina del difensore ai sensi dell’art. 96, comma 2 cod. proc. pen., all’autorità procedente, mentre l’errore è della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha trasmesso tardivamente la nomina e l’elezione di domicilio. Deduce da tale circostanza la nullità della notifica del decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Con il secondo motivo di ricorso, censura il provvedimento impugnato osservando che il GIP non ha preso in considerazione la circostanza che, in ogni caso, il ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale di condanna. Tale circostanza, allegata dal ricorrente nell’istanza al GIP, avrebbe dovuto indurre il giudicante a compiere accertamenti e, persistendo l’incertezza sulla effettiva conoscenza, a rimettere in termini il ricorrente. Al contrario, il GIP si era limitato a constatare che la spedizione del plico era avvenuta al domicilio dichiarato dall’imputato in prima battuta, senza valorizzare il fatto che il plico non era stato ritirato ed era rimasto giacente e poi restituito al mittente. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. Ha osservato che l’istante aveva tempestivamente comunicato il mutamento del domicilio, nominando un difensore di fiducia, che aveva regolarmente trasmesso l’atto alla [OSCURATO:PERSONA] procedente.A fronte di tale allegazione, il Gip non aveva verificato la data d’iscrizione nel registro degli indagati dell’istante e, quindi, quale fosse l’autorità procedente in quel preciso momento. L’assolvimento dell’onere probatorio del [OSCURATO:PERSONA], unita all’incertezza dell’effettiva conoscenza del decreto penale di condanna (derivante dall’omesso ritiro della raccomandata inviata al precedente domicilio), ha imposto la formulazione di una richiesta di accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, affinché il giudice dell’esecuzione valuti nuovamente se le emergenze in atti costituiscano il presupposto per l’applicazione dell’art. 175 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Esaminando i motivi nell’ordine in cui vengono proposti, si rileva che questa Corte ha ripetutamente osservato che la nomina del difensore è un atto formale che non ammette equipollenti, per la cui validità è necessaria l’osservanza delle forme previste dall’art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. È, quindi, necessario che la nomina venga effettuata con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. L’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti, ossia in data anteriore all’entrata in vigore delle modifiche apportate con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disponeva che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale. Con la citata novella del d.lgs. n. 150 del 2022, è stato introdotto il comma 01, il quale dispone che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta ad indagine, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e fornisce le informazioni previste dalla norma relative alle modalità dei successivi avvisi. Proprio la modifica normativa mostra consapevolezza che, nel momento del contatto tra la polizia giudiziaria e la persona sottoposta alle indagini, potrebbe non essere in grado di indicare l’autorità giudiziaria procedente: e ciò, ad es., perché non ancora investita della notizia di reato La mancata specificazione, nell’art. 96 cod. proc. pen., del tipo di autorità procedente consente di individuare detta autorità sia nel giudice, sia nel pubblico ministero, sia nella polizia giudiziaria, conformemente a quanto disposto dell’art. 161, cod. proc. pen. nel testo vigente all’epoca dei fatti. In questo senso depone non solo l’interpretazione sistematica delle disposizioni che regolano la fase iniziale del contatto dell’indagato con l’autorità inquirente, ma anche la constatazione che, laddove, il legislatore ha inteso precisare la “natura” dell’autorità, lo ha espressamente fatto, come ad es. nell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente all’epoca dei fatti (ma lo stesso può dirsi in relazione all’art. 63, comma 1 del codice di rito), laddove, in caso contrario, il carattere generale dell’espressione “autorità procedente” non consente, se non a livello sistematico, per il tipo di attività processuale in corso, di limitarne la portata alla sola autorità giudiziaria. Tale interpretazione, del resto, è confermata dal comma 01, nel testo attualmente vigente, che, con maggiore precisione, si fa carico di puntualizzare che la polizia giudiziaria, se è nelle condizioni, deve comunicare alla persona sottoposta alle indagini “l’autorità giudiziaria procedente”. L’informazione è proprio volta a consentire all’indagato di conoscere l’autorità cui rivolgersi. In mancanza, deve ritenersi, che il referente dell’indagato, fin quando la notizia di reato non sia stata trasmessa ed iscritta, non possa che essere la polizia giudiziaria. Tale interpretazione deve valere, naturalmente, anche nel caso in cui sopravvenga una nuova nomina di difensore o un mutamento del domicilio. Non può, quindi, dubitarsi della correttezza della procedura seguita dal difensore di fiducia, il quale ha trasmesso con pec la nuova nomina ed elezione di domicilio all’unica autorità che in quel momento procedeva. Questa Corte non ignora l’esistenza di pronunce, sia pur risalenti, che paiono escludere che la polizia giudiziaria possa essere ritenuta autorità procedente cui inviare la nomina (Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, Esposito, Rv. 250783 – 01, che però riguarda un caso nel quale la nomina, per quanto rilevante, concerneva un procedimento già instaurato dinanzi al magistrato di sorveglianza, per cui la p.g. non poteva essere ritenuta autorità procedente; Sez. 3, n. 21391 del 03/03/2010, M., Rv. 247598 – 01, dalla quale non è però dato desumere se, nel caso concreto, esistesse o non un’autorità giudiziaria procedente al momento della nomina) e di altre che, invece, hanno ritenuto innegabile, sulla base del dato testuale risultante dall’art. 161 cod. proc. pen., il diritto dell'imputato di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio anche dinanzi ad organi di polizia giudiziaria, affermando che, in tal caso, però, incombe sull'imputato l'onere di trasmettere tempestivamente il verbale all'autorità giudiziaria procedente. La logica delle formalità indicate è stata ravvisata nella necessità di assicurare agli uffici giudiziari di avere conoscenza certa delle nomine dei difensori sul presupposto che le gravi conseguenze in termini di nullità derivanti dalla violazione delle norme del codice di rito non consentono di affidare all'imputato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o comunicazione della nomina medesima. Si osserva, tuttavia, che non si ravvisano ragioni per le quali la certezza sulla nomina e l’elezione di domicilio possa fondarsi sulla trasmissione del solo verbale di identificazione della [OSCURATO:PERSONA] e non anche sulla successiva comunicazione ritualmente effettuata alla medesima autorità di polizia giudiziaria, in quella fase nella quale è, ancora, l’unica autorità procedente, la quale dovrà trasmettere tutti gli atti raccolti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 347 cod. proc. pen., incluse le nomine di difensore e le elezioni di domicilio. D’altro canto, non sussiste base normativa che ponga a carico dell’indagato o del difensore, in quella fase, di verificare che la polizia giudiziaria abbia effettivamente comunicato la nomina all’autorità giudiziaria, della quale si ignora l’esistenza perché non ancora investita del procedimento, né di dover procedere a nuovo ed autonomo deposito. Per tali ragioni, si ritiene di dover precisare che per autorità procedente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen., si intende sia la polizia giudiziaria, sia l’autorità giudiziaria (pubblico ministero e giudice) che, nel momento in cui viene fatta la nomina del difensore, ha la “gestione” della notizia di reato, con la conseguenza che l’eventuale nomina di nuovo difensore o di elezione di domicilio che avvenga nella fase in cui la notizia criminis non è stata ancora trasmessa alla autorità giudiziaria possa essere fatta nelle forme di legge anche alla polizia giudiziaria, la quale dovrà curarne il tempestivo invio all’autorità giudiziaria competente. Nel caso in esame, dagli atti, che questa Corte può consultare essendo stata eccepita una causa di nullità del procedimento, si evince che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alle ore 9.32 trasmise con pec nomina di difensore di fiducia ed elezione di domicilio alla sezione di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Stato. Nonostante ciò, il decreto penale di condanna fu notificato all’indirizzo fornito in sede di identificazione e non al domicilio eletto nella nomina del 21.2021. Il giudice in sede di richiesta di remissione in termini non ha verificato se alla data in cui fu comunicata la nomina di difensore, fosse già stata trasmessa al pubblico ministero la notizia di reato e quindi, quale fosse, in quel momento l’autorità procedente, al fine di verificare se la notifica fosse stata correttamente effettuata. 3.È fondato anche il secondo motivo di ricorso. L’art. 175, comma 2 cod. proc. pen. dispone che l’imputato, il quale non abbia avuto “effettiva conoscenza” del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. Questa Corte, con consolidate pronunce, (da ultimo,Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025 Cc., Rv. 287788 – 01) ha osservato che la ratio della disciplina di cui al comma 2 dell’art.175 cod. proc. pen., significativamente diversa da quella di cui al comma 1 a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 67 del 28 aprile 2014, si rinviene nel fatto che, nel rito alternativo del decreto penale, la condanna non è preceduta da un processo, che deve assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio e l’esercizio del diritto di difesa. Per tali motivi, nell’esegesi della disposizione citata, la Corte, sia prima sia dopo l’interpolazione della norma, ha valorizzato l’effettività della conoscenza del decreto, da intendersi come sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (Sez. 1, n. 27141 del 30/05/2024 Cc., Rv. 286608 – 01) al fine di assicurare un’adeguata ed effettiva difesa. Nel caso in cui, quindi, pur nella formale regolarità della notifica, sia dubbia l’effettiva conoscenza del provvedimento, si consente all’interessato di essere rimesso in termini per proporre opposizione. Tale facoltà è stata subordinata ad un onere di allegazione di circostanze rilevanti ad hoc, suscettibili di verifica da parte dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 9776 del 22/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254826 - 01).Si è al riguardo osservato che Secondo l’oramai consolidato orientamento di questa Corte, dunque, solo ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, il giudice, qualora non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione [...] E’, dunque, necessario che l’istante adempia all’onere di allegazione gravante a suo carico, poiché, in presenza della rituale notifica dell’atto, la mancata effettiva conoscenza del procedimento non può essere presunta: ove così fosse, si dovrebbe sostenere che in ogni caso in cui la notifica del decreto penale di condanna si è perfezionata per compiuta giacenza sussista, sempre e comunque, l’indiscriminato diritto dell’interessato che non si sia curato di ritirare l’atto di essere rimesso in termini per impugnarlo; al contrario, la restituzione nel termine presuppone che emergano dagli atti ovvero che siano dedotte dalle parti interessate situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la ritualità della notifica, circostanze non ascrivibili alla negligenza dell’interessato abbiano precluso l'effettiva conoscenza dell’atto, essendo, dunque, necessario che l’interessato articoli un “principio di prova”, deducendo una o più circostanze dalle quali si possa inferire ragionevolmente il fumus della richiesta di restituzione nel termine. (Sez. 1, n. 12842 del 01/04/2025, Rv. 287788 – 01). Nel caso in esame, a fronte delle specifiche allegazioni dell’odierno ricorrente in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del decreto penale, il giudicante ha omesso di compiere ogni opportuno accertamento senza argomentare in ordine all’effettività della conoscenza da parte del ricorrente, benché questa fosse stata espressamente dedotta ed argomenta