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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06882/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 10/07/2023 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 04/04/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati nella misura concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 933 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di primo grado in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 629, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione.

3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: erronea applicazione della legge penale per insussistenza del delitto tentato; omessa declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto.

Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale per insussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia del reato di estorsione ed insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; omessa declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto.

Terzo motivo: nullità della sentenza per difetto di contestazione di cui all'art. 522 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante delle più persone riunite, considerata nel calcolo della pena ma mai contestata all'imputato.

4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: erronea applicazione della norma penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. in virtù del richiamo di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. 5.

I ricorsi sono entrambi inammissibili in relazione a tutti i motivi rispettivamente proposti, trattabili congiuntamente.

6. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) con l'unica eccezione - qui non ricorrente - dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755): tutto ciò in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nei rispettivi ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e da 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 10/07/2023 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 04/04/2023, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati nella misura concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 933 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto della sentenza di primo grado in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 629, secondo comma, 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: erronea applicazione della legge penale per insussistenza del delitto tentato; omessa declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto. Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale per insussistenza dell'elemento oggettivo della minaccia del reato di estorsione ed insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; omessa declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto. Terzo motivo: nullità della sentenza per difetto di contestazione di cui all'art. 522 cod. proc. pen. in relazione all'aggravante delle più persone riunite, considerata nel calcolo della pena ma mai contestata all'imputato. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: erronea applicazione della norma penale in relazione all'aggravante di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. in virtù del richiamo di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1 cod. pen. 5. I ricorsi sono entrambi inammissibili in relazione a tutti i motivi rispettivamente proposti, trattabili congiuntamente. 6. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla qualificazione giuridica del fatto, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) con l'unica eccezione - qui non ricorrente - dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755): tutto ciò in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. 7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nei rispettivi ricorsi, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
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