CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 1976
Cassazione n. 04958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/09/1976 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Uditi in udienza camerale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 35014 deliberata il 09/10/2020, questa Sezione della Corte di cassazione, per quanto è qui di interesse, annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma in data 28/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto non destinataria dell'avviso per l'udienza in cui fu adottata l'ordinanza che accoglieva l'appello del P.M., disponendo la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per l'ulteriore corso. La sentenza n. 35014/20 di questa Corte così ricostruisce la vicenda processuale "a monte" dell'ordinanza allora impugnata. «Con ordinanza emessa il 28/02/2020 il Tribunale della libertà di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal PM avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Roma del 21.1.2020 che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo delle quote della PHI Management s.r.I., ha disposto il sequestro preventivo delle quote. Il procedimento ha ad oggetto il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art.2634 cod. civ., posto in essere, secondo l'ipotesi accusatoria, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], socio di riferimento (tramite í figli formali intestatari) al 50% del capitale sociale della G&G [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché legale rappresentante della HG s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA], nominato amministratore unico della G&G dal 22.12.2017, sono indiziati di aver compiuto atti di disposizione del patrimonio sociale della G&G [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dapprima escludendo dal diritto di voto il socio SGH s.r.l. (società unipersonale di [OSCURATO:PERSONA], in precedenza amministratore unico della G&G, nei cui confronti veniva deliberato il proponimento di un'azione di responsabilità), e successivamente risolvendo il contratto di affitto di azienda alberghiera tra la G&G e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con contestuale liberatoria del conduttore nonostante una cospicua morosità di circa 4 milioni di euro; contestualmente l'albergo "[OSCURATO:PERSONA]", [...] veniva concesso in affitto alla HG s.r.l. (società di [OSCURATO:PERSONA]), con il riconoscimento di un diritto di opzione a titolo gratuito e determinazione del prezzo della compravendita in 35 milioni di euro; in seguito all'esercizio dell'opzione e al successivo lodo arbitrale, il complesso aziendale veniva trasferito, nel febbraio 2019, alla HG s.r.l. Tanto premesso, il Gip del Tribunale di Roma, in data 5.7.2019, disponeva il sequestro preventivo dell'azienda di G&G Gestione e Turismo s.p.a. e dell'immobile alberghiero; il 23.7.2019 il sequestro veniva esteso alle quote e al patrimonio societario della HG s.r.l. e della PHI Management s.r.I.; il 7.8.2019 il sequestro veniva parzialmente revocato in relazione alle quote della PHI Management, per la ritenuta assenza del vincolo di pertinenzialità con il reato, risultando che la compagine sociale della PHI era formalmente estranea a [OSCURATO:PERSONA]. Il 15.10.2019 il PM depositava ulteriore richiesta di sequestro preventivo delle quote della PHI Management, sulla base della relazione del custode e della documentazione depositata dal querelante [OSCURATO:PERSONA], concernenti la riconducibilità della PHI alla sfera decisoria di [OSCURATO:PERSONA], che così aveva mantenuto la gestione del complesso aziendale in spregio al sequestro adottato nei confronti della HG s.r.l. La richiesta veniva rigettata dal Gip, sul rilievo che la PHI Management "è solo società di gestione dell'albergo mentre il reato ipotizzato ha ad oggetto il depauperamento patrimoniale in danno della G&G, ad oggi venuto meno con la retrocessione del bene alla società danneggiata in liquidazione"». 2. Investito del giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza deliberata il 07/07/2021, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro preventivo delle quote della PHI Management s.r.I., titolare di un contratto di affitto di azienda stipulato con HG s.r.l. 3. Avverso l'indicata ordinanza del 07/07/2021 del Tribunale del riesame di Roma ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale il sequestro preventivo può avere ad oggetto esclusivamente una res che abbia un rapporto di pertinenzialità rispetto al reato per il quale si procede, laddove nel caso di specie, come correttamente rilevato dall'ordinanza del G.I.P. del 21/01/2021 che respinse l'istanza di sequestro del PM delle quote di PI-IL Management s.r.I., questa è solo una società di gestione dell'albergo, mentre il reato ipotizzato ha ad oggetto il depauperamento patrimoniale in danno di G&G, tanto più che l'imputazione ex art. 2634 cod. civ. per cui si procede non menziona neppure PHI Management. L'ordinanza impugnata non ha considerato che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la società, anche c.d. di comodo, e le relative quote non presentano una pericolosità "intrinseca" che consenta l'adozione del vincolo ablatorio, posto che per procedere al sequestro preventivo è necessario dimostrare l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa sequestrata e non tra il reato e la persona, mentre sia il P.M. appellante, sia il Tribunale del riesame si sono limitati a valorizzare la mera circostanza che P11I Management sarebbe riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], assunto destituito di fondamento in quanto la ricorrente è effettivo ed esclusivo titolare delle quote sociali, che gestisce personalmente la società, essendo peraltro pacifico che nessun bene appartenente a G&G sia confluito nel patrimonio di PHI Management. Pertanto, il sequestro preventivo disposto dal Tribunale del riesame non riguarda l'ablazione dì specifiche res sottratte a G&G, ma consiste in una sorta di inibitoria di attività che esula dal tipo legale del sequestro preventivo in pregiudizio di un soggetto estraneo al reato contestato, quale la ricorrente e la società dalla stessa posseduta e amministrata, sicché era stata contestata tanto l'esistenza del nesso di pertinenzialità, quanto l'estraneità di Ruggieri ai fatti ritenuti illeciti.Nel caso di specie, l'unica cautela impeditiva astrattamente ammissibile è quella già in atto relativa al compendio aziendale trasferito da G&G ad HG, che è l'unica fattispecie oggetto di contestazione, peraltro realizzata prima che detto compendio venisse concesso in affitto a PHI, il che rende neppure astrattamente configurabile il nesso di pertinenzialità richiesto per il sequestro preventivo impedìtivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. In premessa, mette conto ribadire che è legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società, pur se appartenenti a persona estranea al reato, qualora detta misura sia destinata ad impedire la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, poiché ciò che rileva, in questi casi, non è la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione supposta illecita, e si può, d'altra parte, riguardare il sequestro preventivo come idoneo a impedire la commissione dì ulteriori reati, pur se in maniera mediata ed indiretta, dal momento che esso priva i soci dei diritti relativi alle quote sequestrate (Sez. 5, n. 16583 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246864); dunque, il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni e il reato contestato e il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Sez. 2, n. 31914 del 09/07/2015, Cosentino, Rv. 264473). Decisivo, dunque, ai fini che qui rilevano è il rapporto tra la res assoggettata a sequestro preventivo e il reato per il quale si procede, posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 5, n. 37033 del 16/06/2006, Silletti, Rv. 235283; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 32647 del 17/04/2015, Catgiu, Rv. 264524). Anche in tema di reati fallimentari (ai quali fanno riferimento alcuni dei precedenti citati dal ricorso), il sequestro preventivo totalitario delle quote di una società richiede l'accertamento del collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e che esso non sia disposto per un valore eccedente quello attribuito ai beni distratti (Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, dep.2019, Pungitore, Rv. 275496); è dunque legittimo - sempre in tema di bancarotta fraudolenta - il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, qualora sia accertato il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti (Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Messina, Rv. 281026). 3. Il Tribunale del riesame ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. 3.1. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, condiviso dal Collegio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentatívo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). E' immune da siffatti vizi il provvedimento impugnato. 3.2. Rilevato che, quanto al fumus commissi delicti in relazione ai gravi reati in contestazione, gli stessi hanno formato oggetto di provvedimento di rinvio a giudizio, con conseguente preclusione alla rivalutazione in sede cautelare reale, il Tribunale del riesame censura il provvedimento di rigetto appellato in quella sede lì dove, da un lato, si fonda sul dato meramente formale della diversità giuridica di PHI Management rispetto alla società di [OSCURATO:PERSONA], nonostante i numerosi indizi di una sostanziale unitarietà di gestione e di interessi e, dall'altro, svaluta il valore indiziario della presenza di dipendenti comuni tra le due compagini ([OSCURATO:PERSONA], figlio di Giuseppe, quale direttore commerciale, e [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile qualità), tutti orbitanti nell'area di influenza del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA], il che - sottolinea l'ordinanza impugnata - non è privo di valore sintomatico, essendo invece rivelatore della contiguità di interesse con l'indagato Sarnella e dell'«intento, da questi perseguito con l'affitto, di proseguire nella finalità di appropriazione dei risultati economici della gestione». Il Tribunale del riesame, inoltre, censura il rilievo dell'ordinanza appellata circa la mancanza di pertínenzialità del sequestro sulla base della circostanza che l'affitto dell'azienda a favore di PHI Management avrebbe ad oggetto solo la gestione dell'albergo, mentre la fattispecie di reato contestata avrebbe ad oggetto il depauperamento patrimoniale in danno di G&G; osserva al riguardo il giudice del riesame che il sequestro preventivo è finalizzato non solo a impedire che la condotta criminosa sia proseguita in modo identico, ma anche a evitare che la stessa aggravi o protragga le conseguenze dannose del reato, anche con modalità diverse, «come nel presente caso, attraverso l'utilizzazione di diversi strumenti negoziali e societari». Osserva il Tribunale del riesame che l'affitto dell'azienda sequestrata a una compagine riconducibile allo stesso soggetto che, fino a poco prima di essere scoperto, aveva tentato di impadronirsene (prima attraverso l'esclusione dell'amministratore di diritto, poi attraverso il controllo della gestione e l'acquisizione dei proventi economici, infine anche attraverso l'acquisizione delle proprietà dell'azienda), costituisce «un evidente tentativo di aggiramento delle conseguenze del sequestro dell'azienda ed è chiaramente strumentale ad un ulteriore tentativo di protrarre le conseguenze del reato». Il collegamento tra PHI Management e gli indagati, osserva ancora l'ordinanza oggi impugnata, è riscontrato da quanto evidenziato nella relazione dell'amministratore giudiziario, ossia che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentate di PHI Management, società a beneficio della quale è stato concesso in affitto da HG il compendio alberghiero sequestrato, è anche amministratore e socio unico di KMS s.r.I., destinataria di bonifici bancari per 385 mila euro da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le doglianze articolate dalla ricorrente non danno corpo a vizi idonei a mettere in luce profili di illegittimità del provvedimento del giudice del riesame. Il ricorso esclude la ravvisabilità di un rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto del sequestro e il reato per il quale si procede, sull'assunto che PHI Management s.r.l. è solo una società di gestione dell'albergo, mentre il reato ex art. 2634 cod. civ. ipotizzato ha ad oggetto il depauperamento patrimoniale in danno di G&G. La doglianza non coglie nel segno, poiché, con motivazione tutt'altro che apparente, il giudice del riesame, per un verso, ha messo in luce i plurimi dati indiziari in forza dei quali ha ravvisato una contiguità di interesse tra la società le cui quote sono oggetto del sequestro e l'indagato Sarnella (dati neppure oggetto di disamina critica da parte del ricorso) e, per altro verso, ha delineato il presupposto cautelare della misura cautelare reale nella necessità di scongiurare «un evidente tentativo di aggiramento delle conseguenze del sequestro dell'azienda» e, con esso, il tentativo di protrarre le conseguenze del reato. Il che rende ragione, nel complessivo contesto argomentativo del provvedimento impugnato, dall'irrilevanza del rilievo che nell'imputazione relativa ai reati per i quali si procede PHI Management non sia menzionata. Proprio la rilevata contiguità di interesse conduce il giudice del riesame a individuare l'intento perseguito dall'indagato/imputato Sarnella di proseguire nella finalità di appropriazione dei risultati economici della gestione dell'albergo oggetto del contratto di affitto: si tratta di un giudizio prognostico puntualmente argomentato dall'ordinanza impugnata, sicché risultano infondate le ulteriori deduzioni della ricorrente circa la mancata "confluenza" di beni di G&G nel patrimonio di PHI Management e la pregressa adozione del vincolo cautelare sul compendio aziendale trasferito da G&G ad HG. Il ricorso sostiene poi che la società, anche c.d. di comodo, e le relative quote non presentano una pericolosità "intrinseca" che consenta l'adozione del vincolo ablatorio, ma, come si è visto, il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora - ferma restando la necessaria sussistenza di un nesso di strumentalità tra la res sequestrata e il reato contestato - la misura cautelare reale sia funzionale ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie (Sez. 2, n. 31914 del 2015, Cosentino, cit.); tipica finalità preventiva, questa, sicché non hanno fondamento le deduzione della ricorrente circa l'estraneità della finalità "inibitoria" individuata nel caso di specie rispetto al paradigma applicativo dell'art. 321 cod. proc. pen. Né coglie nel segno il riferimento a Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, dep. 2016, Garzia, Rv. 266047, poiché a venire in rilievo nel caso esaminato dalla sentenza ora citata era il sequestro di quote di una società senza che fosse indicato come la società stessa si sarebbe prestata alla realizzazione della finalità contrastata con il sequestro, laddove nel caso di specie l'ordinanza impugnata ha valorizzato l'utilizzo in sé della società - e del contratto da essa stipulato - come strumento di «aggiramento delle conseguenze del sequestro dell'azienda», a sua volta funzionale a «un ulteriore tentativo di protrarre le conseguenze del reato». La ricorrente rivendica poi la titolarità e la gestione di PHI Management, ma la deduzione oblitera gli indici di contiguità di interesse tra la società oggetto del sequestro e l'indagato Sarnella già richiamati. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve esser