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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18622/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

D), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art. 86 c.p.c.,con domicilio digitale ex lege- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 233 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendone la responsabilità professionaledel convenuto e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,quantificati in euro 147.020,56;- [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo alla pretesa sia nell’an sia nelquantum e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la suacompagnia assicuratrice;- veniva, quindi, chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]., che sicostituiva nel giudizio;- con la sentenza n. 363 del 20 ottobre 2020, il Tribunale di Fermorespingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e poneva a suocarico le spese di lite;- l’originaria attrice proponeva appello, sollevando (per quanto quirileva) una questione preliminare relativa alla dedottaincompetenza/invalidità della decisione di primo grado, in ragionedell’asserita irregolare assegnazione del fascicolo a un giudice onorario;- la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 233 dell’8 febbraio2024, rigettava integralmente l’impugnazione; in particolare, sullaquestione preliminare, la Corte d’appello riteneva decisivo il rilievosecondo cui, ai sensi dell’art. 7-bis dell’[OSCURATO:PERSONA], laviolazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari non determina«in nessun caso» la nullità dei provvedimenti adottati;- avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato a un unico motivo;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] resistevano con distinticontroricorsi;- [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;Numero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026CONSIDERATO CHE:− col suo unico motivo la ricorrente deduce la «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 158 cod. proc. civ., 10 commi 11 e 12 e art. 11comma 1 del dlgs 116-2017 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)»,per avere la Corte d’appello respinto il primo motivo di gravamerichiamando l’art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sebbene il d.lgs. n.116/2017 avesse ristretto la potestas iudicandi dei giudici onorari aipotesi tassative; ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata èinvalida perché la decisione di primo grado è stata resa da un magistratoonorario di fuori dei casi consentiti dal citato d.lgs., senza che l’art. 7-bisOrd.

Giud. possa “sanare” l’assegnazione in violazione di tali limiti;− il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c.;− con l’atto d’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, all’udienzadel 14 gennaio 2019, il giudice onorario (GOT) aveva disposto larimessione della causa al Presidente di Sezione per l’assegnazione a unmagistrato togato, sul presupposto che la controversia rientrasse traquelle escluse - da un precedente provvedimento organizzativo delPresidente del Tribunale di Fermo emesso in data 4 ottobre 2018 - dallacompetenza dei giudici onorari, in quanto vedeva coinvolto un avvocatocome parte;− l’appellante aveva però rilevato che solo con l’ordinanza del 30giugno 2020, resa all’esito di trattazione scritta, il giudice di primo gradoaveva dato atto della revoca, da parte del Presidente del Tribunale (indata 4 marzo 2020), del suddetto provvedimento e, secondo la Moccia,tale revoca avrebbe dovuto essere comunicata alle parti, le quali, oveinformate, avrebbero potuto sollevare tempestivamente la questione dicompetenza dinanzi al collegio o in altra sede;− rispetto a tale censura la Corte d’appello ha così argomentato: «Indisparte l’efficacia e la necessità di notificare il decreto del Presidente del4 marzo 2020, a norma dell’art. 7 bis primo comma dell’OrdinamentoNumero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026Giudiziario “La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvoil possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità deiprovvedimenti adottati.”.

Quest’ultimo rilievo è sufficiente a giustificareil rigetto del motivo.»;− a fronte di tale motivazione [OSCURATO:PERSONA] deduce in questa sedeun preteso vizio di costituzione del giudice di primo grado per violazionedelle norme del d.lgs. n. 116 del 2017;− tuttavia, per come dedotta, la censura - che rivendica l’operativitàdella disciplina degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 116 del 2017 e, dunque,l’impossibilità di attribuire specifiche funzioni al giudice onorario (conconseguente irrilevanza dell’art. 7-bis Ord.

Giudiziario su cui si basa lasentenza impugnata) - è inidonea a giustificare l’assunto in iuredell’esistenza di una violazione dell’art. 158 c.p.c.;− infatti, il motivo non è specifico perché omette completamente dispiegare le ragioni per le quali l’esercizio delle funzioni da parte delgiudice onorario di primo grado sarebbe stato soggetto alla disciplinadell’art. 10 e non alle eccezioni emergenti dall’art. 11 del citato d.lgs. n.116 del 2017;− il motivo vorrebbe sostenere la censura solo tramite il richiamo alledisposizioni della menzionata disciplina legislativa, ma senza spiegarecome e perché, in ipotesi, queste sarebbero state violate;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− all’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna dellaricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese di questogiudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicatanel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di questogiudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre ad accessori di legge;condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA] le spese di questogiudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art. 86 c.p.c.,con domicilio digitale ex lege- controricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 233 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria della controricorrente [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendone la responsabilità professionaledel convenuto e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,quantificati in euro 147.020,56;- [OSCURATO:PERSONA] si costituiva resistendo alla pretesa sia nell’an sia nelquantum e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la suacompagnia assicuratrice;- veniva, quindi, chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]., che sicostituiva nel giudizio;- con la sentenza n. 363 del 20 ottobre 2020, il Tribunale di Fermorespingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e poneva a suocarico le spese di lite;- l’originaria attrice proponeva appello, sollevando (per quanto quirileva) una questione preliminare relativa alla dedottaincompetenza/invalidità della decisione di primo grado, in ragionedell’asserita irregolare assegnazione del fascicolo a un giudice onorario;- la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 233 dell’8 febbraio2024, rigettava integralmente l’impugnazione; in particolare, sullaquestione preliminare, la Corte d’appello riteneva decisivo il rilievosecondo cui, ai sensi dell’art. 7-bis dell’[OSCURATO:PERSONA], laviolazione dei criteri tabellari di assegnazione degli affari non determina«in nessun caso» la nullità dei provvedimenti adottati;- avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, affidato a un unico motivo;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] resistevano con distinticontroricorsi;- [OSCURATO:SOCIETA] depositava memoria ex art. 380-bis.1, primocomma, c.p.c.;Numero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026CONSIDERATO CHE:− col suo unico motivo la ricorrente deduce la «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 158 cod. proc. civ., 10 commi 11 e 12 e art. 11comma 1 del dlgs 116-2017 (in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.)»,per avere la Corte d’appello respinto il primo motivo di gravamerichiamando l’art. 7-bis del r.d. n. 12 del 1941, sebbene il d.lgs. n.116/2017 avesse ristretto la potestas iudicandi dei giudici onorari aipotesi tassative; ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata èinvalida perché la decisione di primo grado è stata resa da un magistratoonorario di fuori dei casi consentiti dal citato d.lgs., senza che l’art. 7-bisOrd. Giud. possa “sanare” l’assegnazione in violazione di tali limiti;− il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366, primocomma, n. 4, c.p.c.;− con l’atto d’appello [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che, all’udienzadel 14 gennaio 2019, il giudice onorario (GOT) aveva disposto larimessione della causa al Presidente di Sezione per l’assegnazione a unmagistrato togato, sul presupposto che la controversia rientrasse traquelle escluse - da un precedente provvedimento organizzativo delPresidente del Tribunale di Fermo emesso in data 4 ottobre 2018 - dallacompetenza dei giudici onorari, in quanto vedeva coinvolto un avvocatocome parte;− l’appellante aveva però rilevato che solo con l’ordinanza del 30giugno 2020, resa all’esito di trattazione scritta, il giudice di primo gradoaveva dato atto della revoca, da parte del Presidente del Tribunale (indata 4 marzo 2020), del suddetto provvedimento e, secondo la Moccia,tale revoca avrebbe dovuto essere comunicata alle parti, le quali, oveinformate, avrebbero potuto sollevare tempestivamente la questione dicompetenza dinanzi al collegio o in altra sede;− rispetto a tale censura la Corte d’appello ha così argomentato: «Indisparte l’efficacia e la necessità di notificare il decreto del Presidente del4 marzo 2020, a norma dell’art. 7 bis primo comma dell’OrdinamentoNumero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026Giudiziario “La violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvoil possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità deiprovvedimenti adottati.”. Quest’ultimo rilievo è sufficiente a giustificareil rigetto del motivo.»;− a fronte di tale motivazione [OSCURATO:PERSONA] deduce in questa sedeun preteso vizio di costituzione del giudice di primo grado per violazionedelle norme del d.lgs. n. 116 del 2017;− tuttavia, per come dedotta, la censura - che rivendica l’operativitàdella disciplina degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 116 del 2017 e, dunque,l’impossibilità di attribuire specifiche funzioni al giudice onorario (conconseguente irrilevanza dell’art. 7-bis Ord. Giudiziario su cui si basa lasentenza impugnata) - è inidonea a giustificare l’assunto in iuredell’esistenza di una violazione dell’art. 158 c.p.c.;− infatti, il motivo non è specifico perché omette completamente dispiegare le ragioni per le quali l’esercizio delle funzioni da parte delgiudice onorario di primo grado sarebbe stato soggetto alla disciplinadell’art. 10 e non alle eccezioni emergenti dall’art. 11 del citato d.lgs. n.116 del 2017;− il motivo vorrebbe sostenere la censura solo tramite il richiamo alledisposizioni della menzionata disciplina legislativa, ma senza spiegarecome e perché, in ipotesi, queste sarebbero state violate;− in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;− all’inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna dellaricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese di questogiudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicatanel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;Numero registro generale 10670/2024Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 18622/2026Data pubblicazione 08/06/2026p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di questogiudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre ad accessori di legge;condanna la ricorrente a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA] le spese di questogiudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 peresborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, qualora dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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