CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03270/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTAGIRONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustrando i motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal G.U.P. del Tribunale di Caltagirone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all'art. 73, co. 1 T.U. Stup., condannandolo alla pena ritenuta equa. La Corte distrettuale ha infatti escluso la continuazione tra più reati, avendo ritenuto unico il delitto ascrivibile all'imputato, e di conseguenza ha ridotto la pena originariamente inflitta. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado l'imputato a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con un primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione, per aver la Corte di appello ricavato la responsabilità del ricorrente unicamente dalla relazione di servizio dei carabinieri e dalle sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni vicini di casa del medesimo. Per il ricorrente le risultanze processuali non sono sufficienti a rendere provata la penale responsabilità del medesimo, il quale si è dichiarato estraneo ai fatti contestatigli, tento conto che la sostanza stupefacente non è stata rinvenuta in un luogo di pertinenza del Malgioglio né tantomeno in luoghi di sua esclusiva proprietà. Infatti, non vi è prova che il quad parcheggiato lungo la pubblica via, privo di chiusure di sicurezza, nel quale è stato rinvenuto dello stupefacente, fosse di proprietà del ricorrente o che questi ne fosse l'utilizzatore principale o esclusivo o che egli avesse riposto la sostanza nell'alloggiamento interno del veicolo, parcheggiato innanzi alla sua abitazione, nella quale era ristretto agli arresti domiciliari. La Corte di appello ha sostanzialmente operato per presunzioni a partire da tale dato ma nel processo penale non è possibile operare su presunzioni. Anche la sostanza rinvenuta all'interno di un contenitore di rifiuti collocato nei pressi di un'abitazione confinante con quella dell'odierno ricorrente non può essere attribuita al medesimo perché quell'abitazione risulta disabitata; è quindi illogica la motivazione della Corte che la riconduce al Malgioglio. Per la Corte non è razionalmente credibile che altre persone abbiano potuto nascondere un ingente quantitativo di sostanza stupefacente in un luogo fuori della loro disponibilità e facilmente raggiungibile da chiunque; quindi, è manifestamente illogico ritenere che fu il Malgioglio a nascondere lo stupefacente, trattandosi di beni comunque fuori dal suo continuo assiduo controllo e della sua immediata disponibilità, in quanto posti lungo la pubblica via. La Corte di appello non ha considerato che in sede di perquisizione dell'abitazione del Malgioglio non è stata rinvenuta né sostanza da taglio né materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente; è stato rinvenuto un bilancino di precisione ma questo da solo non può costituire prova di una destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente; così pure il denaro rinvenuto non può essere ritenuto con assoluta certezza provento di spaccio. Sotto diverso profilo l'esponente rileva che non è in alcun modo emersa una volontà dell'odierno ricorrente di mantenere il possesso della sostanza, che peraltro non possedeva direttamente per quanto si è già esposto. 2.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio della motivazione in rapporto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva qualificata. Quanto al primo punto, il Malgioglio ha sempre tenuto un comportamento processuale assolutamente corretto e collaborativo, non potendo attribuirsi la responsabilità della sostanza stupefacente non essendone il proprietario. Quanto al secondo profilo, la particolarità della vicenda, i luoghi in cui è stata rinvenuta la sostanza, fuori dal controllo e dalla disponibilità immediata del ricorrente, avrebbero dovuto condurre il decidente ad escludere la contestata recidiva o quantomeno a considerarla equivalente alle concorrenti attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In considerazione del tenore dei rilievi difensivi occorre rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciché, Rv. 262948). 1.2. Le affermazioni del ricorrente si concretizzano in giudizi di insufficienza della prova, ovvero nella prospettazione di una alternativa valutazione dei materiali probatori, mentre sono assenti censure che evidenzino taluno dei vizi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, secondo le previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen. Il tema della riferibilità al Malgioglio del quad e del suo contenuto, così come dello stupefacente rinvenuto nei pressi di un vicino edificio, è stato svolto dalla Corte di appello non già facendo uso di presunzioni — ovvero di congetture - ma di massime di esperienze. Le quali sono sindacabili in questa sede solo se non sono realmente tali, ovvero non sono "giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze ma autonomi da esse, e valevoli per nuovi casi", perché in realtà si è fatto ricorso ad ipotesi non fondate sulrid quod plerumque accidit" e, quindi, insuscettibili di verifica empirica (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Rv. 277312). Né giova al ricorrente una critica della motivazione che ne frammenti il giudizio, rappresentando una inidoneità probatoria dei singoli elementi di convincimento. Si verte in tema di prova critica, sicchè, in disparte il caso dell'affermazione della sussistenza di elementi indiziari in realtà inesistenti e della negazione di simili elementi invece acquisiti al giudizio, il sindacato di questa Corte è nuovamente limitato alla verifica della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non, anche, un nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Rv. 258677). In conclusione, il primo motivo è, insieme, non consentito e manifestamente infondato.1.3. Quanto al secondo motivo, esso è manifestamente infondato. In primo luogo, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione). Quanto al rilievo che attinge il riconoscimento della recidiva, esso è fondato su argomenti non pertinenti rispetto alle ragioni fondanti l'istituto e si risolve in una immotivata asserzione di 'possibilità' di diverso giudizio. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore de