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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00403/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 maggio 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza di condanna ad anni trenta di reclusione pronunciata del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 31 gennaio 2022, irrevocabile il 25 settembre 2024, per il reato di omicidio e quelli, oggetto di tre distinte sentenze, emesse dalla Corte di appello di Catania e della Corte di Assise di appello di Catania, già considerati tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. 2.Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che non si ravvisano in fatto elementi dai quali poter ragionevolmente sostenere che l’omicidio, commesso nel 2001, sia stato programmato prima della commissione del primo fatto e ciò considerati, da una parte, il fatto che non è stato accertato il movente dello stesso e la parziale disomogeneità con alcune delle altre condotte e, dall’altra, il lungo lasso temporale in cui i reati, antecedenti e successivi, sono stati commessi. 3.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che le considerazioni esposte sarebbero generiche in quanto l’omicidio è stato commesso con “modalità mafiose” e questo lo inserirebbe nel medesimo contesto che ha caratterizzato e determinato la commissione di tutti gli altri reati.

Sotto tale profilo, d’altro canto, non avrebbe rilievo l’affermazione per cui tale conclusione sarebbe esclusa dal mancato accertamento del movente in quanto, a ben vedere, pure peraltro non dovendo essere l’istante a doverlo dimostrare, si deve rilevare che tutti i possibili moventi sono comunque riconducibili al contesto mafioso in cui il ricorrente era inserito.

Più in generale e dirimente, peraltro, sarebbe il fatto che l’esistenza del vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. sarebbe già stata riconosciuta dal giudice di merito che nel corso del processo ha rigettato la richiesta solo perché in tale fase l’imputato, ora ricorrente, non avrebbe avuto alcuna conseguenza favorevole.

Elemento questo, peraltro, pure evidenziato nell’istanza con cui il giudice dell’esecuzione non si è confrontato, tanto che anche su tale punto la motivazione sarebbe inesistente.

4. In data 8 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. anche con riferimento al fatto che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto nella sostanza la sussistenza dell’istituto che non era stato applicato solo per carenza di interesse.

La doglianza è manifestamente infondata.

2.1. L’art. 671 cod. proc. pen. prevede espressamente che il condannato e il pubblico ministero possono richiedere e, conseguentemente, che il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato “sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice delle cognizione”.

A fronte di tale chiaro dettato normativo la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che «l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti» (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993 – 01; Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, P.g. in proc.

Zerbetto, Rv. 230171 – 01; Sez. 2, n. 50155 del 16/11/2004, Minicucci, Rv. 230602 – 01; Sez. 3, n. 11641 del 12/11/1997, Franceschinis, Rv. 209708 – 01; Sez. 3, n. 10478 del 27/04/1994, Alessandrini, Rv. 200377 - 01).

In una corretta prospettiva interpretativa la ragione per cui il giudice della cognizione ha respinto la richiesta non assume alcun rilievo e il diniego sul punto, quale che ne siano le ragioni o anche se implicito, deve essere oggetto di specifica impugnazione nella fase di merito.

La richiesta, pertanto, può essere proposta per la prima volta al giudice dell’esecuzione solo quando questa non sia già stata espressamente proposta nel corso del processo e il giudice non si sia direttamente pronunciato in merito alla stessa (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 – 01).

2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nello stesso atto di ricorso, la richiesta di applicare la disciplina della continuazione era già stata avanzata nel corso del processo al giudice di primo grado che l’ha rigettata.

Al di là e a prescindere delle considerazioni esposte dal giudice della cognizione a fondamento del diniego (la cui statuizione sul punto non risulta essere stata oggetto di impugnazione), la medesima istanza non può pertanto essere proposta ora in fase di esecuzione e ciò, senza che assumano alcun rilievo le diverse considerazioni esposte sul punto dal giudice dell’esecuzione, rende in ogni caso inammissibile l’attuale impugnazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catania, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 13 maggio 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza di condanna ad anni trenta di reclusione pronunciata del [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania il 31 gennaio 2022, irrevocabile il 25 settembre 2024, per il reato di omicidio e quelli, oggetto di tre distinte sentenze, emesse dalla Corte di appello di Catania e della Corte di Assise di appello di Catania, già considerati tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. 2.Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che non si ravvisano in fatto elementi dai quali poter ragionevolmente sostenere che l’omicidio, commesso nel 2001, sia stato programmato prima della commissione del primo fatto e ciò considerati, da una parte, il fatto che non è stato accertato il movente dello stesso e la parziale disomogeneità con alcune delle altre condotte e, dall’altra, il lungo lasso temporale in cui i reati, antecedenti e successivi, sono stati commessi. 3.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che le considerazioni esposte sarebbero generiche in quanto l’omicidio è stato commesso con “modalità mafiose” e questo lo inserirebbe nel medesimo contesto che ha caratterizzato e determinato la commissione di tutti gli altri reati. Sotto tale profilo, d’altro canto, non avrebbe rilievo l’affermazione per cui tale conclusione sarebbe esclusa dal mancato accertamento del movente in quanto, a ben vedere, pure peraltro non dovendo essere l’istante a doverlo dimostrare, si deve rilevare che tutti i possibili moventi sono comunque riconducibili al contesto mafioso in cui il ricorrente era inserito. Più in generale e dirimente, peraltro, sarebbe il fatto che l’esistenza del vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. sarebbe già stata riconosciuta dal giudice di merito che nel corso del processo ha rigettato la richiesta solo perché in tale fase l’imputato, ora ricorrente, non avrebbe avuto alcuna conseguenza favorevole. Elemento questo, peraltro, pure evidenziato nell’istanza con cui il giudice dell’esecuzione non si è confrontato, tanto che anche su tale punto la motivazione sarebbe inesistente. 4. In data 8 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. anche con riferimento al fatto che il giudice della cognizione aveva già riconosciuto nella sostanza la sussistenza dell’istituto che non era stato applicato solo per carenza di interesse. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. L’art. 671 cod. proc. pen. prevede espressamente che il condannato e il pubblico ministero possono richiedere e, conseguentemente, che il giudice dell’esecuzione può applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato “sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice delle cognizione”. A fronte di tale chiaro dettato normativo la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato che «l'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti» (Sez. 4, n. 10113 del 21/02/2012, Rahem, Rv. 251993 – 01; Sez. 1, n. 48512 del 18/11/2004, P.g. in proc. Zerbetto, Rv. 230171 – 01; Sez. 2, n. 50155 del 16/11/2004, Minicucci, Rv. 230602 – 01; Sez. 3, n. 11641 del 12/11/1997, Franceschinis, Rv. 209708 – 01; Sez. 3, n. 10478 del 27/04/1994, Alessandrini, Rv. 200377 - 01). In una corretta prospettiva interpretativa la ragione per cui il giudice della cognizione ha respinto la richiesta non assume alcun rilievo e il diniego sul punto, quale che ne siano le ragioni o anche se implicito, deve essere oggetto di specifica impugnazione nella fase di merito. La richiesta, pertanto, può essere proposta per la prima volta al giudice dell’esecuzione solo quando questa non sia già stata espressamente proposta nel corso del processo e il giudice non si sia direttamente pronunciato in merito alla stessa (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, Domokos, Rv. 265251 – 01). 2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nello stesso atto di ricorso, la richiesta di applicare la disciplina della continuazione era già stata avanzata nel corso del processo al giudice di primo grado che l’ha rigettata. Al di là e a prescindere delle considerazioni esposte dal giudice della cognizione a fondamento del diniego (la cui statuizione sul punto non risulta essere stata oggetto di impugnazione), la medesima istanza non può pertanto essere proposta ora in fase di esecuzione e ciò, senza che assumano alcun rilievo le diverse considerazioni esposte sul punto dal giudice dell’esecuzione, rende in ogni caso inammissibile l’attuale impugnazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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