CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 03613/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 12/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca resa in data 22/03/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 640 e 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e di cui agli artt. 494, 61 n. 2 cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione. Premesso che l'istanza della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], di rinvio dell'odierna udienza per impossibilità di accedere agli atti in ragione della difficoltà di contattare il precedente difensore deve essere disattesa seguendo l'attuale procedimento il rito della camera di consiglio non partecipata considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui non ha ritenuto condivisibile la prospettazione della condotta nell'ipotesi più lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen. (considerato l'importo non minimale degli assegni ed il danno complessivo arrecato), così fornendo esaustiva ed articolata risposta alle doglianze difensive]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 Il