CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15novembre 2024 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di condanna per il reato di evasione, emessa dal Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena finale inflitta in mesi tree giorni diciassette di reclusione. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-biscod. p en . tenuto conto del fatto che il ricorrente si ècostituito in carcere in quanto cacciato dal domicilio coatto e non può essergli ascritto il mancato trattenimento nella casa circondariale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente argomentato dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata ha negato la causa di non punibilità senza considerare se le peculiarità del caso concreto fossero o meno espressive di una minima offensività del fatto, sulla base del solo dato relativo alla inosservanza delle prescrizioni, ovvero, in buona sostanza, del medesimo presupposto su cui si fonda il giudizio di responsabilità. Così facendo, ha di fatto escluso in radice l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ad ogni fattispecie di evasione e ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo la quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-biscod. pen., è applicabile al reato di evasione, a condizione che la fattispecie concreta, all'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata da un'offensività minima (cfr., da utimo, Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Rv. 283731). 2. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicabilità nella fattispecie concreta della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di napoli. Così decisoil 12 maggio 2 025 Il