Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12481/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3387/2024 depositatail 24/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, nelle more del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta, la parte ha dichiarato di aderirealla proposta e ha chiesto la estinzione del processo per rinuncia agli attidel ricorso;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in mancanzadell’accettazione della controparte, deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 9411/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 12481/2026Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3387/2024 depositatail 24/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che, nelle more del termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta, la parte ha dichiarato di aderirealla proposta e ha chiesto la estinzione del processo per rinuncia agli attidel ricorso;Ritenuto, pertanto, che deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., in mancanzadell’accettazione della controparte, deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;Numero registro generale 9411/2025Numero sezionale 394/2026Numero di raccolta generale 12481/2026Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 30/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris