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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32058/2023

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el.

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9159/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Pec:[OSCURATO:EMAIL], con domi- cilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via XXIV Maggio, n. 43 c/o Chiomenti studio legale; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.5279/9/2015 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta in data 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 5279/9/2015 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riuniva e acco glieva gli appell i proposti dall’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della Commis- sione tributaria provinciale di Roma n n . 1 1641 , 11636, 11629/45/2014, le qual i accoglievano i ricors i introduttivi propost i dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante e socio di maggioranza.

2. Le riprese traevano origine da attività ispettiva , accessi domiciliari ed accertamenti bancarida cui emergevano operazioni “ extra conto ” sulla base delle risultanze dell'archivio unico informatico degli inter- mediari bancari.

Sulla scorta di tali elementi probatori , trasfusi nel PVC,veniva così accertata in capo alla società la sussistenza di ricavi non dichiarati per le annualità 2004-2006.L’Agenzia notificava quindi alla società tre avvisi di accertamentoper maggiori IRES-IRAP-IVA ed accessori: con riferimento all'annualità 2004 l’ avviso n.

RCK03T300386/2009, anto al l'annualità 2005 l’avviso n.

RCK03T300388/2009e, con riferimento all'annualità 2006 , l’avviso n.

RCK03T300389/2009). 3.Dal momento che la società veniva identificata quale società a ri- stretta base sociale, l’Amministrazione successivamente imputa va ai soci pro quota il maggior reddito accertato alla stessa,provvedendo a rettificare anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale socio a l 90% della [OSCURATO:SOCIETA].

Per l’effetto,nei confronti del Pastorello venivano notificati gli avvis i di accertamento parzial e n n .

RCK01T300631/2009, RCK01T300633/2009 e RCK01T300634/2009 per maggiore IRPEF e accessori con riferimento alle predette annua- lità. 4.Con tre sentenze parallele di contenuto omogeneo, il giudice di prime cure,riunita per ciascuna delle tre annualità oggetto di accer- tamento la coppia costituita dal ricors o propost o dalla società e da quello d e l socio, ritenevano illegittim o l'operato dell' Agenzia sia quanto all'acquisizione delle operazioni extra conto antecedenti al 10 gennaio 2006, sia quanto all'utilizzo dei dati ai fini degli accertamenti presuntivie annullavano le riprese. 5.Il giudice d’appello riuniva gli appelli proposti dall'Amministrazione finanziaria e li accoglieva.

Nel dettaglio,con riguardo alla legittimità delle modalità di accertamento delle operazioni extra conto, la CTR operava la seguente distinzione: « in relazione ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2006 l'Ufficio, al fine di svolgere le indicate indagini fi- nanziarie, in forza dell'art. 2 comma 14-ter d.l. 203/2005 poteva ac- quisire ed utilizzare solo le informazioni relative ad operazioni che su- perassero il limite quantitativo di euro 12.500,00.

Viceversa , per le operazioni successive al 10 gennaio 2006 si prescinde da ogni limite quantitativo».

5.1. Quale ulterioreconseguenza, quanto alle annualità 2004 e 2005 oggetto di ripresa, la CTR stabiliva che : « non può condividersi il convincimento espresso dal primo giudice (…) v a al contrario affer- mato che i recuperi a tassazione sono validamente fondati anche su informazioni e dati relativi ad operazioni finanziarie di valore supe- riore ad euro 12.500,00, che come tali potevano essere le g ittima- mente acquisite dall'Ufficio».

Così il giudice concludeva che «ferma la legittimità degli accertamenti in esame, ma avendo l'Ufficio preso in considerazione anche le informazioni per le operazioni finanziarie infe- riori al limite sopra ricordato, l'Ufficio stesso dovrà rideterminare la pretesa impositiva stralciando le operazionifinanziarie di importo in- feriore ad euro 12.500,00 » e, una volta rideterminata la pretesa im- positiva nei confronti della società, quanto alla persona fisica « dovrà essere riconsiderata anche la pretesa impositiva rivoltaal socio (…) che deteneva il 90% della componente azionaria».

5.2. Con riferimento all'annualità 2006, oggetto della sentenza CTP n. 11629/45/2014, il giudice d’appello così decideva: «l'appello dell'Uf- ficio merita integrale accoglimento»potendo l'Ufficio, dal 10 gennaio 2006 «acquisire ogni informazione sulle operazioni finanziarie, a prescindere dal loro singolo valore». 6.I contribuent i ricorr ono per cassazione per sette motiv i , cui replica l’Agenzia con controricorso.

Considerato che: 7.Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. – deduce la nullità della sentenza impu- gnata per error in procedendo, ai sensi dell'alt 156 cod. proc. civ. , per violazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 118 disp.att. cod. proc. civ., pernon corrispondenza tra parte motiva e dispositivo. 8.Con il secondo motivo i ricorrent i – ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. –prospettano la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n.546/92 per aver la CTR ritenuto che «gli appelli pro- posti dall'Ufficio, della cui ammissibilità non è dato dubitare, meritano accoglimento sia pure con diversità di presupposti e di effetti», men- tre l’Agenzia non avrebbe assolto l'onere di specificare i motivi di appello, i quali avrebbero dovuto essere considerati inammissibili. 9.Il terzo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 comma 1, nn. 2) e 7) del d.P.R. n.600/73 con riferimentoall'applica- zione dell'art. 2, comma 14 - ter, l egge 248/2005 , per aver la CTR erroneamente ritenuto che fosse legittimo l'operato dell'Agenzia, la quale harichiesto agli intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con la società per le operazioni “extra conto”, seppure limitatamentealle operazioni eccedenti la soglia di euro12.500,00 per le annualità 2004 e 2005 .

Nel corpo della censurai ricorrenti evidenziano che tali informazioni sono state in modo organico inserite nell'ambito dell'Anagrafe dei rapporti di cui all'art. 7 del d.P.R. 605/1973 solo a decorrere dal 1° gennaio 2006, mediante l'art. 2, comma 14-ter, l. 248/2005, con il quale è stato previsto che, per i periodi d'imposta anteriori al 2006, le operazioni c.d. extra conto impiegabili ai fini degli accertamenti bancari fossero solo quelle transitate nell'archivio unico informativo e, quindi, in quanto tali necessariamente di valore superiore ad euro 12.500,00, costituendo tale importo la soglia minima di rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio ai sensi della normativa pro tem- pore vigente.Da ciò parte ricorrente deduce che non avrebbero po- tuto essere comunicate né essere utilizzate le operazioni “extra conto”poste in essere in data anteriore al 10 gennaio 2006 se non transitate nell'AUI,e neppure le operazioni “extra conto” poste in es- sere in data successiva al 10 gennaio 2006 e registrate nell'AUI (o, comunque, in database differenti dall'Anagrafe dei rapporti) doven- dosi fare riferimento a fini ispettivi esclusivamente a tali dati. 10.Il quarto motivo, sempre ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura con riferimento all’annualità 2006 la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. 600/73, con riferimento all'art. 7, comma 6, del d.P.R. 605/73 e prospetta l'ille- gittimo utilizzo dei dati contenuti nell'AUI ai fini del procedimento di accertamento presuntivo. 11.Con il quinto motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deducela v iolazione e falsa applicazione dell'articolo 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/73 da parte dellasentenza impugnata, avendo questa considerato "validamente fondati" i recuperi a tassazione dell'Amministrazione finanziaria, basati sudati asseritamente illegit- timamente acquisiti per le operazioni extra conto anteriori al 1° gen- naio 2006, differenti da quelli transitati nell'AUI,nonché su informa- zioni per le operazioni “extra conto”successive al 1° gennaio 2006 duplicative delle medesime operazioni in quanto derivanti non solo dall'Anagrafe dei rapporti,ma anche da dati inseriti nell'AUI. 12.Con il sesto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la persona fisica prospetta laviolazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 cod. civ. e ss., in tema di ripartizione dell'o- nere probatorio in sede accertativain ragione della ristretta base par- tecipativa della stessa, assunto ritenuto dal contribuente di per sé generico e non idoneo a fondare presunzioni, non essendo corrobo- rato da alcun genere di approfondimento accertativo da parte dell'Uf- ficio. 13.Il settimo motivo, articolato ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta anche la violazione e falsa applicazione dell'art.47 del T U.I.R. e dell'a r t . 67 del d .P.R. 600/73 , per e rronea applicazione del regime fiscale dei redditi di capitale asseritamente conseguiti dall'odierno resistente.Nel corpo della censura si deduce che il reddito complessivo del Pastorello sarebbe statoassoggettato per l'intero all'applicazione delle ordinarie aliquote di cui all'art. 11 del T.U.I.R. e dunque, secondo il contribuente, il reddito da parteci- pazione societaria avrebbe dovuto, se del caso, concorrere a tassa- zione per il solo 40% così come previsto dall'art. 47, comma 1,del T.U.I.R.. 14.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non sussistono i presupposti per la deci- sione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., essendo già stata fissata un’udienza pubblica tematica sulla que- stione di fondo controversa c on riferimento al le presunzioni discen- denti dalla ristretta base partecipativadella società.

Ritenuto per tale ragione di dover rimettere anche il presente ricorso alla pubblica u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 9159/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Pec:[OSCURATO:EMAIL], con domi- cilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Via XXIV Maggio, n. 43 c/o Chiomenti studio legale; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -controricorrente - proposto avverso la sentenza n.5279/9/2015 della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta in data 13/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 5279/9/2015 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] riuniva e acco glieva gli appell i proposti dall’Agenzia delle Entrateavverso l e sentenz e della Commis- sione tributaria provinciale di Roma n n . 1 1641 , 11636, 11629/45/2014, le qual i accoglievano i ricors i introduttivi propost i dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante e socio di maggioranza. 2. Le riprese traevano origine da attività ispettiva , accessi domiciliari ed accertamenti bancarida cui emergevano operazioni “ extra conto ” sulla base delle risultanze dell'archivio unico informatico degli inter- mediari bancari. Sulla scorta di tali elementi probatori , trasfusi nel PVC,veniva così accertata in capo alla società la sussistenza di ricavi non dichiarati per le annualità 2004-2006.L’Agenzia notificava quindi alla società tre avvisi di accertamentoper maggiori IRES-IRAP-IVA ed accessori: con riferimento all'annualità 2004 l’ avviso n. RCK03T300386/2009, anto al l'annualità 2005 l’avviso n. RCK03T300388/2009e, con riferimento all'annualità 2006 , l’avviso n. RCK03T300389/2009). 3.Dal momento che la società veniva identificata quale società a ri- stretta base sociale, l’Amministrazione successivamente imputa va ai soci pro quota il maggior reddito accertato alla stessa,provvedendo a rettificare anche la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale socio a l 90% della [OSCURATO:SOCIETA]. Per l’effetto,nei confronti del Pastorello venivano notificati gli avvis i di accertamento parzial e n n . RCK01T300631/2009, RCK01T300633/2009 e RCK01T300634/2009 per maggiore IRPEF e accessori con riferimento alle predette annua- lità. 4.Con tre sentenze parallele di contenuto omogeneo, il giudice di prime cure,riunita per ciascuna delle tre annualità oggetto di accer- tamento la coppia costituita dal ricors o propost o dalla società e da quello d e l socio, ritenevano illegittim o l'operato dell' Agenzia sia quanto all'acquisizione delle operazioni extra conto antecedenti al 10 gennaio 2006, sia quanto all'utilizzo dei dati ai fini degli accertamenti presuntivie annullavano le riprese. 5.Il giudice d’appello riuniva gli appelli proposti dall'Amministrazione finanziaria e li accoglieva. Nel dettaglio,con riguardo alla legittimità delle modalità di accertamento delle operazioni extra conto, la CTR operava la seguente distinzione: « in relazione ai periodi antecedenti al 1° gennaio 2006 l'Ufficio, al fine di svolgere le indicate indagini fi- nanziarie, in forza dell'art. 2 comma 14-ter d.l. 203/2005 poteva ac- quisire ed utilizzare solo le informazioni relative ad operazioni che su- perassero il limite quantitativo di euro 12.500,00. Viceversa , per le operazioni successive al 10 gennaio 2006 si prescinde da ogni limite quantitativo». 5.1. Quale ulterioreconseguenza, quanto alle annualità 2004 e 2005 oggetto di ripresa, la CTR stabiliva che : « non può condividersi il convincimento espresso dal primo giudice (…) v a al contrario affer- mato che i recuperi a tassazione sono validamente fondati anche su informazioni e dati relativi ad operazioni finanziarie di valore supe- riore ad euro 12.500,00, che come tali potevano essere le g ittima- mente acquisite dall'Ufficio». Così il giudice concludeva che «ferma la legittimità degli accertamenti in esame, ma avendo l'Ufficio preso in considerazione anche le informazioni per le operazioni finanziarie infe- riori al limite sopra ricordato, l'Ufficio stesso dovrà rideterminare la pretesa impositiva stralciando le operazionifinanziarie di importo in- feriore ad euro 12.500,00 » e, una volta rideterminata la pretesa im- positiva nei confronti della società, quanto alla persona fisica « dovrà essere riconsiderata anche la pretesa impositiva rivoltaal socio (…) che deteneva il 90% della componente azionaria». 5.2. Con riferimento all'annualità 2006, oggetto della sentenza CTP n. 11629/45/2014, il giudice d’appello così decideva: «l'appello dell'Uf- ficio merita integrale accoglimento»potendo l'Ufficio, dal 10 gennaio 2006 «acquisire ogni informazione sulle operazioni finanziarie, a prescindere dal loro singolo valore». 6.I contribuent i ricorr ono per cassazione per sette motiv i , cui replica l’Agenzia con controricorso. Considerato che: 7.Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.4cod. proc. civ. – deduce la nullità della sentenza impu- gnata per error in procedendo, ai sensi dell'alt 156 cod. proc. civ. , per violazione degli artt.132 cod. proc. civ. e 118 disp.att. cod. proc. civ., pernon corrispondenza tra parte motiva e dispositivo. 8.Con il secondo motivo i ricorrent i – ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. –prospettano la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n.546/92 per aver la CTR ritenuto che «gli appelli pro- posti dall'Ufficio, della cui ammissibilità non è dato dubitare, meritano accoglimento sia pure con diversità di presupposti e di effetti», men- tre l’Agenzia non avrebbe assolto l'onere di specificare i motivi di appello, i quali avrebbero dovuto essere considerati inammissibili. 9.Il terzo motivo, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 comma 1, nn. 2) e 7) del d.P.R. n.600/73 con riferimentoall'applica- zione dell'art. 2, comma 14 - ter, l egge 248/2005 , per aver la CTR erroneamente ritenuto che fosse legittimo l'operato dell'Agenzia, la quale harichiesto agli intermediari finanziari dati e notizie relative a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con la società per le operazioni “extra conto”, seppure limitatamentealle operazioni eccedenti la soglia di euro12.500,00 per le annualità 2004 e 2005 . Nel corpo della censurai ricorrenti evidenziano che tali informazioni sono state in modo organico inserite nell'ambito dell'Anagrafe dei rapporti di cui all'art. 7 del d.P.R. 605/1973 solo a decorrere dal 1° gennaio 2006, mediante l'art. 2, comma 14-ter, l. 248/2005, con il quale è stato previsto che, per i periodi d'imposta anteriori al 2006, le operazioni c.d. extra conto impiegabili ai fini degli accertamenti bancari fossero solo quelle transitate nell'archivio unico informativo e, quindi, in quanto tali necessariamente di valore superiore ad euro 12.500,00, costituendo tale importo la soglia minima di rilevanza ai fini della disciplina antiriciclaggio ai sensi della normativa pro tem- pore vigente.Da ciò parte ricorrente deduce che non avrebbero po- tuto essere comunicate né essere utilizzate le operazioni “extra conto”poste in essere in data anteriore al 10 gennaio 2006 se non transitate nell'AUI,e neppure le operazioni “extra conto” poste in es- sere in data successiva al 10 gennaio 2006 e registrate nell'AUI (o, comunque, in database differenti dall'Anagrafe dei rapporti) doven- dosi fare riferimento a fini ispettivi esclusivamente a tali dati. 10.Il quarto motivo, sempre ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura con riferimento all’annualità 2006 la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. 600/73, con riferimento all'art. 7, comma 6, del d.P.R. 605/73 e prospetta l'ille- gittimo utilizzo dei dati contenuti nell'AUI ai fini del procedimento di accertamento presuntivo. 11.Con il quinto motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., si deducela v iolazione e falsa applicazione dell'articolo 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/73 da parte dellasentenza impugnata, avendo questa considerato "validamente fondati" i recuperi a tassazione dell'Amministrazione finanziaria, basati sudati asseritamente illegit- timamente acquisiti per le operazioni extra conto anteriori al 1° gen- naio 2006, differenti da quelli transitati nell'AUI,nonché su informa- zioni per le operazioni “extra conto”successive al 1° gennaio 2006 duplicative delle medesime operazioni in quanto derivanti non solo dall'Anagrafe dei rapporti,ma anche da dati inseriti nell'AUI. 12.Con il sesto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., la persona fisica prospetta laviolazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2727 cod. civ. e ss., in tema di ripartizione dell'o- nere probatorio in sede accertativain ragione della ristretta base par- tecipativa della stessa, assunto ritenuto dal contribuente di per sé generico e non idoneo a fondare presunzioni, non essendo corrobo- rato da alcun genere di approfondimento accertativo da parte dell'Uf- ficio. 13.Il settimo motivo, articolato ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., lamenta anche la violazione e falsa applicazione dell'art.47 del T U.I.R. e dell'a r t . 67 del d .P.R. 600/73 , per e rronea applicazione del regime fiscale dei redditi di capitale asseritamente conseguiti dall'odierno resistente.Nel corpo della censura si deduce che il reddito complessivo del Pastorello sarebbe statoassoggettato per l'intero all'applicazione delle ordinarie aliquote di cui all'art. 11 del T.U.I.R. e dunque, secondo il contribuente, il reddito da parteci- pazione societaria avrebbe dovuto, se del caso, concorrere a tassa- zione per il solo 40% così come previsto dall'art. 47, comma 1,del T.U.I.R.. 14.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non sussistono i presupposti per la deci- sione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., essendo già stata fissata un’udienza pubblica tematica sulla que- stione di fondo controversa c on riferimento al le presunzioni discen- denti dalla ristretta base partecipativadella società. Ritenuto per tale ragione di dover rimettere anche il presente ricorso alla pubblica u
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