CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 13/02/2020, ha confermato la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa con rito abbreviato in data 18/01/2019, dal G.i.p. delò Tribunale di Rimini, con la quale ALBAMONTE Pietro e ALBAMONTE [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina aggravata loro ascritti in concorso. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite e, quanto al solo ALBAMONTE [OSCURATO:PERSONA], della recidiva qualificata a lui contestata. Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della corrispondente censura, avendo la Corte territoriale chiarito - senza alcuna confutazione da parte dei ricorrenti - che i motivi di appello riguardavano il solo trattamento sanzionatorio (cfr. Sul punto Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627, secondo la quale «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo»). Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dal certificato del casellario emerge infatti una condanna per rapina ad una pena detentiva anni due, mesi due di reclusione, con conseguente insussistenza dell'invocato effetto estintivo (cfr. art. 445, comma 1, cod. proc. pen.), mentre l'ulteriore condanna riportata dal ricorrente attiene a due episodi di furto. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 Il ConsiglIrstensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] OSITATA. CAN•ppLLERIA