CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 ottobre 2025
Cassazione n. 29913/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13138/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.5024/09/21 depositata i l 09/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 5024 / 09 / 21 del 09 / 11 /20 21 , la Commissione tributaria regionale de l Lazio (di seguito CTR) , adita in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 6429 del 06/03/2020, accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e respingeva l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Driveaway) avverso la sentenza n. 37/01/13della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Driveaway) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativaall’anno d’imposta 200 8 . 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso al fine di recuperare l’imposta indebitamente detratta e rimborsata alla società contribuente. 2.Driveaway impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.AE resisteva con controricorso. 4.Con decreto del 05/04/2025 questa Corte depositava proposta di definizione anticipata della controversia, opposta dal contribuente con istanza del 18/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rilevato che le parti hanno stipulato un accordo conciliativo, come si evince dalla documentazione prodotta, sicché va senz’altro dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spes