CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2021
Cassazione n. 35934/2021
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16474-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 106, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrente - 2021 contro 1797 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA t9\. E.GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 258/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 06/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte osserva La Corte d'appello di Messina, accolta l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò «annullabili» le delibere assembleari del [OSCURATO:PERSONA]. 180, Messina, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 28/6/2012. [OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la prima delibera per non essere stato convocato e la seconda per essere stati ratificati i lavori di rifacimento del tetto deliberati nella precedente riunione assembleare, viziata per la ragione che s'è detta. A dispetto di quel che aveva reputato il primo giudice la Corte peloritana afferma non essere venuta meno la materia del contendere, in quanto la delibera del 28 giugno 2012, pur regolarmente convocata l'assemblea, non aveva deliberato sugli stessi argomenti posti all'ordine del giorno della riunione del 22 giugno 2009, essendosi limitata a sanare il vizio formale. La riprova che non fossero venute meno le ragioni di contrasto tra il Condomino appellante e il Condominio si ricavava dalla circostanza che anche una ancor successiva delibera del 5/3/2013 era stata impugnata dal Bonanno in separato giudizio. Sulla base di tale quadro fattuale non ricorreva affatto l'ipotesi della cessazione della materia del contendere che, com'è ovvio, richiede che tutte le parti litiganti, si rivolgano al giudice, con conformi conclusioni, chiedendo la pronuncia in parola. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la statuizione d'appello sulla base di tre motivi e l'intimato resiste con controricorso. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2377, co. 8, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile. La doglianza si incentra esclusivamente sul contenuto della delibera del 2013, la quale è estranea al presente giudizio e sottoposta ad altro vaglio giudiziale. Inoltre, adduce a dimostrazione del soddisfatto interesse del Bonanno il contenuto di dichiarazioni scritte che quest'ultimo avrebbe fatto allegare agli atti di quest'ultima riunione assembleare, in questa sede non conoscibili. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 1336 [rectius: 1136] cod. civ., addebitando alla sentenza d'appello di avere erroneamente annullato la delibera del 28/6/2012 anche per non essere «stati indicati i millesimi dei condomini intervenuti e votanti» -il che, secondo il ragionamento del Giudice, non avrebbe permesso di verificare la sussistenza del quorum- resta assorbito (assorbimento improprio) dalla declaratoria d'inammissibilità del primo, che lascia indenne una delle due ratio autonomamente poste a sostegno della pronuncia d'annullamento. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente prospetta violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., per essere stato condannato alle spese, è privo di attitudine censuratoria, risolvendosi nell'auspicio di un favorevole riparto delle spese conseguito all'accoglimento del ricorso. Siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]