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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08288/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CU 06A avverso la sentenza del 08/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CU 06A avverso la sentenza del 08/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO/ dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di sei mesi di reclusione e tremila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023 ere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 08288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris