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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 30371/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29581-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a d al l’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 307/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/06/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.11.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Perugia, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi di proprietà delle parti ed il risarcimento del danno conseguente dall’utilizzazione, da parte dei convenuti, dell’area scoperta antistante alle rispettive proprietà per parcheggiarvi le loro vetture.

Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo di essere titolari esclusivi dell’area oggetto di causa, sulla quale l’attrice aveva soltanto una servitù di passaggio per accedere alla sua proprietà ed all’annesso garage.

Con sentenza n. 532/2019, il Tribunale rigettava la domanda.

Con la sentenza impugnata, n. 307/2022, la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame proposto dalla Napoleone avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1)erronea e falsa applicazione degli artt. 818 c.c., della legge n. 1150 del 1942, della legge n. 10 del 1977 e della legge regione Umbria n. 1 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, facendo proprie le fuorvianti conclusioni del C.T.U., avrebbe erroneamente configurato l’esistenza di un vincolo pertinenziale idoneo a legare la particella 225, occupata dal fabbricato al cui interno sono poste le porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente, e la particella 224, che individua il terreno circostante l’edificio; 2)omesso esame di risultanze istruttorie in relazione ad un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite agli atti del giudizio di merito.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento dei confini e di risarcimento del danno derivante dalle turbative attribuite ai convenuti (doppia conforme).

Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché contesta l’accertamento eseguito dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di prime cure, in relazione all’esistenza di un vincolo pertinenziale idoneo a legare la particella 225, occupata dal fabbricato al cui interno sono poste le porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente, e la particella 224, che individua il terreno circostante l’edificio.

La Corte di Appello, recependo le conclusioni del C.T.U., che a sua volta aveva esaminato i titoli di provenienza allegati dalle parti, ha accertato che sulla particella 224, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli odierni controricorrenti), era stata costituita soltanto una servitù di passaggio per accedere all’edificio.

Su tale presupposto, la Corte territoriale ha escluso che fosse stata fornita la prova dell’esistenza di un vincolo pertinenziale tra parte della particella 224 e l’edificio occupante la particella 225 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

La ricorrente contesta tale ricostruzione in fatto, proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in primo luogo in quanto con esso si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, ed in ogni caso perché anche in questo caso la censura attinge l’apprezzamento di merito condotto dalla Corte distrettuale.

Valgono quindi, anche per questa seconda doglianza, le stesse considerazioni proposte in relazione al primo motivo”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., rilevando il carattere meritale delle censure.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29581-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a d al l’avv. [OSCURATO:PERSONA]e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentae difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 307/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/06/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 30.11.2012 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Perugia, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi di proprietà delle parti ed il risarcimento del danno conseguente dall’utilizzazione, da parte dei convenuti, dell’area scoperta antistante alle rispettive proprietà per parcheggiarvi le loro vetture. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed eccependo di essere titolari esclusivi dell’area oggetto di causa, sulla quale l’attrice aveva soltanto una servitù di passaggio per accedere alla sua proprietà ed all’annesso garage. Con sentenza n. 532/2019, il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 307/2022, la Corte di Appello di Perugia rigettava il gravame proposto dalla Napoleone avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articola nei seguenti motivi:1)erronea e falsa applicazione degli artt. 818 c.c., della legge n. 1150 del 1942, della legge n. 10 del 1977 e della legge regione Umbria n. 1 del 2015, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, facendo proprie le fuorvianti conclusioni del C.T.U., avrebbe erroneamente configurato l’esistenza di un vincolo pertinenziale idoneo a legare la particella 225, occupata dal fabbricato al cui interno sono poste le porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente, e la particella 224, che individua il terreno circostante l’edificio; 2)omesso esame di risultanze istruttorie in relazione ad un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le prove acquisite agli atti del giudizio di merito. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA], del ricorsoavverso statuizione di rigetto della domanda di accertamento dei confini e di risarcimento del danno derivante dalle turbative attribuite ai convenuti (doppia conforme). Primo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché contesta l’accertamento eseguito dal C.T.U. nominato nel corso del giudizio di prime cure, in relazione all’esistenza di un vincolo pertinenziale idoneo a legare la particella 225, occupata dal fabbricato al cui interno sono poste le porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dell’odierna ricorrente, e la particella 224, che individua il terreno circostante l’edificio. La Corte di Appello, recependo le conclusioni del C.T.U., che a sua volta aveva esaminato i titoli di provenienza allegati dalle parti, ha accertato che sulla particella 224, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degli odierni controricorrenti), era stata costituita soltanto una servitù di passaggio per accedere all’edificio. Su tale presupposto, la Corte territoriale ha escluso che fosse stata fornita la prova dell’esistenza di un vincolo pertinenziale tra parte della particella 224 e l’edificio occupante la particella 225 (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). La ricorrente contesta tale ricostruzione in fatto, proponendo una lettura alternativa del compendio istruttorio, rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in primo luogo in quanto con esso si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, ed in ogni caso perché anche in questo caso la censura attinge l’apprezzamento di merito condotto dalla Corte distrettuale. Valgono quindi, anche per questa seconda doglianza, le stesse considerazioni proposte in relazione al primo motivo”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c., rilevando il carattere meritale delle censure. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore d ella parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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