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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07893/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/4/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto al reat( di cui al capo 2), perché estinto per prescrizione, con rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18/2/2021 dal locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10-ter, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, disponendo al contempo la confisca dei beni nella disponibilità di questi fino alla somma di 1.282.084,00 euro.

2. Propone ricorso per cassazione il Bani, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 10-ter contestato e dell'art. 42 cod. pen.; inesistenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare il grave stato di crisi in cui versavano entrambe le società, le quali, prima avrebbero tentato l'accesso ad una procedura concorsuale (l'una, una ristrutturazione del debito; l'altra, una domanda di concordato in continuità ed una richiesta di transazione fiscale previdenziale); quindi sarebbero state dichiarate fallite; tale crisi aziendale, con conseguente grave crisi di liquidità, avrebbe determinato la mancanza di un'effettiva volontà di evasione e, dunque, l'insussistenza del reato sotto il profilo soggettivo. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe compiuto ogni sforzo per sanare la posizione nei confronti dell'Erario, anche versando acconti IVA per gli anni interessati e tutti i contributi dovuti, ed avrebbe incaricato vari professionisti al fine di intraprendere le già citate azioni di risanamento di entrambe le società, poi non andate a buon fine per esclusiva colpa di questi ultimi.

Con particolare riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., ed in aggiunta a quanto precede, il ricorso evidenzia che l'inadempimento sarebbe stato causato dall'osservanza delle disposizioni concorsuali poste a tutela della par condicio creditorunn; la società, infatti, avrebbe presentato domanda di concordato il 18/6/2015, quindi prima della scadenza del termine per il versamento dell'imposta, fissato al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quanto precede confermerebbe ulteriormente l'assenza del dolo, dato che l'omesso versamento dell'IVA non sarebbe stato provocato da una libera determinazione.

Infine sul punto, ed ancora con riguardo alla "[OSCURATO:SOCIETA]", si evidenzia che il ricorrente avrebbe versato - peraltro a titolo di capitale di rischio - la somma complessiva di 650.000 euro per la buona riuscita del piano concordatario, e che il socio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a versare ulteriori 350.000 euro; - inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000.

La confisca delle somme nella disponibilità del ricorrente sarebbe stata disposta (su appello del Procuratore generale) senza considerare che l'intervenuta dichiarazione di fallimento avrebbe comportato lo spossessamento dei beni del fallito ed il loro affidamento alla curatela; l'appartenenza "sostanziale" degli stessi ad un terzo estraneo, dunque, impedirebbe l'applicazione della misura di sicurezza, che, diversamente, andrebbe a gravare su beni ormai riferibili alla sola massa fallimentare; - si eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A), relativamente all'annualità 2013, maturata il 27/6/2022.[OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le questioni - di puro merito, quindi inammissibili in questa sede - sono state infatti già proposte alla Corte d'appello, negli esatti termini qui ribaditi, e risolte con una motivazione del tutto adeguata, coerente con la costante giurisprudenza di legittimità e priva di carenze argomentative di sorta.

Come tale, quindi, non censurabile.

4. La sentenza, in particolare, ha innanzitutto riscontrato le condotte del ricorrente volte a fronteggiare la grave crisi finanziaria delle società, ed in particolare la formulazione di proposte di transazione previdenziale fiscale, in uno al conferimento di incarichi professionali per la ristrutturazione del debito, ai sensi degli artt. 182-bis e 186-ter,

I. fall.; queste procedure, tuttavia, non avevano condotto al risultato auspicato, per cause che qui non rilevano e che il ricorso, ancora con inammissibile argomento in fatto, riconduce in via esclusiva a responsabilità dei professionisti incaricati.

Tanto premesso, la Corte di appello ha però rilevato che appariva "meno nitida" la profusione di un effettivo e rilevante sforzo economico da parte del ricorrente - eventualmente anche attraverso il proprio patrimonio personale - per il risanamento della posizione debitoria delle società anche verso l'Erario.

Con maggior precisione (e citando passi testimoniali che il ricorso non contesta affatto), la sentenza ha sottolineato che l'Agenzia delle entrate aveva recuperato - per entrambe le società - la somma complessiva di circa 250.000 euro a fronte di un'esposizione debitoria di 10 milioni, e senza che risultassero versamenti parziali dopo la notificazione degli avvisi.

Quanto al debito IVA della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", questo era risultato ammontare a 316.802 euro per l'anno 2013, e - a seguito di un piano di rientro solo parzialmente rispettato, e quindi sospeso - era residuata da versare la somma di 221.761 euro.

Con riguardo, poi, ai conferimenti personali eseguiti dal ricorrente e dal suo socio, riportati anche nell'impugnazione, la Corte di appello ha sottolineato che erano state acquisite due dichiarazioni di "obbligo" di versamento nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (650.000 euro, a firma del ricorrente) e verso la "[OSCURATO:PERSONA]" (400.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche che di questi versamenti non vi era alcuna conferma, non risultando documentazione a riguardo.

5. A fronte di queste emergenze istruttorie, la sentenza ha quindi richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle scelte aziendali che, in determinati periodi, possono condurre a preferire il pagamento di altre spese (comprese retribuzioni e contributi previdenziali) rispetto a quello dei debiti verso l'Erario; esattamente la situazione creatasi nel caso di specie, come ben si ricava anche dal ricorso, e che in sé - ed alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati - sostiene il dolo generico del delitto di cui all'articolo 10-ter in esame.

Al riguardo, peraltro, si osserva che la stessa impugnazione neppure sostiene che VIVA non fosse stata incassata, o lo fosse stata per importi inferiori al nominale, o che le relative fatture non fossero state onorate, così emergendo ulteriormente - come ben descritto nella sentenza di appello - la precisa scelta imprenditoriale di privilegiare taluni pagamenti in luogo di altri, anche in danno all'Erario (per tutte, Sez. 3, n. 23796 del 21/3/2019, Minardi, Rv. 275967).

La censura in punto di responsabilità, dunque, risulta manifestamente infondata.

6. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge sul secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la confisca, disposta a carico del ricorrente pur in presenza di una dichiarazione di fallimento della società e, dunque, dello spossessamento dei propri beni, ormai appartenenti alla massa fallimentare.

6.1. Al riguardo, basti osservare, da un lato, che la confisca di cui all'art. 12- bis, d.

Igs. n. 74 del 2000 è priva di carattere discrezionale, seguendo de iure alla sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto ("è sempre ordinata"); dall'altro, che ogni questione sui beni concretamente da apprendere non può costituire oggetto di questo giudizio, ma tematica per la fase esecutiva.

E con la precisazione, peraltro, che il maturato "spossessamento dei beni del fallito e, per l'effetto, l'appartenenza dei beni ad un terzo estraneo", citati nel ricorso, attesterebbero ex se il difetto di legittimazione a chiedere la restituzione dei beni e, dunque, la relativa carenza di interesse, con conseguente inammissibilità della richiesta.

7. La manifesta infondatezza delle questioni proposte, e dunque l'inammissibilità del ricorso, impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, dunque, l'estinzione del reato per prescrizione, quando - come nel caso di specie - maturata dopo la sentenza di appello.

8. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/4/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto al reat( di cui al capo 2), perché estinto per prescrizione, con rigetto nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18/2/2021 dal locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10-ter, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, disponendo al contempo la confisca dei beni nella disponibilità di questi fino alla somma di 1.282.084,00 euro. 2. Propone ricorso per cassazione il Bani, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 10-ter contestato e dell'art. 42 cod. pen.; inesistenza, insufficienza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza valutare il grave stato di crisi in cui versavano entrambe le società, le quali, prima avrebbero tentato l'accesso ad una procedura concorsuale (l'una, una ristrutturazione del debito; l'altra, una domanda di concordato in continuità ed una richiesta di transazione fiscale previdenziale); quindi sarebbero state dichiarate fallite; tale crisi aziendale, con conseguente grave crisi di liquidità, avrebbe determinato la mancanza di un'effettiva volontà di evasione e, dunque, l'insussistenza del reato sotto il profilo soggettivo. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe compiuto ogni sforzo per sanare la posizione nei confronti dell'Erario, anche versando acconti IVA per gli anni interessati e tutti i contributi dovuti, ed avrebbe incaricato vari professionisti al fine di intraprendere le già citate azioni di risanamento di entrambe le società, poi non andate a buon fine per esclusiva colpa di questi ultimi. Con particolare riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA]., ed in aggiunta a quanto precede, il ricorso evidenzia che l'inadempimento sarebbe stato causato dall'osservanza delle disposizioni concorsuali poste a tutela della par condicio creditorunn; la società, infatti, avrebbe presentato domanda di concordato il 18/6/2015, quindi prima della scadenza del termine per il versamento dell'imposta, fissato al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto precede confermerebbe ulteriormente l'assenza del dolo, dato che l'omesso versamento dell'IVA non sarebbe stato provocato da una libera determinazione. Infine sul punto, ed ancora con riguardo alla "[OSCURATO:SOCIETA]", si evidenzia che il ricorrente avrebbe versato - peraltro a titolo di capitale di rischio - la somma complessiva di 650.000 euro per la buona riuscita del piano concordatario, e che il socio [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe impegnato a versare ulteriori 350.000 euro; - inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. La confisca delle somme nella disponibilità del ricorrente sarebbe stata disposta (su appello del Procuratore generale) senza considerare che l'intervenuta dichiarazione di fallimento avrebbe comportato lo spossessamento dei beni del fallito ed il loro affidamento alla curatela; l'appartenenza "sostanziale" degli stessi ad un terzo estraneo, dunque, impedirebbe l'applicazione della misura di sicurezza, che, diversamente, andrebbe a gravare su beni ormai riferibili alla sola massa fallimentare; - si eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A), relativamente all'annualità 2013, maturata il 27/6/2022.[OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; le questioni - di puro merito, quindi inammissibili in questa sede - sono state infatti già proposte alla Corte d'appello, negli esatti termini qui ribaditi, e risolte con una motivazione del tutto adeguata, coerente con la costante giurisprudenza di legittimità e priva di carenze argomentative di sorta. Come tale, quindi, non censurabile. 4. La sentenza, in particolare, ha innanzitutto riscontrato le condotte del ricorrente volte a fronteggiare la grave crisi finanziaria delle società, ed in particolare la formulazione di proposte di transazione previdenziale fiscale, in uno al conferimento di incarichi professionali per la ristrutturazione del debito, ai sensi degli artt. 182-bis e 186-ter, I. fall.; queste procedure, tuttavia, non avevano condotto al risultato auspicato, per cause che qui non rilevano e che il ricorso, ancora con inammissibile argomento in fatto, riconduce in via esclusiva a responsabilità dei professionisti incaricati. Tanto premesso, la Corte di appello ha però rilevato che appariva "meno nitida" la profusione di un effettivo e rilevante sforzo economico da parte del ricorrente - eventualmente anche attraverso il proprio patrimonio personale - per il risanamento della posizione debitoria delle società anche verso l'Erario. Con maggior precisione (e citando passi testimoniali che il ricorso non contesta affatto), la sentenza ha sottolineato che l'Agenzia delle entrate aveva recuperato - per entrambe le società - la somma complessiva di circa 250.000 euro a fronte di un'esposizione debitoria di 10 milioni, e senza che risultassero versamenti parziali dopo la notificazione degli avvisi. Quanto al debito IVA della "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", questo era risultato ammontare a 316.802 euro per l'anno 2013, e - a seguito di un piano di rientro solo parzialmente rispettato, e quindi sospeso - era residuata da versare la somma di 221.761 euro. Con riguardo, poi, ai conferimenti personali eseguiti dal ricorrente e dal suo socio, riportati anche nell'impugnazione, la Corte di appello ha sottolineato che erano state acquisite due dichiarazioni di "obbligo" di versamento nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA]." (650.000 euro, a firma del ricorrente) e verso la "[OSCURATO:PERSONA]" (400.000 da parte di [OSCURATO:PERSONA]), ma anche che di questi versamenti non vi era alcuna conferma, non risultando documentazione a riguardo. 5. A fronte di queste emergenze istruttorie, la sentenza ha quindi richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte con riguardo alle scelte aziendali che, in determinati periodi, possono condurre a preferire il pagamento di altre spese (comprese retribuzioni e contributi previdenziali) rispetto a quello dei debiti verso l'Erario; esattamente la situazione creatasi nel caso di specie, come ben si ricava anche dal ricorso, e che in sé - ed alla luce di tutti gli elementi sopra richiamati - sostiene il dolo generico del delitto di cui all'articolo 10-ter in esame. Al riguardo, peraltro, si osserva che la stessa impugnazione neppure sostiene che VIVA non fosse stata incassata, o lo fosse stata per importi inferiori al nominale, o che le relative fatture non fossero state onorate, così emergendo ulteriormente - come ben descritto nella sentenza di appello - la precisa scelta imprenditoriale di privilegiare taluni pagamenti in luogo di altri, anche in danno all'Erario (per tutte, Sez. 3, n. 23796 del 21/3/2019, Minardi, Rv. 275967). La censura in punto di responsabilità, dunque, risulta manifestamente infondata. 6. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge sul secondo motivo di impugnazione, con il quale si contesta la confisca, disposta a carico del ricorrente pur in presenza di una dichiarazione di fallimento della società e, dunque, dello spossessamento dei propri beni, ormai appartenenti alla massa fallimentare. 6.1. Al riguardo, basti osservare, da un lato, che la confisca di cui all'art. 12- bis, d. Igs. n. 74 del 2000 è priva di carattere discrezionale, seguendo de iure alla sentenza di condanna o di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto ("è sempre ordinata"); dall'altro, che ogni questione sui beni concretamente da apprendere non può costituire oggetto di questo giudizio, ma tematica per la fase esecutiva. E con la precisazione, peraltro, che il maturato "spossessamento dei beni del fallito e, per l'effetto, l'appartenenza dei beni ad un terzo estraneo", citati nel ricorso, attesterebbero ex se il difetto di legittimazione a chiedere la restituzione dei beni e, dunque, la relativa carenza di interesse, con conseguente inammissibilità della richiesta. 7. La manifesta infondatezza delle questioni proposte, e dunque l'inammissibilità del ricorso, impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale e, dunque, l'estinzione del reato per prescrizione, quando - come nel caso di specie - maturata dopo la sentenza di appello. 8. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
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