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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28069/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui la medesima è stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, al riconoscimento dell'imputata come autrice del delitto e alla omessa concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il ricorso, invero, si produce in una mera manifestazione di dissenso e non si confronta con le convergenti fonti di prova enunciate nella sentenza impugnata, così come del tutto assertive si palesano le doglianze rivolte al diniego delle attenuanti generiche, puntualmente presidiato da specifica argomentazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl consigliere estensore Il P identeAl7sndrina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui la medesima è stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che entrambi i motivi di ricorso, con cui si denunzia la mancanza della motivazione in ordine, rispettivamente, al riconoscimento dell'imputata come autrice del delitto e alla omessa concessione delle circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen., sono entrambi generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il ricorso, invero, si produce in una mera manifestazione di dissenso e non si confronta con le convergenti fonti di prova enunciate nella sentenza impugnata, così come del tutto assertive si palesano le doglianze rivolte al diniego delle attenuanti generiche, puntualmente presidiato da specifica argomentazione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl consigliere estensore Il P identeAl7sndrina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris