CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 25164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32478 d el ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]: dazio agevolato - classificazione – veicoli a motore per disabili - [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Liguria, n. 605/2/2019, depositata in data30 settembre 2020; udita la relazione svolta nella udienzacamerale non partecipata del 19 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva importato apparecchi a motore avvalendosi del dazio agevolato previsto per i veicoli a motore per disabili; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva rettificato la dichiarazione doganale avendo contestato la correttezza della classificazione doganale, poiché aveva ritenuto che si trattasse di mobility scooter costruiti per il trasporto delle persone e sottoposti all’aliquota del venti per cento; avverso l’atto di rettifica la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA]; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello che era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Liguria; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto ricorso per la cassazione; la Corte di cassazione aveva cassato la pronuncia del giudice del gravame e rinviato al giudice del merito. A seguito della riassunzione della causa, la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare ha ritenuto che: secondo i principi dettati dalla Corte di cassazione con la pronuncia di rinvio, ai fini della corretta classificazione occorreva tenere conto esclusivamente delle caratteristiche e delle proprietà oggettive della merce importata, essendo irrilevante il fatto che la stessa potesse essere eventualmente utilizzata anche da altre persone; nella motivazione del provvedimento di rettifica non era dato riscontrare una chiara specificazione delle ragioni per le quali la merce in oggetto non poteva essere inserita nella voce di classificazione dichiarata dalla società; quest’ultima era una società che commercializzava, in modo prevalente ausili e dispositivi medici per disabili, fra cui veicoli e carrozzine, come riscontrabile dalla pubblicizzazione del marchio;le caratteristiche tecniche, ben delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche del prodotto, dimostravano chelo stesso erano stati costruiti o assemblati per venire incontro alle esigenze di persone disabili, atteso che si tratta di veicoli di larghezza inferiore a cm. 80, con due serie di ruote aderenti al terreno e congegni specifici utili per le esigenze della disabilità. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura. La società è rimasta intimata. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 384, cod. proc. civ., per non essersi uniformato al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 29538/2018 che aveva cassato con rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1458/5/2017. Evidenzia parte ricorrente che con la pronuncia di cassazione era stato affermato il principio, cui avrebbe dovuto attenersi il giudice del rinvio, che, al fine di verificare la corretta voce doganale nella quale ricondurre la merce importata, il giudice del merito avrebbe dovuto fare riferimento alle caratteristiche oggettive dei veicoli e non già all’uso possibile, cioè alla circostanza che i veicoli possano eventualmente essere utilizzati da persone non invalide, essendo la stessa irrilevante, tenuto conto, a tal fine, delle note esplicative. Secondo parte ricorrente, il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle prescrizioni contenute nella pronuncia di cassazione con rinvio, tenuto conto del fatto che questi avrebbe dovuto soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato senza alcuna possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, enuncia i principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 29538/2018nonché i limiti entro i quali, nell’osservanza della previsione di cui all’art. 384, cod. proc. civ., deve pronunciare il giudice del rinvio. Tuttavia, in esso non è in alcun modo specificato come e in che misura il giudice del rinvio non si sia attenuto al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione e, più specificamente, sotto quale profilo sussista nel caso di specie la violazione dell’art. 384, cod. proc. civ.. Invero, con la pronuncia di questa Corte sopra citata si era specificamente indicata al giudice del rinvio la regola di diritto cui uniformarsi al fine di accertare, nel caso di specie, quale fosse la corretta classificazione doganale da attribuire alla merce importata precisando, in particolare, di dovere procedere ad uno specifico accertamento delle caratteristiche oggettive dei veicoli, essendo del tutto irrilevante il suo possibile diverso utilizzo in favore di soggetti non disabili. Il giudice del rinvio ha specificamente dato atto del principio enunciato da questa Corte, evidenziando che “Alla luce del chiaro tenore della sentenza della Suprema Corte e seguendo i principi in essa indicati occorre innanzitutto esaminare non solo la natura delle merci importate ma anche le caratteristiche e proprietà oggettive”, ed ha, quindi, fatto seguito l’accertamento in fatto delle caratteristiche oggettive dei veicoli, risolto nel senso della riconducibilità dei veicoli alla voce di classificazione n. 87139000. Non può, dunque, ragionarsi in termini di violazione dell’art. 384, cod. proc. civ., essendosi il giudice del rinvio attenuto al principio di diritto affermato da questa Corte. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del Reg. Ce n. 718/2009 del 4 agosto 2009. Evidenzia parte ricorrente che la controversia in esame deve essere risolta alla luce delle note esplicative della nomenclatura combinata con specifico riferimento alla voce di classificazione n. 87139000, le quali, secondo la giurisprudenza nazionale e unionale, costituiscono elementi di interpretazione rilevanti per l’applicazione uniforme della tariffa. Sotto tale profilo, l’accertamento delle caratteristiche oggettive si sarebbe basato unicamente su elementi soggettivi. Evidenzia, inoltre, che nella fattispecie difetta il presupposto della costruzione dei veicoli specificamente per il trasporto per gli invalidi e, dunque, delle caratteristiche oggettive necessarie che richiedono necessariamente la presenza di particolari allestimenti per gli invalidi, essendo irrilevante il fatto che gli stessi siano utilizzati in modo prevalente da invalidi. Il motivo è infondato. Il giudice del gravame, invero, ha dato atto dei parametri di riferimento normativi in relazione ai quali valutare, nel caso di specie, quali fosse la corretta classificazione per le merci importate, facendo riferimento alla pronuncia di questa Corte.In essa, in particolare, si è precisato che, al fine di distinguere le voci 87139 e 8703 della nomenclatura combi nata, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C198/15, [OSCURATO:PERSONA] e altre, punto 24). È dunque alle caratteristiche oggettive,descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e anche nel successivo Reg. n. 718 del 2009, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). Il giudice del gravame, con un accertamento di merito non censurabile in questa sede, non ha solo fatto riferimento a profili soggettivi (quale il fatto che la società commercializzava prodotti medicali e che sul sito internet tali veicoli era stati indicati come utilizzabili da invalidi)che, di per sé sono irrilevanti, ma ha fatto anche espresso riferimento alle caratteristiche tecniche, delineate nei moduli di importazione e nelle specifiche deiprodotti, ed ha ritenuto che era stata data dimostrazione del fatto chegli stessi erano stati costruiti per le esigenze di persone portatrici di handicap, tenuto conto del fatto che: avevano una larghezza inferiore a cm. 80; avevano due ruote aderenti al terrenoe congegni specifici utili per giovare alla disabilità; erano descritti come destinati esclusivamente al trasporto di persone disabili. Si tratta, dunque, di un accertamento in fatto compiuto dal giudice del gravame tenendo conto delle specifiche indicazioni derivanti dalla voce di classificazione di riferimento e delle note esplicative secondo cui sono “I veicoli a motore per disabili si distinguono dai veicoli della voce 8703 principalmente perché hanno: una velocità massima di 10 chilometri/ora, cioè come un'andatura veloce;una larghezza massima di 80 centimetri;due serie di ruote aderenti al terreno; caratteristiche speciali per alleviare la disabilità. La pronuncia, peraltro, è coerente con l’interpretazione fornita dalla Cortedi giustizia con la pronuncia C-198/15. In essa si è precisato che, per quanto riguarda le voci 8703 e 8713 della NC, dalle rubriche stesse di dette voci risulta che la differenza tra di esse attiene al fatto che la prima si riferisce ai mezzi di trasporto per le persone in generale, mentre la seconda si applica specificamente ai mezzi di trasposto per gli invalidi (v. sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 12/10, EU:C:2010:823, punto 18). La destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in tal senso, sentenze del 1° giugno 1995, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 459/93, EU:C:1995:160, punto 13; del 5 aprile 2001, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 201/99, EU:C:2001:199, punto 20, e del 18 luglio 2007, Olicom, C ‑ 142/06, EU:C:2007:449, punto 18). Nell’ambito dell’interpretazione della voce 8703 della NC, la circostanza che veicoli elettrici possano essere eventualmente utilizzati da invalidi, o anche essere oggetto di un adattamento per essere usati da questi ultimi, è irrilevante ai fini della classificazione doganale di tali veicoli alla voce 8703 della NC, in quanto essi sono adatti allo svolgimento di varie altre attività da parte di persone che non soffrono di alcun handicap, ma che, per svariati motivi, preferiscono percorrere le brevi distanze non a piedi, alla stregua dei giocatori di golf oppure di persone che fanno la spesa (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 12/10, EU:C:2010:823, punto 25).In sostanza, il giudice del gravame ha proceduto ad un accertamento in ordine alle caratteristiche oggettive della merce avendo a specifico riferimento alla funzionalità delle stesse per l’uso dei disabili. Rispetto a tale accertamento in fatto non si misura in alcun modo la ricorrente con il presente motivo di ricorso. In conclusione, è inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, con c