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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 03743/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta la memoria depositata dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2022, con la quale per il ricorrente insisteva e sviluppava i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo e secondo motivo di ricorso, inerenti a vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonché in merito alla sussistenza delle aggravanti, sono inammissibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: a ben vedere la ricostruzione operata dalla Corte di appello risulta puntuale, fondata sulla rinnovazione dell'istruttoria, priva di illogicità e incongruenze; Considerato, inoltre, che i predetti motivi riproducono solo parte dei verbali dell'istruttoria dibattimentale, con il che conducono alla inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, in quanto deducono i il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. . 270071 - 01); Rilevato, inoltre, che il terzo motivo del ricorso, sulla scorretta applicazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo, benché sorretto sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; il giudizio sulla pena è stato infatti congruamente motivato, in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., valutando la Corte di appello la gravità della condotta, anche nei confronti dei verificatori dell'Enel, consistente nelle modalità dell'azione nonché nella condotta fraudolenta prima e durante il processo (art. 133, comma 1, n. 1, e comma 2, n. 3, cod. pen.), essendo sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letta la memoria depositata dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 2 novembre 2022, con la quale per il ricorrente insisteva e sviluppava i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che il primo e secondo motivo di ricorso, inerenti a vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente nonché in merito alla sussistenza delle aggravanti, sono inammissibili poiché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: a ben vedere la ricostruzione operata dalla Corte di appello risulta puntuale, fondata sulla rinnovazione dell'istruttoria, priva di illogicità e incongruenze; Considerato, inoltre, che i predetti motivi riproducono solo parte dei verbali dell'istruttoria dibattimentale, con il che conducono alla inammissibilità del ricorso, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, in quanto deducono i il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. . 270071 - 01); Rilevato, inoltre, che il terzo motivo del ricorso, sulla scorretta applicazione dell'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché afferente al trattamento punitivo, benché sorretto sul punto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; il giudizio sulla pena è stato infatti congruamente motivato, in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., valutando la Corte di appello la gravità della condotta, anche nei confronti dei verificatori dell'Enel, consistente nelle modalità dell'azione nonché nella condotta fraudolenta prima e durante il processo (art. 133, comma 1, n. 1, e comma 2, n. 3, cod. pen.), essendo sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estens
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