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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38893/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell'Il giugno 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di Foggia, in data 20 giugno 2022, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione, oltre la multa.

1.1. I due imputati erano stati chiamati a rispondere di diverse ipotesi di cessioni di sostanze stupefacenti di varia natura ed era stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva specifica.

1.2. Il Tribunale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, in termini di equivalenza alla recidiva loro contestata, determinava la pena in anni otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], pene già ridotte per la scelta del rito abbreviato. 1.3 Veniva interposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale, chiedendo la riforma nel merito e, in subordine, del trattamento sanzionatorio.

Gli imputati, in sede di conclusioni, rinunciavano ai motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva.

La Corte territoriale, dunque, esclusa la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene come segue: anni cinque di reclusione ed euro 14.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni cinque di reclusione ed euro 21.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza il difensore, munito di procura speciale, ha proposto unico ricorso per entrambi gli imputati, sostanzialmente sovrapponibile, deducendo la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati tanto con riferimento alla entità della pena dalla quale ha preso le mosse, quanto degli aumenti apportati per la continuazione.

2.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva che il primo giudice muovendo dal reato sub 1.33 (cessione di una dose di cocaina) da nove anni di reclusione ed elidendo la recidiva per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva apportato un aumento di anni tre di reclusione per gli altri 27 episodi contestati.

Si era dedotta, con l'atto di appello, la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ma le censure sarebbero state obliterate dalla Corte territoriale.

Si era operato, tra l'altro, un raffronto tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA]

611. quella di altri coimputati per i quali la pena era stata determinata in misura inferiore.

La Corte territoriale non avrebbe integrato la motivazione della sentenza di primo grado in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio nonostante le doglianze espresse.

Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] rileva il difensore che, in primo grado, muovendo dal reato ritenuto più grave di cui al capo

1.5. (cessione di 0.5 grammi di cocaina) si è fissata la pena in anni sei di reclusione.

Anche in questo caso era stata censurata la scelta di irrogare un medesimo trattamento sanzionatorio a fronte di situazioni processuali connotate da un disvalore penale superiore rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha obliterato il motivo di gravame omettendo di fornire un appiglio motivazionale in merito alle censure relative anche agli aumenti stabiliti per i reati posti in continuazione.

3. La Procura generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scrittech ie dendo, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento l con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

2. Come è noto, questa Corte/ a Sezioni Unite, ha chiarito che, nel determinare la pena complessiva da infliggere per più reati uniti dal vincolo della continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24.6.2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nell'affermare tale principio, tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi e che, riguardo alla determinazione della pena per i reati satellite, devono operare i principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.

Ha conseguentemente ritenuto di dover condividere, facendolo proprio, il "realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540" secondo il quale la motivazione dell'entità dell'aumento per continuazione previsto per ciascuno reato deve consentire di valutare "che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche dalla relazione interna agli illeciti accertati".Non si tratta, dunque, di discostarsi dal principio che impone un generale obbligo di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione ma di contemperarlo nel senso che l'obbligo di specifica motivazione sul ragionamento seguito in punto di trattamento sanzionatorio è necessario solo allorquando l'aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento (v.

Sez. 4 n. 33126 del 10.07.2024 non massimata).

3. E' stato, altresì, chiarito che il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, è ammissibile a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117).

4. Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti hanno articolato le riferite doglianze in maniera del tutto astratta e generica, non avendo affatto lumeggiato lo specifico interesse a conoscere le ragioni sottese alla quantificazione della pena corrispondente ad ogni singolo aumento per ciascun reato posto in continuazione.

Di siffatta dettagliata motivazione, in effetti, non è dato cogliere, nel caso di specie, la concreta utilità e praticabilità, vuoi perché non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base, stabilito dall'art. 81, comma 1, cod.pen., a causa della misura evidentemente contenuta degli aumenti di pena irrogati, vuoi perché i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose seriali, reitterate ed omogenee per quanto relative a episodi di cessione di stupefacenti che/ benché relative a diverse tipologie di droga, rientrano nella categoria delle c.d.

"droghe leggere" ad eccezione delle cessioni di cocaina che hanno rappresentato la base dalla quale i giudici di merito hanno, evidentemente, preso le mosse per determinare la pena e il cui minimo edittale è pari ad anni sei di reclusione.

5. Privo di pregio l'argomento speso dalla difesa secondo cui a [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva di un maggior numero di episodi rispetto al [OSCURATO:PERSONA], è stata irrogata la medesima pena.

La deduzione difensiva non tiene conto della circostanza a [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la recidiva contestata, circostanza questa che inevitabilmente ha inciso sul trattamento sanzionatorio. .

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Deciso in data 11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA],sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza dell'Il giugno 2023, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di Foggia, in data 20 giugno 2022, ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque di reclusione, oltre la multa. 1.1. I due imputati erano stati chiamati a rispondere di diverse ipotesi di cessioni di sostanze stupefacenti di varia natura ed era stata contestata al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e al [OSCURATO:PERSONA] la recidiva specifica. 1.2. Il Tribunale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, in termini di equivalenza alla recidiva loro contestata, determinava la pena in anni otto di reclusione ed euro 30.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], pene già ridotte per la scelta del rito abbreviato. 1.3 Veniva interposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale, chiedendo la riforma nel merito e, in subordine, del trattamento sanzionatorio. Gli imputati, in sede di conclusioni, rinunciavano ai motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio e alla recidiva. La Corte territoriale, dunque, esclusa la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA], rideterminava le pene come segue: anni cinque di reclusione ed euro 14.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni cinque di reclusione ed euro 21.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza il difensore, munito di procura speciale, ha proposto unico ricorso per entrambi gli imputati, sostanzialmente sovrapponibile, deducendo la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, avrebbe omesso di indicare i criteri utilizzati tanto con riferimento alla entità della pena dalla quale ha preso le mosse, quanto degli aumenti apportati per la continuazione. 2.1. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la difesa rileva che il primo giudice muovendo dal reato sub 1.33 (cessione di una dose di cocaina) da nove anni di reclusione ed elidendo la recidiva per effetto delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva apportato un aumento di anni tre di reclusione per gli altri 27 episodi contestati. Si era dedotta, con l'atto di appello, la carenza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio ma le censure sarebbero state obliterate dalla Corte territoriale. Si era operato, tra l'altro, un raffronto tra la posizione di [OSCURATO:PERSONA] 611. quella di altri coimputati per i quali la pena era stata determinata in misura inferiore. La Corte territoriale non avrebbe integrato la motivazione della sentenza di primo grado in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio nonostante le doglianze espresse. Quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] rileva il difensore che, in primo grado, muovendo dal reato ritenuto più grave di cui al capo 1.5. (cessione di 0.5 grammi di cocaina) si è fissata la pena in anni sei di reclusione. Anche in questo caso era stata censurata la scelta di irrogare un medesimo trattamento sanzionatorio a fronte di situazioni processuali connotate da un disvalore penale superiore rispetto a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha obliterato il motivo di gravame omettendo di fornire un appiglio motivazionale in merito alle censure relative anche agli aumenti stabiliti per i reati posti in continuazione. 3. La Procura generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scrittech ie dendo, in accoglimento del ricorso proposto, l'annullamento l con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Come è noto, questa Corte/ a Sezioni Unite, ha chiarito che, nel determinare la pena complessiva da infliggere per più reati uniti dal vincolo della continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24.6.2021, Pizzone, Rv. 282269). Nell'affermare tale principio, tuttavia, le Sezioni Unite hanno chiarito che tale obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi e che, riguardo alla determinazione della pena per i reati satellite, devono operare i principi che emergono dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Ha conseguentemente ritenuto di dover condividere, facendolo proprio, il "realistico giudizio espresso da Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato, Rv. 205540" secondo il quale la motivazione dell'entità dell'aumento per continuazione previsto per ciascuno reato deve consentire di valutare "che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche dalla relazione interna agli illeciti accertati".Non si tratta, dunque, di discostarsi dal principio che impone un generale obbligo di motivazione in relazione all'aumento per la continuazione ma di contemperarlo nel senso che l'obbligo di specifica motivazione sul ragionamento seguito in punto di trattamento sanzionatorio è necessario solo allorquando l'aumento si ponga al di sopra della media di pena irrogabile a tale titolo, essendo negli altri casi sufficiente il richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento (v. Sez. 4 n. 33126 del 10.07.2024 non massimata). 3. E' stato, altresì, chiarito che il ricorso per cassazione contro la sentenza che non abbia specificato il "quantum" dei singoli aumenti inflitti a titolo di continuazione in relazione a ciascun reato satellite, è ammissibile a condizione che venga dedotto un interesse concreto ed attuale a sostegno della doglianza (Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019, Cuocci, Rv. 276117). 4. Nel caso di specie, peraltro, i ricorrenti hanno articolato le riferite doglianze in maniera del tutto astratta e generica, non avendo affatto lumeggiato lo specifico interesse a conoscere le ragioni sottese alla quantificazione della pena corrispondente ad ogni singolo aumento per ciascun reato posto in continuazione. Di siffatta dettagliata motivazione, in effetti, non è dato cogliere, nel caso di specie, la concreta utilità e praticabilità, vuoi perché non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena-base, stabilito dall'art. 81, comma 1, cod.pen., a causa della misura evidentemente contenuta degli aumenti di pena irrogati, vuoi perché i reati posti in continuazione sono integrati da condotte criminose seriali, reitterate ed omogenee per quanto relative a episodi di cessione di stupefacenti che/ benché relative a diverse tipologie di droga, rientrano nella categoria delle c.d. "droghe leggere" ad eccezione delle cessioni di cocaina che hanno rappresentato la base dalla quale i giudici di merito hanno, evidentemente, preso le mosse per determinare la pena e il cui minimo edittale è pari ad anni sei di reclusione. 5. Privo di pregio l'argomento speso dalla difesa secondo cui a [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva di un maggior numero di episodi rispetto al [OSCURATO:PERSONA], è stata irrogata la medesima pena. La deduzione difensiva non tiene conto della circostanza a [OSCURATO:PERSONA] è stata esclusa la recidiva contestata, circostanza questa che inevitabilmente ha inciso sul trattamento sanzionatorio. . 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA],sidente