CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 19991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ECUADOR) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA-istats-ciaa.cisa_alle_parti4_ t/2f udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen. nella misura concordata di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione quanto a sentenza di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. 3. Il proposto ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle partì processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, come inflitta. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPOSITATA