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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49092/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27474/22 D'Auria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto all'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la già avvenuta concessione fin dal primo grado di dette attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27474/22 D'Auria OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto all'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la già avvenuta concessione fin dal primo grado di dette attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/
Sentenza Cassazione n. 49092/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris