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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 9 agosto 2022

Cassazione n. 48309/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRIESTE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale illustra i motivi del ricorso e insiste per il suo accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 22/03/2021 la Corte d'appello di Trieste; a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione ascrittogli, in relazione ad un articolo pubblicato sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" di Trieste, per non avere commesso il fatto; b) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla multa di 500,00 euro [OSCURATO:PERSONA], quale direttore del medesimo quotidiano, per non avere esercitato il controllo necessario ad impedire che, a corredo dell'articolo redatto dal Covaz, venisse pubblicato il titolo "Rosa contaminata dall'amianto.

Bluff dei menagrami di professione"

2. Nell'interesse del Possamai è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'espressione adoperata concernente soggetti non chiaramente individuati, in tanto poteva essere riferita alla parte civile - ossia a [OSCURATO:PERSONA], presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] - in quanto correlata al contenuto dell'articolo.

In ogni caso, proprio la lettura unitaria di titolo e dell'articolo consentivano di comprendere che l'espressione "menagramo" non assumeva il significato di "iettatore", ma di mero "profeta di sventura".

3. All'udienza del giorno 9 agosto 2022 si è svolta la discussione orale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

L'espressione adoperata nel titolo, infatti, non lascia dubbi sulla sua concreta riferibilità anche (e tanto è sufficiente ai fini che qui rilevano) allo Sturniolo, all'epoca presidente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], alla luce della correlazione con il contenuto dell'articolo.

Questa Corte, al riguardo, ha sottolineato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo, non è sufficiente avere riguardo al titolo dell'articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo (Sez. 5, n. 16266 del 09/03/2010, Gambescia, Rv. 247257 - 01).

E, tuttavia, la rilevanza dell'articolo al fine di cogliere il significato individualizzante del titolo, non implica affatto la trasmissione a quest'ultimo della liceità del testo redatto dal giornalista, quale ritenuta dai giudici di merito.

Infatti l'espressione sopra ricordata, proprio attraverso il riferimento ai "menagrami di professione" va a connotare in termini spregiativi non la mera attività di denuncia, rafforzando la critica espressa nell'articolo, ma gli stessi soggetti agenti, operando una generalizzazione che, ancorché destinata ad esprimere, secondo la prospettazione del ricorso, la qualità di meri "profeti di sventura", finisce, senza alcuna correlazione con un nucleo oggettivo - ossia, in termini gratuiti, come osserva la Corte territoriale -, per investire la reputazione dell'associazione e dello Sturniolo, superando i confini elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per individuare la causa di giustificazione del diritto di critica.

Al riguardo, si è, infatti, rilevato che, in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (si vedano i principi di recenti ribaditi da Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282871 - 01).

2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TRIESTE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale illustra i motivi del ricorso e insiste per il suo accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/03/2021 la Corte d'appello di Trieste; a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione ascrittogli, in relazione ad un articolo pubblicato sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA]" di Trieste, per non avere commesso il fatto; b) ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla multa di 500,00 euro [OSCURATO:PERSONA], quale direttore del medesimo quotidiano, per non avere esercitato il controllo necessario ad impedire che, a corredo dell'articolo redatto dal Covaz, venisse pubblicato il titolo "Rosa contaminata dall'amianto. Bluff dei menagrami di professione" 2. Nell'interesse del Possamai è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'espressione adoperata concernente soggetti non chiaramente individuati, in tanto poteva essere riferita alla parte civile - ossia a [OSCURATO:PERSONA], presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] - in quanto correlata al contenuto dell'articolo. In ogni caso, proprio la lettura unitaria di titolo e dell'articolo consentivano di comprendere che l'espressione "menagramo" non assumeva il significato di "iettatore", ma di mero "profeta di sventura". 3. All'udienza del giorno 9 agosto 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'espressione adoperata nel titolo, infatti, non lascia dubbi sulla sua concreta riferibilità anche (e tanto è sufficiente ai fini che qui rilevano) allo Sturniolo, all'epoca presidente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], alla luce della correlazione con il contenuto dell'articolo. Questa Corte, al riguardo, ha sottolineato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo, non è sufficiente avere riguardo al titolo dell'articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo (Sez. 5, n. 16266 del 09/03/2010, Gambescia, Rv. 247257 - 01). E, tuttavia, la rilevanza dell'articolo al fine di cogliere il significato individualizzante del titolo, non implica affatto la trasmissione a quest'ultimo della liceità del testo redatto dal giornalista, quale ritenuta dai giudici di merito. Infatti l'espressione sopra ricordata, proprio attraverso il riferimento ai "menagrami di professione" va a connotare in termini spregiativi non la mera attività di denuncia, rafforzando la critica espressa nell'articolo, ma gli stessi soggetti agenti, operando una generalizzazione che, ancorché destinata ad esprimere, secondo la prospettazione del ricorso, la qualità di meri "profeti di sventura", finisce, senza alcuna correlazione con un nucleo oggettivo - ossia, in termini gratuiti, come osserva la Corte territoriale -, per investire la reputazione dell'associazione e dello Sturniolo, superando i confini elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per individuare la causa di giustificazione del diritto di critica. Al riguardo, si è, infatti, rilevato che, in tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale (si vedano i principi di recenti ribaditi da Sez. 5, n. 320 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282871 - 01). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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