CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 40535/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove e di determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza, in quanto privo di qualsivoglia addentellato alla concretezza della regiudicanda, e per aspecificità, poiché manca di qualsivoglia confronto, men che meno critico, con le ragioni argomentate a sostegno delle statuizioni alle quali si rivolgono le censure; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consig4 estensore [OSCURATO:PERSONA] d