CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 17115/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5265/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TARANTO, [OSCURATO:PERSONA], 44 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTOn. 416/2021 depositata i l 10/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 416 del 2021, depositata il 19 novembre 2021, pubblicata il 10 dicembre 2021 e notificata il 15 dicembre 2021; il ricorso è stato notificato il 14 Febbraio 2022. Resiste la banca con controricorso illustrato da memoria. 2. -Questa la vicenda processuale: - il Ranaldo conveniva in giudizio la banca controricorrente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - CRIF; esponeva di aver prestato garanzia a favore del fratello per un finanziamento concessogli dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], di non aver ricevuto nessuna comunicazione dall’istituto di credito in merito alla regolarità o meno dei pagamenti da parte dell’obbligato principale, per cui riteneva che il finanziamento venisse mensilmente regolarmente rimborsato e che, solo dopo aver sottoscritto una proposta di acquisto di un'auto per la quale necessitava a sua volta di un finanziamento, quest’ultimo gli veniva negato avendo la concessionaria verificato che il ricorrente risultava iscritto alla CRIF, circostanza della quale era all’oscuro. Sosteneva di aver subito un danno, in quanto non gli era stato concesso il finanziamento per l’acquisto della vettura e aveva perso l’acconto versato. Previo esperimento di un tentativo di conciliazione infruttuoso, il tribunale accoglieva la domanda, liquidando in favore dell’attuale ricorrente l’importo di euro 2.000, pari all’acconto versato. 3. – [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, la banca proponeva appello incidentale e la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l'appello principale ed accoglieva l'incidentale condannando il Ranaldo a restituire quanto percepito, non ritenendo provata la responsabilità dell'istituto di credito. 4. - La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all'esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso il Ranaldo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 125, terzo comma,TUB, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto la banca indenne da ogni responsabilità, avendo quest’ultima adempiuto correttamente al proprio obbligo di informativa preventiva nei confronti del ricorrente prima di procedere alla sua segnalazione alla CRIF. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la banca avesse adempiuto ai propri obblighi di preventiva informazione, per consentire all’obbligato di regolarizzare la propria situazione evitando il discredito e il pregiudizio derivanti da una segnalazione alla CRIF, con il semplice invio di una preventiva raccomandata al Ranaldo. Segnala che, come si deduce dall'articolo 125 del TUB, quando la banca deve segnalare per la prima volta un consumatore inadempiente alla banca dati, lo deve avvisare preventivamente, mentre nel caso di specie gli è stata inviata una raccomandata che non poteva valere da valida comunicazione preventiva. Sostiene che la Corte d'appello ha ritenuto adempiuto l'onere di preventiva comunicazione da parte dell'istituto di credito facendo riferimento ad una informativa pervenuta a novembre 2015, quando il ricorrente già aveva formulato la richiesta di finanziamento per l’acquisto di una vettura. Aggiunge, peraltro, di essere stato destinatario già nel 2014 di una precedente informativa da parte della banca della quale assume che non sarebbe giunta a buon fine perché notificata a un indirizzo dove il Ranaldo risultava irreperibile. Il ricorso è inammissibile. L'articolo 125 del TUB impone, ai fini di una corretta segnalazione alla centrale rischi che non sia lesiva dei diritti del consumatore, che il segnalante provveda ad una preventiva informativa all'eventuale destinatario della segnalazione rappresentandogli la situazione di inadempimento personale o della persona per cui si garantisce che potrebbe determinare la segnalazione, al fine di consentirgli di evitarla mettendosi in regola coi pagamenti. Tuttavia, la Corte d'appello ha accertato che la preventiva segnalazione è stata effettuata, con una ricostruzione dei fatti, riportata a pag. 5 della sentenza impugnata, che non è neppure contestata, né sono svolte idonee considerazioni in diritto. Il ricorrente sostiene non che la segnalazione del 2015 non sia stata effettuata ma che fosse tardiva perché è arrivata a sua conoscenza dopo che l'iscrizione era già stata compiuta. Tuttavia, è lui stesso ad indicare l'esistenza di una precedente comunicazione da parte della banca, risalente già al 2014, e non andata a buon fine per sua irreperibilità. Non contesta che la raccomandata gli sia stata notificata la prima volta ad un indirizzo errato o che non avesse alcun riferimento con la sua persona. Il ricorso è inammissibile perché non sviluppa alcuna argomentazione tesa a dimostrare le ragioni per cui le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sarebbero in contrasto con la disposizione invocata e in definitiva in cosa consisterebbe la violazione dell’art. 125 TUB. Tale omissione determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 366, co. I, n. 4, c.p.c. poiché –come anche assai di recente puntualizzato da questa Corte – la censura dinanzi al Giudice di legittimità presuppone l’indicazione specifica dei motivi per cui le “norme di diritto” siano state violate o erroneamente applicate: “ il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità”1; ed ancora “ il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (da ultimo, Cass.n. 8552 del 2024; Cass. n. 5370 del 2024). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore impo