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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 34415/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18886/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: MSTFRC83S18H5013) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA n. 1751/2019, depositata il 30/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. g7z-- Fatti di causa -, ‘

1. Con atto di citazione notificato il 18/11/2010, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "la [OSCURATO:PERSONA]", odierna ricorrente) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2010 del Tribunale di Pescara, Sezione Distaccata di Penne, di pagamento della somma di euro 5.763,85 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito: "[OSCURATO:PERSONA]", odierna resistente), a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alla sua utenza n. 1000709118, come da fattura n. 18048116198 del 17/10/2017 (di seguito: "la fattura").

A contestazione del credito, l'opponente dedusse che esso eccedeva di oltre cinque volte quello dei suoi normali consumi di energia, mediamente pari a circa 1.000,00 euro mensili; e che, pertanto, l'importo stesso poteva essere frutto di un errore di lettura, o meglio del malfunzionamento del contatore, del quale, in data 27/09/2007, l'Enel aveva effettuato il cambio di propria iniziativa e d'urgenza, indicandolo appunto quale intervento con carattere di "priorità".

Sulla base di tali motivi l'opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della relativa pretesa creditoria o, in subordine, una sua riduzione all'importo di cui fosse stata fornita la prova. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo che l'opponente aveva sottoscritto la lettura rilevata al momento della sostituzione del contatore e che questo era perfettamente funzionante.

Aall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice ordinò ad Enel l'esibizione dell'ordine di servizio di sostituzione del contatore e di ogni altro documento relativo alla sostituzione stessa, ordine di esibizione cui, però, Enel non ottemperò.

2. Con sentenza n. 1482/2014 il Tribunale di Pescara così decise: "ritenuta fondata l'opposizione, l'accoglie e per l'effetto revoca il [decreto ingiuntivo] n. 1671/10 emesso dal Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne (...)".

3. Con atto del 15/4/2015 [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 1671/2010 di cui al punto 2 che precede.

Enel denunciò al riguardo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per non avere il primo giudice ritenuto "che il credito è provato senza alcuna necessità di ulteriore verifica dei consumi", e specificando che intendeva appellare la sentenza nelle parti in cui è detto che: (i) "Nell'accertamento della verità dei fatti al fine di decidere, oltre alla circostanza della lettura fatta dal tecnico, deve essere allegata l'indagine ai consumi effettivamente fatta dalla ditta opponente, tenuto conto della specifica eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente: non corrispondenza dei consumi contabilizzati a quelli di cui ha effettivamente beneficiato"; (ii) che "non è stato possibile condurre alcuna indagine sul piano tecnico, giacché non è stato messo a disposizione il contatore come ha rilevato i consumi (...)". [OSCURATO:PERSONA] si costituì, confutando tutti gli avversi assunti ed instò per il rigetto dell'appello.

Richiamando le difese già svolte in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ribadì e obiettò in particolare: (i) che, al ricevere in data 17/10/2007 la bolletta in questione, e cioè pochi giorni dopo aver ricevute "a catena" - il 1°, il 2, il 3 ed il 4 dello stesso mese - quelle relative, rispettivamente, ai lontani mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, tutte tempestivamente pagate, essa ne aveva subito contestato l'ammontare di euro 5.763,85 per essere lo stesso immotivatamente maggiore di circa cinque volte di quello (mediamente di circa 1.000,00 euro) relativo a tutti gli altri mesi, e sia del rapporto con la stessa Enel, sia dei rapporti con il precedente gestore e con il successivo, ed aveva anche chiesto, senza esito alcuno, "un controllo del vecchio contatore sostituito in data 27/09/2007, dato che l'incaricato che ha provveduto alla sostituzione ha detto che esso non funzionava bene: desidero, pertanto, conoscere la tipologia del guasto e verificare la corrispondenza con la lettura effettuata"; ((i) che pertanto, in presenza di simili contestazioni e, soprattutto, in presenza delle ulteriori circostanze dell'entità esagerata dell'importo preteso e della sostituzione del contatore avvenuta con dette modalità di massima urgenza, proprio alla fine dello stesso mese di riferimento, incombeva all'ente somministrante l'onere della prova dell'affidabilità di quei rilevanti e spropositati valori, prova al cui onere [OSCURATO:PERSONA] si era sottratta non ottemperando all'ordine di esibizione impostole dal Tribunale anche al fine di un eventuale accertamento mediante CTU, che l'opponente aveva pure sollecitato; (iii) che, peraltro, l'assunto di Enel secondo cui gli importi delle precedenti bollette sarebbero stati determinati solo presuntivamente e non sulla base di un'effettiva lettura dei dati - per cui la bolletta in contestazione avrebbe contenuto, oltre al corrispettivo del mese di settembre, anche il conguaglio con quelli dei mesi precedenti - sarebbe stato smentito dal duplice rilievo contrario che tali prime bollette risultano emesse tutte in date successive (il 1°, il 2, il 3 e il 4 ottobre 2007) a quella della sostituzione del contatore (in data 27/9/2007), e cioè quando non era più possibile rilevarne le registrazioni, e che, nella bolletta in questione, per causale del pagamento richiesto veniva indicata quella esattamente opposta, e cioè "per i consumi di settembre 2007 - salvo conguaglio"; (iv) infine, che nessun valore a suffragio della tesi di Enel poteva derivare dalla sottoscrizione, da parte dell'opponente, apposta in calce al modulo di sostituzione del contatore, poiché con essa ella dichiarava di "aver controllato l'esattezza delle letture sopra indicate", e cioè che i dati riportati nel modulo corrispondevano a quelli che apparivano dal contatore sostituito (perché mal funzionante), ma non già anche che essi corrispondevano al vero.

4. Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte territoriale ha accolto l'appello di Enel e rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

5. Avverso la predetta la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; né il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, né le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 2697 e 2792 cod. civ. in relazione agli artt. 1161 c, 633 e 634 cod. proc. civ.".

La ricorrente deduce che, se per i crediti relativi a prestazioni di servizi forniti da imprenditori che esercitano un'attività commerciale l'ingiunzione di pagamento può essere pronunciata anche in base alla sola fattura registrata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non può assurgere al valore di piena prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., costituendo un mero indizio dell'avvenuta esecuzione della prestazione cui attiene credito azionato.

Nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente contestato la somma di cui le era stato ingiunto il pagamento, sia stragiudizialmente, sia con l'opposizione al decreto ingiuntivo, quest'ultima andava accolta, con la revoca del decreto stesso.

Ciò - deduce la ricorrente - in considerazione dei numerosi e univoci elementi di prova di senso contrario alla tesi della somministrante Enel, tra i quali risulterebbero risolutivi: (i) l'enorme divario (in rapporto da 5 a 1) tra il costo del consumo di energia elettrica relativo al mese di settembre 2007 (cui si riferisce la fattura) ed i costi pagati in tutti gli altri mesi; (il) la circostanza che la stessa fattura non riporta alcun dato a conguaglio con i corrispettivi delle forniture di energia elettrica dei mesi precedenti, ma si riferisce esclusivamente al mese di settembre 2007.

Accogliendo l'appello di Enel - deduce la ricorrente - la Corte territoriale avrebbe violato le norme e i principi rubricati nel motivo in esame, in particolare con l'affermare - contro tutte le risultanze documentali - che sarebbe risultato "efficacemente dimostrato che al momento della sostituzione del contatore il consumo registrato da quello sostituito era stato rilevato nel contraddittorio col fruitore, che ha apposto la sua sottoscrizione in calce al verbale prodotto in giudizio dall'Enel e non avrebbe mai, prima dell'instaurazione del presente giudizio, sostenuto che quel dato fosse frutto di una rilevazione erronea".

Con tale affermazione - deduce la ricorrente - la Corte avrebbe travisato i fatti, ed inoltre avrebbe del tutto erroneamente valutato le prove.

La ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo.

Il mancato assolvimento del somministrante al primo onere (pacifico nel caso di specie, avendo anzi Enel impedito un accertamento con il sottrarsi all'ordine giudiziale di esibizione del contatore sostituito) libera il fruitore dal suo onere, rimanendo così accertato che il fattore esterno al controllo del fruitore cui è imputabile l'eccessività dei consumi è il malfunzionamento del contatore.

Infine - deduce la ricorrente - la Corte non avrebbe potuto fondare la propria decisione sull'omessa contestazione dell'importo da parte della [OSCURATO:PERSONA], il tal modo disattendendo la prova documentale del contrario, e cioè il fatto che, al ricevimento della fattura in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non solo contestò il totale fatturato, ma richiese anche un controllo del vecchio contatore sostituito, chiedendo di conoscere la tipologia del guasto e di verificare la corrispondenza con la lettura effettuata.

2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 10 co., nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - degli artt. 133 (motivazione apparente), 115 e 1162 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2792 cod. civ.".

Con tale motivo la ricorrente denuncia la decisione della Corte territoriale per motivazione apparente, nonchè per violazione dei principi sulla disponibilità e sulla valutazione delle prove.

La censura si concentra su diversi passaggi della motivazione della sentenza impugnata (riportati ai fini dell'autosufficienza), dai quali risulterebbe che la Corte non avrebbe valutato "con prudente apprezzamento" le prove documentali.

Inoltre, con il rilevare che "dall'esame dei consumi medi dei periodi precedenti e successivi, sempre attestati intorno ai 1.000 euro al mese (cfr. bollette allegate dall'opponente), come affermato peraltro dalla stessa difesa e dal primo giudice", la Corte ne ha desunto che a quel punto "non restava che prendere atto della circostanza che la fattura oggetto della domanda di pagamento sia in linea con il trend dei consumi che la stessa opponente ha sostenuto essere propri dell'azienda (tenuto conto che la stessa comprende pacificamente consumi relativi a otto mesi da gennaio ad agosto)".

Da tali passaggi motivazionali la ricorrente deduce che la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria e "apparente", non avrebbe neppure esaminato la fattura in questione, dato che, ad un attento esame, essa risulta di significato simmetricamente opposto a quello che le è stato un attribuito.

3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Sotto altro aspetto, violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 1162 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non avere la Corte d'appello né tenuto minimamente conto del contegno processuale di Enel energia s.p.a. né, di conseguenza, tratto da esso una qualche presunzione".

La ricorrente denuncia che il primo giudice ordinò ad Enel l'esibizione di tutti i documenti inerenti alla sostituzione del contatore, in accoglimento della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la quale per un accertamento da effettuarsi su tali documenti aveva anche sollecitato una CTU Sull'ammissione della CTU il primo giudice si riservò di decidere all'esito dell'esibizione, che però non avvenne, senza che dell'inottemperanza all'ordine del giudice Enel abbia fornito una giustificazione affidabile.

A detta della ricorrente la Corte territoriale non avrebbe potuto omettere di valutare tale contegno processuale di Enel al fine di desumerne argomenti di prova, che sarebbero valsi a smentire, in concorso con gli altri elementi di prova contraria acquisiti, l'attendibilità dei consumi riportati nella fattura in questione, in tal modo incorrendo nel vizio decisionale denunciato in rubrica.

4. Il controricorso.

Del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] vale la pena di riportare esclusivamente quanto dedotto, con riferimento al secondo motivo di ricorso, in relazione alla mancata esibizione del contatore.

A tale riguardo [OSCURATO:PERSONA] espone di essere solo la società di vendita di energia elettrica, che in quanto tale non ha la disponibilità delle reti elettriche di distribuzione e dei contatori, che appartengono alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù del regime di separazione societaria introdotto dalla legge Bersani a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico.

In virtù di tale normativa, [OSCURATO:PERSONA] si occupa della sola vendita di energia elettrica, mentre [OSCURATO:PERSONA] gestisce il trasporto dell'energia elettrica, in quanto proprietaria esclusiva della rete elettrica di distribuzione (compresi i contatori).

Non avendo [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità materiale degli impianti elettrici di [OSCURATO:SOCIETA], l'ordine di esibizione del contatore era ineseguibile, poiché relativo a un bene appartenente a [OSCURATO:SOCIETA], da quest'ultima smaltito prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

5. Sul primo motivo di ricorso.

Con tale mezzo la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 2697 e 2792 cod. civ. in relazione agli artt. 1161 c, 633 e 634 cod. proc. civ.".

In materia, questa Corte, con recente arresto (Cass. 21/05/2019, n. 13605, non massimata), è intervenuta con riferimento a un caso in cui le fatture relative alla fornitura energia elettrica erano state emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore, Enel distribuzione s.p.a., sul presupposto della inattendibilità dei dati registrati dal contatore, in ragione della presunta sua manomissione.

Nel dirimere la controversia, che anch'essa si incentrava sul contestato riparto dell'onere probatorio circa la fondatezza degli importi addebitati in fattura, la S.C. ha fissato alcuni principi, alcuni dei quali estesi, per completezza di ragionamento, anche all'ipotesi, qui considerata, in cui non si muovesse, da alcuna delle parti, dal presupposto della manomissione del contatore, ma si contestasse l'effettività dei consumi addebitati, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia.

Per tale ipotesi la Corte di Cassazione ha fissato distinti criteri di riparto dell'onere probatorio a seconda di alcune variabili, così testualmente motivando: "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. dv.".

"Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: (i) l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante (omissis, in quanto relativa all'ipotesi di consumo abusivo di energia da parte di terzi, invito domino, n.d.r.)". 5.1 Applicati tali principi al caso di specie, va osservato che la decisione della Corte territoriale, ancorché non risulti esplicitamente fatto riferimento ai criteri di riparto sopra esposti, si rivela nei suoi esiti conforme a quella cui avrebbe condotto una consapevole e coerente applicazione dei medesimi.

Vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovra consumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali, l'utente [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto: (a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento (cosa che ha fatto); (b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione).

Se la condizione sub (a) risulta adempiuta, non può invece considerarsi adeguatamente adempiuto l'onere probatorio di cui sub (b).

Correttamente, al riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto insufficiente la sola allegazione di fatture relative a periodi precedenti a quelli in contestazione.

Alla luce dei criteri sopra esposti, invero, tale allegazione avrebbe dovuto essere accompagnata dall'allegazione e dalla prova che il consumo rilevato nelle fatture precedenti fosse corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalla specifica attività svolta dalla ricorrente, e che questa potesse considerarsi presumibilmente costante anche nel periodo in contestazione.

Ciò non è stato fatto, essendosi la ricorrente limitata a segnalare "l'enorme, spropositato divario, in rapporto di 1 a 5, tra il costo del consumo di energia elettrica riferito al mese di settembre 2007 ed i costi pagati in tutti gli altri mesi: e non soltanto nel rapporto con la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma anche in quelli con i gestori somministranti precedente e successivo" (così a p. 7 del ricorso).

A ciò va aggiunto che "In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite" (così Cass., Sez.

III, 9/1/2020, n. 297).

Le esposte considerazioni valgono di per sé a confutare la censura di violazione delle norme in tema di prova presuntiva, nei limiti in cui tale tipologia di doglianza è ammessa dalla rigorosa giurisprudenza di questa Corte, sulla quale, per tutte, v.

Cass. Sez.

Un., 05/08/2016, n. 16598, in motivazione: non evidenziandosi i soli vizi qui esaminabili nella valutazione di insufficienza probatoria delle fatture relative ai mesi precedenti al periodo in questione. 5.2 Va inoltre rilevato che il vizio di omesso esame ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. non è dedotto nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità lo dice deducibile (Cass., Sez.

Un., 8053 del 2014): ciò di cui si lamenta l'omesso esame non è invero un fatto storico, ma argomenti difensivi, peraltro comunque non decisivi alla stregua delle considerazioni sopra svolte. 5.3 Mette conto comunque aggiungere che la censura è inammissibile perché non coglie l'effettivo contenuto della motivazione sul punto, nella quale, invero, non si intende far riferimento a una mancata contestazione dell'effettività dei consumi, ma piuttosto alla mancata allegazione, da parte della ricorrente, di dati positivi e specifici circa l'entità dei consumi che si assumono avuti nel periodo in contestazione, soggiungendosi altresì l'inidoneità al riguardo del riferimento a consumi precedenti.

Così motiva la gravata sentenza: "nella specie risulta efficacemente dimostrato che al momento della sostituzione del contatore il consumo registrato da quello sostituito era stato rilevato nel contraddittorio con il fruitore, che ha apposto la sua sottoscrizione in calce al verbale prodotto in giudizio dall'Enel e non ha mai, prima della instaurazione del presente giudizio, sostenuto che quel dato fosse frutto di una rilevazione erronea.

Ha invece affidato a questa eccezione la sua difesa in questo giudizio di opposizione, nel quale però la prova diretta della correttezza del valore può essere desunta dal menzionato verbale e, indirettamente, anche dall'esame dei consumi medi dei periodi precedenti e successivi, sempre attestati intorno ai 1.000 euro al mese (cfr. bollette allegate dall'opponente), come affermato peraltro dalla stessa difesa e dal primo giudice.

Non resta dunque che prendere atto della circostanza che la fattura oggetto della domanda di pagamento sia in linea con il trend dei consumi che la stessa opponente ha sostenuto essere propri dell'azienda (tenuto conto che la stessa comprende pacificamente consumi relativi a otto mesi da gennaio ad agosto), con la conseguenza che l'eccezione formulata, inerente al malfunzionamento del contatore, nonostante la impossibilità di acquisirlo per la verifica in concreto da parte di un c.t.u., non impedisce di ritenere, alla luce delle regole di giudizio esposte, la fondatezza della domanda e l'infondatezza, invece dell'opposizione".

Considerazioni, queste ultime, che, postulando la piena intelligibilità e pertinenza delle motivazioni svolte in sentenza, valgono ovviamente di per sé anche a palesare l'infondatezza della censura, di cui al secondo motivo, di nullità della sentenza medesima, per motivazione omessa o apparente.

6. Sul secondo motivo di ricorso.

Con tale mezzo la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 10 co., nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - degli artt. 133 (motivazione apparente), 115 e 116 2 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2792 cod. civ.".

Al riguardo va osservato quanto segue. 6.1 In relazione alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., è necessario considerare che "poiché l'art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)" (Cass., Sez.

III, 10-6-2016, n. 11892; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass., n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez.

Un., 27-12-2019, n. 34474). 6.2 Riguardata sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè sotto il denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la prospettata decisività inammissibilmente concerne non il fatto, fenomenicamente inteso, sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass. n. 22984/2004, seguita da numerose conformi). 6.3 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv.

In L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie».

Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: «La riformulazione dell'art. 360 cod. proc. dv., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

Un. n. 8053 del 2014, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva).

Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. 6.4 Ne segue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile né al paradigma del n. 5, né a quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. 6.5 Quanto alla dedotta violazione del paradigma dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che è necessario al riguardo denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.).

Mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass., Sez.

Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., sez.

III, 10/6/2016, n. 11892).

Il motivo, peraltro, nell'evocare risultanze probatorie e, dunque, nel parametrarsi all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, lo fa senza fornirne l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 6, cod. proc. civ., e cioè senza specificare il "come" e il "quando" il fatto sia stato discusso tra le parti dinnanzi al giudice dell'appello, con violazione dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. 6.6 Per dedurre la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, si deve denunciare che nella sentenza impugnata manca fisicamente la motivazione oppure essa esiste ma ha tenore tale da ridondare in una motivazione del tutto apparente per il modo in cui è enunciata o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi, sì da equivalere ad una motivazione inesistente (si vedano in termini Cass., Sez.

Un., n. 8053 e n. 8054, che tanto hanno ribadito proprio in sede di esegesi dell'art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5; Cass., Sez.

III, 10/6/2016, n. 11892). 6.7 Quanto infine alla censura di violazione dell'art. 2729 cod. civ., va rammentato che "In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3: (i) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729 cod. civ., comma 1, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi, precise e concordanti; (ii) l'ipotesi in cui il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; (iii) l'ipotesi, opposta a quella sub (ii) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione. (b) In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma" (così, Cass. civile, sez.

III, 6/7/2018, n. 17720; Cass., Sez.

Un., 24/1/2018, n. 1785). 6.8 Nessuna di tali ipotesi è riscontrabile nel caso di specie.

Inoltre, "la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però come tale, e quindi per come è stato di fatto enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o della concordanza della presunzione.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di falsa applicazione si deve innestare, ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in una attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione le quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero potuto essere ricostruiti in altro modo (...), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto sia basata su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa questio, con la conseguenza che ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (...), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito (abbia omesso?] l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria" (Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34474; di recente, si v. anche Cass, Sez.

I, 18/05/2021, n. 13512: "In tema di presunzioni è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di fondare la decisione sullo strumento di prova presuntiva e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni"). 6 9 Ebbene, l'illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.

Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche di una qui ammissibile denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, 1° comma, cod. civ., e nemmeno quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.: sicché anche sotto tale profilo il motivo non può essere preso in considerazione in questa sede.

7. Sul terzo motivo di ricorso.

Con tale mezzo la ricorrente deduce "Sotto altro aspetto, violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 1162 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non avere la Corte d'appello né tenuto minimamente conto del contegno processuale di Enel energia s.p.a. né, di conseguenza, tratto da esso una qualche presunzione".

Il motivo in questione difetta di autosufficienza, omettendo di specificare i termini della riproposizione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni di primo grado e di costituzione in appello.

8. Il ricorso è pertanto rigettato, stante l'infondatezza di tutti i motivi.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.

10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18886/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: MSTFRC83S18H5013) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA n. 1751/2019, depositata il 30/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. g7z-- Fatti di causa -, ‘ 1. Con atto di citazione notificato il 18/11/2010, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: "la [OSCURATO:PERSONA]", odierna ricorrente) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1671/2010 del Tribunale di Pescara, Sezione Distaccata di Penne, di pagamento della somma di euro 5.763,85 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito: "[OSCURATO:PERSONA]", odierna resistente), a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alla sua utenza n. 1000709118, come da fattura n. 18048116198 del 17/10/2017 (di seguito: "la fattura"). A contestazione del credito, l'opponente dedusse che esso eccedeva di oltre cinque volte quello dei suoi normali consumi di energia, mediamente pari a circa 1.000,00 euro mensili; e che, pertanto, l'importo stesso poteva essere frutto di un errore di lettura, o meglio del malfunzionamento del contatore, del quale, in data 27/09/2007, l'Enel aveva effettuato il cambio di propria iniziativa e d'urgenza, indicandolo appunto quale intervento con carattere di "priorità". Sulla base di tali motivi l'opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della relativa pretesa creditoria o, in subordine, una sua riduzione all'importo di cui fosse stata fornita la prova. [OSCURATO:PERSONA] si costituì, chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependo che l'opponente aveva sottoscritto la lettura rilevata al momento della sostituzione del contatore e che questo era perfettamente funzionante. Aall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice ordinò ad Enel l'esibizione dell'ordine di servizio di sostituzione del contatore e di ogni altro documento relativo alla sostituzione stessa, ordine di esibizione cui, però, Enel non ottemperò. 2. Con sentenza n. 1482/2014 il Tribunale di Pescara così decise: "ritenuta fondata l'opposizione, l'accoglie e per l'effetto revoca il [decreto ingiuntivo] n. 1671/10 emesso dal Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne (...)". 3. Con atto del 15/4/2015 [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 1671/2010 di cui al punto 2 che precede. Enel denunciò al riguardo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per non avere il primo giudice ritenuto "che il credito è provato senza alcuna necessità di ulteriore verifica dei consumi", e specificando che intendeva appellare la sentenza nelle parti in cui è detto che: (i) "Nell'accertamento della verità dei fatti al fine di decidere, oltre alla circostanza della lettura fatta dal tecnico, deve essere allegata l'indagine ai consumi effettivamente fatta dalla ditta opponente, tenuto conto della specifica eccezione sollevata dalla difesa dell'opponente: non corrispondenza dei consumi contabilizzati a quelli di cui ha effettivamente beneficiato"; (ii) che "non è stato possibile condurre alcuna indagine sul piano tecnico, giacché non è stato messo a disposizione il contatore come ha rilevato i consumi (...)". [OSCURATO:PERSONA] si costituì, confutando tutti gli avversi assunti ed instò per il rigetto dell'appello. Richiamando le difese già svolte in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ribadì e obiettò in particolare: (i) che, al ricevere in data 17/10/2007 la bolletta in questione, e cioè pochi giorni dopo aver ricevute "a catena" - il 1°, il 2, il 3 ed il 4 dello stesso mese - quelle relative, rispettivamente, ai lontani mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, tutte tempestivamente pagate, essa ne aveva subito contestato l'ammontare di euro 5.763,85 per essere lo stesso immotivatamente maggiore di circa cinque volte di quello (mediamente di circa 1.000,00 euro) relativo a tutti gli altri mesi, e sia del rapporto con la stessa Enel, sia dei rapporti con il precedente gestore e con il successivo, ed aveva anche chiesto, senza esito alcuno, "un controllo del vecchio contatore sostituito in data 27/09/2007, dato che l'incaricato che ha provveduto alla sostituzione ha detto che esso non funzionava bene: desidero, pertanto, conoscere la tipologia del guasto e verificare la corrispondenza con la lettura effettuata"; ((i) che pertanto, in presenza di simili contestazioni e, soprattutto, in presenza delle ulteriori circostanze dell'entità esagerata dell'importo preteso e della sostituzione del contatore avvenuta con dette modalità di massima urgenza, proprio alla fine dello stesso mese di riferimento, incombeva all'ente somministrante l'onere della prova dell'affidabilità di quei rilevanti e spropositati valori, prova al cui onere [OSCURATO:PERSONA] si era sottratta non ottemperando all'ordine di esibizione impostole dal Tribunale anche al fine di un eventuale accertamento mediante CTU, che l'opponente aveva pure sollecitato; (iii) che, peraltro, l'assunto di Enel secondo cui gli importi delle precedenti bollette sarebbero stati determinati solo presuntivamente e non sulla base di un'effettiva lettura dei dati - per cui la bolletta in contestazione avrebbe contenuto, oltre al corrispettivo del mese di settembre, anche il conguaglio con quelli dei mesi precedenti - sarebbe stato smentito dal duplice rilievo contrario che tali prime bollette risultano emesse tutte in date successive (il 1°, il 2, il 3 e il 4 ottobre 2007) a quella della sostituzione del contatore (in data 27/9/2007), e cioè quando non era più possibile rilevarne le registrazioni, e che, nella bolletta in questione, per causale del pagamento richiesto veniva indicata quella esattamente opposta, e cioè "per i consumi di settembre 2007 - salvo conguaglio"; (iv) infine, che nessun valore a suffragio della tesi di Enel poteva derivare dalla sottoscrizione, da parte dell'opponente, apposta in calce al modulo di sostituzione del contatore, poiché con essa ella dichiarava di "aver controllato l'esattezza delle letture sopra indicate", e cioè che i dati riportati nel modulo corrispondevano a quelli che apparivano dal contatore sostituito (perché mal funzionante), ma non già anche che essi corrispondevano al vero. 4. Con la sentenza oggetto di ricorso la Corte territoriale ha accolto l'appello di Enel e rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso la predetta la [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.; né il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni, né le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Il primo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 2697 e 2792 cod. civ. in relazione agli artt. 1161 c, 633 e 634 cod. proc. civ.". La ricorrente deduce che, se per i crediti relativi a prestazioni di servizi forniti da imprenditori che esercitano un'attività commerciale l'ingiunzione di pagamento può essere pronunciata anche in base alla sola fattura registrata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura non può assurgere al valore di piena prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., costituendo un mero indizio dell'avvenuta esecuzione della prestazione cui attiene credito azionato. Nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA] ripetutamente contestato la somma di cui le era stato ingiunto il pagamento, sia stragiudizialmente, sia con l'opposizione al decreto ingiuntivo, quest'ultima andava accolta, con la revoca del decreto stesso. Ciò - deduce la ricorrente - in considerazione dei numerosi e univoci elementi di prova di senso contrario alla tesi della somministrante Enel, tra i quali risulterebbero risolutivi: (i) l'enorme divario (in rapporto da 5 a 1) tra il costo del consumo di energia elettrica relativo al mese di settembre 2007 (cui si riferisce la fattura) ed i costi pagati in tutti gli altri mesi; (il) la circostanza che la stessa fattura non riporta alcun dato a conguaglio con i corrispettivi delle forniture di energia elettrica dei mesi precedenti, ma si riferisce esclusivamente al mese di settembre 2007. Accogliendo l'appello di Enel - deduce la ricorrente - la Corte territoriale avrebbe violato le norme e i principi rubricati nel motivo in esame, in particolare con l'affermare - contro tutte le risultanze documentali - che sarebbe risultato "efficacemente dimostrato che al momento della sostituzione del contatore il consumo registrato da quello sostituito era stato rilevato nel contraddittorio col fruitore, che ha apposto la sua sottoscrizione in calce al verbale prodotto in giudizio dall'Enel e non avrebbe mai, prima dell'instaurazione del presente giudizio, sostenuto che quel dato fosse frutto di una rilevazione erronea". Con tale affermazione - deduce la ricorrente - la Corte avrebbe travisato i fatti, ed inoltre avrebbe del tutto erroneamente valutato le prove. La ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo. Il mancato assolvimento del somministrante al primo onere (pacifico nel caso di specie, avendo anzi Enel impedito un accertamento con il sottrarsi all'ordine giudiziale di esibizione del contatore sostituito) libera il fruitore dal suo onere, rimanendo così accertato che il fattore esterno al controllo del fruitore cui è imputabile l'eccessività dei consumi è il malfunzionamento del contatore. Infine - deduce la ricorrente - la Corte non avrebbe potuto fondare la propria decisione sull'omessa contestazione dell'importo da parte della [OSCURATO:PERSONA], il tal modo disattendendo la prova documentale del contrario, e cioè il fatto che, al ricevimento della fattura in questione, la [OSCURATO:PERSONA] non solo contestò il totale fatturato, ma richiese anche un controllo del vecchio contatore sostituito, chiedendo di conoscere la tipologia del guasto e di verificare la corrispondenza con la lettura effettuata. 2. Il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 10 co., nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - degli artt. 133 (motivazione apparente), 115 e 1162 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2792 cod. civ.". Con tale motivo la ricorrente denuncia la decisione della Corte territoriale per motivazione apparente, nonchè per violazione dei principi sulla disponibilità e sulla valutazione delle prove. La censura si concentra su diversi passaggi della motivazione della sentenza impugnata (riportati ai fini dell'autosufficienza), dai quali risulterebbe che la Corte non avrebbe valutato "con prudente apprezzamento" le prove documentali. Inoltre, con il rilevare che "dall'esame dei consumi medi dei periodi precedenti e successivi, sempre attestati intorno ai 1.000 euro al mese (cfr. bollette allegate dall'opponente), come affermato peraltro dalla stessa difesa e dal primo giudice", la Corte ne ha desunto che a quel punto "non restava che prendere atto della circostanza che la fattura oggetto della domanda di pagamento sia in linea con il trend dei consumi che la stessa opponente ha sostenuto essere propri dell'azienda (tenuto conto che la stessa comprende pacificamente consumi relativi a otto mesi da gennaio ad agosto)". Da tali passaggi motivazionali la ricorrente deduce che la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria e "apparente", non avrebbe neppure esaminato la fattura in questione, dato che, ad un attento esame, essa risulta di significato simmetricamente opposto a quello che le è stato un attribuito. 3. Il terzo motivo deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., "Sotto altro aspetto, violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 1162 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non avere la Corte d'appello né tenuto minimamente conto del contegno processuale di Enel energia s.p.a. né, di conseguenza, tratto da esso una qualche presunzione". La ricorrente denuncia che il primo giudice ordinò ad Enel l'esibizione di tutti i documenti inerenti alla sostituzione del contatore, in accoglimento della richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la quale per un accertamento da effettuarsi su tali documenti aveva anche sollecitato una CTU Sull'ammissione della CTU il primo giudice si riservò di decidere all'esito dell'esibizione, che però non avvenne, senza che dell'inottemperanza all'ordine del giudice Enel abbia fornito una giustificazione affidabile. A detta della ricorrente la Corte territoriale non avrebbe potuto omettere di valutare tale contegno processuale di Enel al fine di desumerne argomenti di prova, che sarebbero valsi a smentire, in concorso con gli altri elementi di prova contraria acquisiti, l'attendibilità dei consumi riportati nella fattura in questione, in tal modo incorrendo nel vizio decisionale denunciato in rubrica. 4. Il controricorso. Del controricorso di [OSCURATO:PERSONA] vale la pena di riportare esclusivamente quanto dedotto, con riferimento al secondo motivo di ricorso, in relazione alla mancata esibizione del contatore. A tale riguardo [OSCURATO:PERSONA] espone di essere solo la società di vendita di energia elettrica, che in quanto tale non ha la disponibilità delle reti elettriche di distribuzione e dei contatori, che appartengono alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù del regime di separazione societaria introdotto dalla legge Bersani a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico. In virtù di tale normativa, [OSCURATO:PERSONA] si occupa della sola vendita di energia elettrica, mentre [OSCURATO:PERSONA] gestisce il trasporto dell'energia elettrica, in quanto proprietaria esclusiva della rete elettrica di distribuzione (compresi i contatori). Non avendo [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità materiale degli impianti elettrici di [OSCURATO:SOCIETA], l'ordine di esibizione del contatore era ineseguibile, poiché relativo a un bene appartenente a [OSCURATO:SOCIETA], da quest'ultima smaltito prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo. 5. Sul primo motivo di ricorso. Con tale mezzo la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 2697 e 2792 cod. civ. in relazione agli artt. 1161 c, 633 e 634 cod. proc. civ.". In materia, questa Corte, con recente arresto (Cass. 21/05/2019, n. 13605, non massimata), è intervenuta con riferimento a un caso in cui le fatture relative alla fornitura energia elettrica erano state emesse sulla base di una contabilizzazione dei consumi effettuata dall'ente distributore, Enel distribuzione s.p.a., sul presupposto della inattendibilità dei dati registrati dal contatore, in ragione della presunta sua manomissione. Nel dirimere la controversia, che anch'essa si incentrava sul contestato riparto dell'onere probatorio circa la fondatezza degli importi addebitati in fattura, la S.C. ha fissato alcuni principi, alcuni dei quali estesi, per completezza di ragionamento, anche all'ipotesi, qui considerata, in cui non si muovesse, da alcuna delle parti, dal presupposto della manomissione del contatore, ma si contestasse l'effettività dei consumi addebitati, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia. Per tale ipotesi la Corte di Cassazione ha fissato distinti criteri di riparto dell'onere probatorio a seconda di alcune variabili, così testualmente motivando: "Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 cod. dv.". "Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata: (i) l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante (omissis, in quanto relativa all'ipotesi di consumo abusivo di energia da parte di terzi, invito domino, n.d.r.)". 5.1 Applicati tali principi al caso di specie, va osservato che la decisione della Corte territoriale, ancorché non risulti esplicitamente fatto riferimento ai criteri di riparto sopra esposti, si rivela nei suoi esiti conforme a quella cui avrebbe condotto una consapevole e coerente applicazione dei medesimi. Vertendosi in controversia in cui si contesta l'effettività dei sovra consumi posti a fondamento dei maggiori oneri contrattuali, l'utente [OSCURATO:PERSONA], a fondamento della detta contestazione, avrebbe dovuto: (a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento (cosa che ha fatto); (b) dimostrare quali consumi di energia aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione). Se la condizione sub (a) risulta adempiuta, non può invece considerarsi adeguatamente adempiuto l'onere probatorio di cui sub (b). Correttamente, al riguardo, la Corte d'appello ha ritenuto insufficiente la sola allegazione di fatture relative a periodi precedenti a quelli in contestazione. Alla luce dei criteri sopra esposti, invero, tale allegazione avrebbe dovuto essere accompagnata dall'allegazione e dalla prova che il consumo rilevato nelle fatture precedenti fosse corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalla specifica attività svolta dalla ricorrente, e che questa potesse considerarsi presumibilmente costante anche nel periodo in contestazione. Ciò non è stato fatto, essendosi la ricorrente limitata a segnalare "l'enorme, spropositato divario, in rapporto di 1 a 5, tra il costo del consumo di energia elettrica riferito al mese di settembre 2007 ed i costi pagati in tutti gli altri mesi: e non soltanto nel rapporto con la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma anche in quelli con i gestori somministranti precedente e successivo" (così a p. 7 del ricorso). A ciò va aggiunto che "In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite" (così Cass., Sez. III, 9/1/2020, n. 297). Le esposte considerazioni valgono di per sé a confutare la censura di violazione delle norme in tema di prova presuntiva, nei limiti in cui tale tipologia di doglianza è ammessa dalla rigorosa giurisprudenza di questa Corte, sulla quale, per tutte, v. Cass. Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598, in motivazione: non evidenziandosi i soli vizi qui esaminabili nella valutazione di insufficienza probatoria delle fatture relative ai mesi precedenti al periodo in questione. 5.2 Va inoltre rilevato che il vizio di omesso esame ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ. non è dedotto nei termini in cui la giurisprudenza di legittimità lo dice deducibile (Cass., Sez. Un., 8053 del 2014): ciò di cui si lamenta l'omesso esame non è invero un fatto storico, ma argomenti difensivi, peraltro comunque non decisivi alla stregua delle considerazioni sopra svolte. 5.3 Mette conto comunque aggiungere che la censura è inammissibile perché non coglie l'effettivo contenuto della motivazione sul punto, nella quale, invero, non si intende far riferimento a una mancata contestazione dell'effettività dei consumi, ma piuttosto alla mancata allegazione, da parte della ricorrente, di dati positivi e specifici circa l'entità dei consumi che si assumono avuti nel periodo in contestazione, soggiungendosi altresì l'inidoneità al riguardo del riferimento a consumi precedenti. Così motiva la gravata sentenza: "nella specie risulta efficacemente dimostrato che al momento della sostituzione del contatore il consumo registrato da quello sostituito era stato rilevato nel contraddittorio con il fruitore, che ha apposto la sua sottoscrizione in calce al verbale prodotto in giudizio dall'Enel e non ha mai, prima della instaurazione del presente giudizio, sostenuto che quel dato fosse frutto di una rilevazione erronea. Ha invece affidato a questa eccezione la sua difesa in questo giudizio di opposizione, nel quale però la prova diretta della correttezza del valore può essere desunta dal menzionato verbale e, indirettamente, anche dall'esame dei consumi medi dei periodi precedenti e successivi, sempre attestati intorno ai 1.000 euro al mese (cfr. bollette allegate dall'opponente), come affermato peraltro dalla stessa difesa e dal primo giudice. Non resta dunque che prendere atto della circostanza che la fattura oggetto della domanda di pagamento sia in linea con il trend dei consumi che la stessa opponente ha sostenuto essere propri dell'azienda (tenuto conto che la stessa comprende pacificamente consumi relativi a otto mesi da gennaio ad agosto), con la conseguenza che l'eccezione formulata, inerente al malfunzionamento del contatore, nonostante la impossibilità di acquisirlo per la verifica in concreto da parte di un c.t.u., non impedisce di ritenere, alla luce delle regole di giudizio esposte, la fondatezza della domanda e l'infondatezza, invece dell'opposizione". Considerazioni, queste ultime, che, postulando la piena intelligibilità e pertinenza delle motivazioni svolte in sentenza, valgono ovviamente di per sé anche a palesare l'infondatezza della censura, di cui al secondo motivo, di nullità della sentenza medesima, per motivazione omessa o apparente. 6. Sul secondo motivo di ricorso. Con tale mezzo la ricorrente deduce "Violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, 10 co., nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - degli artt. 133 (motivazione apparente), 115 e 116 2 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2792 cod. civ.". Al riguardo va osservato quanto segue. 6.1 In relazione alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. Per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., è necessario considerare che "poiché l'art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); (b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)" (Cass., Sez. III, 10-6-2016, n. 11892; Cass., n. 13960/2014; Cass., n. 20119/2009; Cass., n. 26965/2007; ma soprattutto Cass., Sez. Un., 27-12-2019, n. 34474). 6.2 Riguardata sotto il profilo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., e cioè sotto il denunciato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, la prospettata decisività inammissibilmente concerne non il fatto, fenomenicamente inteso, sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato - ove riconosciuto - a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, attiene al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito, e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile solo perché su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, si risolverebbe nell'investire la S.C. del controllo dell'iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito (Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892; in precedenza, v. già Cass. n. 22984/2004, seguita da numerose conformi). 6.3 Inoltre, nel vigore del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, «L'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. In L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extra testuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie». Le stesse Sezioni Unite hanno soggiunto che: «La riformulazione dell'art. 360 cod. proc. dv., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. Un. n. 8053 del 2014, costantemente applicato dalla giurisprudenza successiva). Anomalia questa che è riconducibile alla violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. 6.4 Ne segue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile né al paradigma del n. 5, né a quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione. 6.5 Quanto alla dedotta violazione del paradigma dell'art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che è necessario al riguardo denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.). Mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove" (Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., sez. III, 10/6/2016, n. 11892). Il motivo, peraltro, nell'evocare risultanze probatorie e, dunque, nel parametrarsi all'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, lo fa senza fornirne l'indicazione specifica ai sensi dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 6, cod. proc. civ., e cioè senza specificare il "come" e il "quando" il fatto sia stato discusso tra le parti dinnanzi al giudice dell'appello, con violazione dell'art. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ. 6.6 Per dedurre la violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., n. 4, si deve denunciare che nella sentenza impugnata manca fisicamente la motivazione oppure essa esiste ma ha tenore tale da ridondare in una motivazione del tutto apparente per il modo in cui è enunciata o talmente contraddittoria nei suoi stessi elementi espositivi, sì da equivalere ad una motivazione inesistente (si vedano in termini Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054, che tanto hanno ribadito proprio in sede di esegesi dell'art. 360 cod. proc. civ., nuovo n. 5; Cass., Sez. III, 10/6/2016, n. 11892). 6.7 Quanto infine alla censura di violazione dell'art. 2729 cod. civ., va rammentato che "In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., è deducibile come vizio di violazione e falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 3: (i) l'ipotesi in cui il giudice di merito contraddica il disposto dell'art. 2729 cod. civ., comma 1, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi, precise e concordanti; (ii) l'ipotesi in cui il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacché dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza; (iii) l'ipotesi, opposta a quella sub (ii) in cui espressamente, cioè motivando, il giudice di merito abbia ritenuto un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza da esso della conseguenza ignota, così rifiutandosi di sussumere sotto la norma dell'art. 2729 cod. civ., fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti e, quindi, incorrendo per tale ragione in una sua falsa applicazione. (b) In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 cod. civ., la prospettazione che il giudice di merito abbia omesso di considerare un fatto noto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto e, dunque, la mancanza di applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, allorquando il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nell'ipotesi in cui l'invocazione del ragionamento presuntivo fosse stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non è deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì solo ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, cioè come omesso esame di un fatto secondario, quello che avrebbe fondato la presunzione e lo è nei sensi e con i limiti sottesi a detto paradigma" (così, Cass. civile, sez. III, 6/7/2018, n. 17720; Cass., Sez. Un., 24/1/2018, n. 1785). 6.8 Nessuna di tali ipotesi è riscontrabile nel caso di specie. Inoltre, "la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però come tale, e quindi per come è stato di fatto enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o della concordanza della presunzione. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di falsa applicazione si deve innestare, ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi. Di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in una attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione le quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero potuto essere ricostruiti in altro modo (...), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art. 2729, primo comma (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto sia basata su altre circostanze fattuali). In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa questio, con la conseguenza che ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. (...), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla quaestio facti. Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito (abbia omesso?] l'esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell'omessa valutazione di una risultanza istruttoria" (Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34474; di recente, si v. anche Cass, Sez. I, 18/05/2021, n. 13512: "In tema di presunzioni è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di fondare la decisione sullo strumento di prova presuntiva e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni"). 6 9 Ebbene, l'illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ. nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato. Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche di una qui ammissibile denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, 1° comma, cod. civ., e nemmeno quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.: sicché anche sotto tale profilo il motivo non può essere preso in considerazione in questa sede. 7. Sul terzo motivo di ricorso. Con tale mezzo la ricorrente deduce "Sotto altro aspetto, violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - degli artt. 1162 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non avere la Corte d'appello né tenuto minimamente conto del contegno processuale di Enel energia s.p.a. né, di conseguenza, tratto da esso una qualche presunzione". Il motivo in questione difetta di autosufficienza, omettendo di specificare i termini della riproposizione delle istanze istruttorie in sede di conclusioni di primo grado e di costituzione in appello. 8. Il ricorso è pertanto rigettato, stante l'infondatezza di tutti i motivi. 9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014. 10. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, i
Decreto Cassazione n. 34415/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris