CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne di [OSCURATO:PERSONA] in Badia, in persona del Sindaco in carica, rappre-sentato e difeso giusta delibera della Giunta comunale n. 76 del 26.03.2024e procura speciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] e con domiciliodigitale ex lege-controricorrente-nonché controS.p.a. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, n.167/2023 depositata il 1/12/2023.Numero registro generale 6707/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 22779/2026Data pubblicazione 06/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n.150/2011, avverso l'ingiunzione con cui [OSCURATO:PERSONA], per contodel Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia, gli aveva intimato il pagamento di €47.637,30, quale quota dell'indennità di esproprio relativa al lotto C1 dellazona residenziale “Rozò”.Esponeva che il prezzo di cessione dell'area era stato fissato in €47.401,20, pari alla metà dell'indennità, secondo l'art. 87 l. prov. Bolzanon. 13/1998, e che la richiesta comunale derivava dal successivo diniego delcontributo provinciale in conto capitale, confermato dal Giudice amministra-tivo.Il Tribunale di Bolzano rigettava l'opposizione.La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con lasentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione, ritenendo appli-cabile il principio del pareggio economico e l'inserzione automatica ex art.1339 c.c. della clausola che poneva a carico dell'assegnatario anche la quotanon finanziata.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Badia.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale. Entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 87, commiNumero registro generale 6707/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 22779/2026Data pubblicazione 06/07/20267 e 8, l. prov. Bolzano n. 13/1998, nonché degli artt. 1339, 1419, comma2, e 1372 c.c.La Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto la disciplinaprovinciale in materia di edilizia agevolata al principio del pareggio econo-mico di cui all'art. 35 l. n. 865/1971, norma statale non applicabile al siste-ma autonomo delineato dalla legge provinciale, la quale pone a carico delloassegnatario il solo importo mutuato, e non anche la quota di indennitàcoperta dal contributo in conto capitale.Deduce che la clausola contrattuale che fissa il prezzo in misura parialla metà dell'indennità di esproprio è conforme alla normativa provincialevigente e non contrasta con alcuna norma imperativa, sicché difettano ipresupposti per l'operatività del meccanismo di inserzione automatica exart. 1339 c.c. e della sostituzione ex art. 1419, comma 2, c.c.Contesta il ricorrente l'ulteriore richiamo della Corte d'Appello all'art.87, comma 3, l. prov. n. 13/1998, ritenuto inconferente, nonché al principiocostituzionale del pareggio di bilancio, estraneo alla disciplina del singolorapporto negoziale.2. Nel controricorso il Comune sostiene che il mezzo proposto dalricorrente è inammissibile per mancata impugnazione di capi autonomi dellasentenza e per genericità delle censure; sarebbe inoltre infondato perché ilprincipio del pareggio economico è immanente alla disciplina provinciale egiustifica l'inserzione automatica della clausola che pone a carico dell'as-segnatario la quota di indennità non finanziata. Per l'effetto il ricorrente,beneficiario dell'operazione urbanistica, non potrebbe sottrarsi ai relativioneri.3. Il motivo è fondato.La Corte d'appello ha erroneamente desunto dalla normativa provin-ciale un principio inderogabile di pareggio economico, idoneo a imporre alloassegnatario la copertura integrale dei costi di acquisizione dell'area anchein caso di mancata erogazione del contributo provinciale.Numero registro generale 6707/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 22779/2026Data pubblicazione 06/07/2026Tale ricostruzione non trova riscontro nel testo dell'art. 87 l. prov. n.13/1998, che individua in modo puntuale l'onere gravante sull'assegnatario,limitandolo all'importo mutuato, e non contempla alcun obbligo di rifusionedella quota coperta dal contributo in conto capitale.Il richiamo operato dalla Corte territoriale all'art. 35 l. n. 865/1971 èimproprio, trattandosi di disciplina statale non applicabile in via analogicaad un sistema normativo provinciale autonomo e completo.La sentenza impugnata ha così introdotto un principio non previstodalla legge provinciale, in violazione del criterio di tassatività delle obbliga-zioni pubbliche e dei limiti della potestà interpretativa del giudice.Va data così continuità ai principi affermati da Cass. Sez. 1, Sentenzan. 8635 del 2/04/2024, la quale ha ritenuto che “in tema recupero dei costisostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizza-zione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessioneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. propterrem dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiestola relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosidella concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi datale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fontedell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendopertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessiabbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale" (in termini, tra lealtre: Cass. Sez., 1, Sentenza n. 2024/8774).Segnatamente, deve pertanto qui ribadirsi che l'obbligazione di rim-borso dei costi di acquisizione dell'area non può essere desunta in viaautomatica dalla legge, ma richiede una espressa previsione normativa oconvenzionale; che la trascrizione di un atto o di una convenzione non èidonea, di per sé, a creare obbligazioni propter rem non previste dalla leggeo dal contratto; e che il meccanismo di inserzione automatica ex art. 1339Numero registro generale 6707/2024Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 22779/2026Data pubblicazione 06/07/2026c.c. presuppone l'esistenza di una norma imperativa che imponga un deter-minato contenuto contrattuale, che nella specie non ricorre.La Corte d'Appello ha quindi erroneamente ritenuto nulla la clausolacontrattuale che fissava il prezzo in misura pari alla metà dell'indennità diesproprio, reputandola in contrasto con un principio normativo inesistente,e ha sostituito tale clausola mediante applicazione degli artt. 1339 e 1419,secondo comma, c.c., in assenza dei relativi presupposti.L'erronea individuazione della norma imperativa e l'erronea applica-zione del meccanismo di sostituzione automatica integrano violazione dilegge ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in considerazione delnuovo indirizzo adottata da questa Corte con le sentenze indicate nel dareinterpretazione al quadro normativo di specie.4. La sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di ricorso pro-posto, deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello diTrento, Sezione distaccata di Bolzano, che nell'esercizio del potere discre-zionale suo proprio, procederà a nuovo esame in applicazione degli indicatiprincipi. Alla stessa è devoluta la liquidazione delle spese anche del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa davanti alla Corte d'Appello di Trento,Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino